ANCHE PER CHI GUIDA DA UBRIACO IL MOTORINO RITIRO DELLA PATENTE, ESCLUSI I CICLISTI

ANCHE PER CHI GUIDA DA UBRIACO IL MOTORINO RITIRO DELLA PATENTE, ESCLUSI I CICLISTI

Non la fa franca chi viene sorpreso alla guida di un ciclomotore in stato di ebrezza tant’è anche per costui è previsto il ritiro della patente nei  casi contemplati nel Codice della Strada

A nulla vale la circostanza della guida di quel tipo di motoveicolo il Codice della Strada non preveda la patente. A stabilirlo è la sentenza del 13 agosto 2012, n. 32439  della Suprema Corte di Cassazione, che ha ribadito il principio stabilito dalle Sezioni Unite della stessa Corte in base al quale le sanzioni accessorie non si applicano alle infrazioni commesse quando si è alla guida di mezzo che non richiede la patente, non si applica quando si guida un veicolo che richiede una “abilitazione” come nel caso del motorino. Alla luce di tanto quanto statuito dalle sezioni unite resta valido per altri tipi di veicoli come le biciclette. Nel caso in questione la suprema corte, ha ha respinto il ricorso del conducente di un ciclomotore sorpreso alla guida mentre era un pò “alticcio”. Nel ricorso aveva contestato la sospensione della patente, decisa dal Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi, sulla base del rilievo che il reato era stato commesso alla guida di un veicolo per il quale non è prevista la patente. Nel motivare la decisione gli ermellini evidenziamo “Nel caso di guida di un ciclomotore in stato di ebbrezza da parte di un soggetto munito di patente di guida, tale titolo abilitativo ha un’idoneità assorbente rispetto al certificato di idoneità, con l’ulteriore conseguenza che la sanzione amministrativa accessoria alla sospensione della patente di guida, prevista quale sanzione amministrativa obbligatoria anche in caso di sentenza di patteggiamento, deve necessariamente avere ad oggetto la patente di guida, in quanto titolo che abilita il soggetto anche alla guida del ciclomotore” .

Inoltre i Giudici di Piazza Cavour tra le altre cose hanno sottolineato anche che “i requisiti fisici e psichici richiesti per la guida dei ciclomotori sono quelli prescritti per la patente di categoria A, ivi compresa quella speciale“. Se ne desume quindi che il certificato di idoneità per la guida di ciclomotori è un vero e proprio titolo di abilitazione alla guida, del tutto assimilabile alla patente di guida.

Giovanni D’Agata, fondatore dello “Sportello dei Diritti”,  invita quindi i motociclisti e conducenti di motorini ad evitare di mettersi alla  guida dopo avere assunto bevande alcoliche per evitare le pesanti sanzioni che sono previste nella generalità dei casi, non confidando furbescamente che la guida di un mezzo a due ruote possa esentarli dalle pesanti conseguenze previste per legislazione vigente. 

 

viv@voce

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