LA DIFFERENZA TRA IL SINDACO DI PARMA ED IL SINDACO DI SAVA
Il caso del Vigile urbano savese denunciato dalla Gdf per Truffa e Danni allo Stato.
Ora spetta alla nuova amministrazione decidere cosa fare o non fare, se rispettare il patto con i cittadini e dare un segnale forte di discontinuità con il passato o rimanere in attesa degli eventi futuri
A distanza di quasi 2 mesi dai ballottaggi, nulla è cambiato tra chi c’era prima e chi c’è adesso; purtroppo, la nuova amministrazione sta dando i primi segnali di lontananza tra quello detto in campagna elettorale, sull’etica e la morale, e quello messo in pratica in questi giorni. Ci riferiamo alla solita vicenda del Vigile Urbano che ha truffato l’Inps intascandosi 80 mila euro. Il paragone con il Sindaco di Parma nasce spontaneo, su segnalazione di una cittadina al sito web della Gazzetta di Parma e diffusasi rapidamente in rete, veniva fatto notare che il neo assessore ai lavori pubblici di Parma noto architetto e docente universitario stimato ed apprezzato, aveva alle spalle un fallimento aziendale, nonché alcune irregolarità sulla ristrutturazione di un’abitazione risalente a circa 20 anni fa, il sindaco senza perdere tempo gli ha chiesto di farsi da parte, revocandogli l’incarico per semplici motivi di etica, morale, coerenza, opportunità, protezione dell’immagine della città e della Pubblica Amministrazione ecc.
Non ce ne voglia il vigile urbano, ma i cittadini chiedono un segnale forte a questa amministrazione, un cambio di rotta reale.
Dal punto di vista del diritto e delle questioni giuridico-contrattuali il vigile urbano sembrerebbe in regola in quanto il fatto è accaduto fuori dal rapporto di lavoro, non è stato arrestato, non è stato condannato o rinviato a giudizio ed ha dimostrato l’intenzione di restituire il denaro intascato, e allora? cosa può fare l’amministrazione? Può continuare a rispondere con le solite frasi fatte, come per esempio: al momento non c’è nulla a carico del dipendente…! Al momento non abbiamo le carte ufficiali….! Al momento non è semplice….! Al momento stiamo vagliando una soluzione! Al momento….. al momento…..!!!! Oppure applicare le stesse regole dell’etica e della morale come ha fatto il sindaco di Parma e trovare una soluzione in tempi brevi altrimenti passerà un anno e il dipendente pubblico rimarrà al suo posto mentre il cittadino rimarrà sempre con l’amaro in bocca, per non dire altro!
Il punto non è solo giuridico ma è strettamente correlato all’etica, alla morale all’opportunità, alla volontà dell’amministrazione di salvaguardare l’onore e il prestigio della pubblica amministrazione e della città. Non sembra ci siano dei costi aggiuntivi, che possano gravare sul bilancio economico, se si trasferisse il vigile urbano dal Comando di Polizia municipale ad un ufficio amministrativo, almeno da non vederlo più scorazzare in divisa e con l’auto di servizio per tutta la città, proprio per evitare l’ennesimo schiaffo morale al buon senso ed all’onestà intellettuale delle presone perbene.
La volontà di cambiamento sta proprio in queste piccole cose, d’altronde non è di competenza della cittadinanza proporre soluzioni ma proprio per evitare le polemiche sterili e le critiche poco costruttive, molti cittadini si sono attivati ed hanno commentato la vicenda vergognosa, proponendo soluzioni definitive, d’altronde sia gli assessori che i funzionari percepiscono uno stipendio per il loro impegno quindi hanno tutto il tempo di informarsi presso altri organi istituzionali per chiedere delucidazioni su casi simili, per esempio: sia l’ARAN (l’Agenzia per la Rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) che l’ANCI (Associazione nazionale Comuni d’Italia) o la Funzione Pubblica ecc … hanno al loro interno uffici di consulenza giuridica sulle sanzioni disciplinari quindi basta chiamare o inviare una mail e qualcuno risponderà, dando delle soluzione che possano soddisfare le aspettative della popolazione.
Alcune amministrazioni pubbliche si sono mosse proprio per salvaguardare l’onore ed il prestigio dei suoi uffici così come viene riportato in una massima del Consiglio di Stato: Dipendente pubblico, trasferimento, incompatibilità ambientale, legittimità Consiglio di Stato , sez. III, sentenza 16.12.2011 n° 6623. E’ legittimo il trasferimento per incompatibilità ambientale disposto nei confronti di un dipendente pubblico, qualora la sua permanenza in una determinata sede sia nociva per il prestigio, il decoro o la funzionalità dell’ufficio di appartenenza.
D’altra parte l’impossibilità di riconoscere a tale procedimento un carattere sanzionatorio o disciplinare comporta che siano del tutto ininfluenti i successivi sviluppi di carriera del dipendente o la eventuale successiva attribuzione allo stesso di incarichi di particolare rilevanza, che non incidono sulle ragioni che hanno indotto l’Amministrazione al precedente trasferimento e che quindi non determinano in alcun modo una qualche carenza di interesse da parte dell’Amministrazione stessa a veder confermata, in sede giurisdizionale, la legittimità della sua precedente, contestata, attività.
Il trasferimento per incompatibilità ambientale dei dipendenti pubblici può essere disposto anche in relazione: a) a fatti e/o comportamenti anche nella vita privata che violino i principi dell’onore e del decoro e che per la loro risonanza ledano il prestigio e l’immagine esterna dell’ufficio;
b) ad una condotta all’interno dell’ufficio che, nella sua sistematicità e reiterazione, pregiudichi ogni ulteriore proficua permanenza nella sede; c) a situazioni di conflittualità palesi e/o latenti con l’ambiente di lavoro, che pregiudichino ogni ulteriore proficua utilizzazione del dipendente nella sede di assegnazione, anche per il pregiudizio che ciò arreca alla funzionalità dell’ufficio.
(T.A.R. Toscana – Firenze – Sentenza 20 ottobre 2009 , n. 1549) Il trasferimento per incompatibilità ambientale è in genere caratterizzato da ampia discrezionalità in quanto in definitiva attiene all’organizzazione stessa della p.a. e alla necessità di assicurare la regolarità e continuità dell’azione amministrativa. Ciò perché si tratta di una modalità di realizzazione del fondamentale interesse al buon andamento degli uffici pubblici di cui all’art. 97 Cost.,la cui esperibilità presuppone una valutazione da parte dell’Ente di tutte le circostanze che inducono all’adozione di tale scelta.Sulla scorta di tale consolidato indirizzo giurisprudenziale il Tribunale Amministrativo regionale per la Toscana, con la sentenza del 20 ottobre 2009 n. 1549, ha ribadito che il trasferimento per incompatibilità, non ha carattere sanzionatorio né postula un comportamento contrario ai doveri di ufficio, non ha, quindi, natura disciplinare, motivo per cui non rileva tanto la responsabilità del soggetto i cui comportamenti hanno originato la situazione che incide negativamente sull’andamento complessivo dell’ufficio, quanto la sussistenza di uno o più episodi tali che , nella valutazione dell’amministrazione, si rivelino idonei a pregiudicare corretto e sereno funzionamento dell’ufficio ledendone il prestigio, l’autorevolezza o l’immagine.La natura ampiamente discrezionale di una tale valutazione non esclude tuttavia l’applicazione dell’art. 7 della legge n. 241/90 (comunicazione di avvio del procedimento), che resta invece, necessaria quale ineliminabile forma di garanzia procedimentale delle posizioni giuridiche facenti capo al destinatario del provvedimento.
Ora spetta alla nuova amministrazione decidere cosa fare o non fare, se rispettare il patto con i cittadini e dare un segnale forte di discontinuità con il passato o rimanere in attesa degli eventi futuri!
Luca Lionetti