VIOLAZIONE ARTICOLO 20 COMMA 3 CODICE DELLA STRADA. CORSO UMBERTO-OCCUPAZIONE ABUSIVA DI MARCIAPIEDE

VIOLAZIONE ARTICOLO 20 COMMA 3 CODICE DELLA STRADA. CORSO UMBERTO-OCCUPAZIONE ABUSIVA DI MARCIAPIEDE

Sava li, 5 luglio 2012

Lettera inviata al Signor Sindaco del Comune di Sava, al Comando di Polizia Municipale del Comune di Sava e  p.c.  al Comando Stazione Carabinieri di  Sava

OGGETTO: Violazione Art. 20 comma 3 Codice della strada. Corso Umberto- occupazione abusiva di marciapiede.

“Nei centri abitati l’occupazione dei marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita fino a un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga NON MENO DI DUE METRI.” (art. 20 c. 3, CdS).

Nella situazione rappresentata dal rilievo fotografico, si denota l’ obbligatorietà per  i pedoni a scendere dal marciapiede ed invadere la carreggiata a consistente traffico veicolare, rischiando di essere investiti.  Sanzionare la violazioni al succitato articolo del Codice della Strada, non entra  forse nei compiti di istituto dei Vigili Urbani?

In attesa di risposta, distinti saluti.

Mimmo CARRIERI Responsabile Ambiente-Ecologia Associazione C.P.A., giornalista Viv@voce

viv@voce

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