DECRETO LEGGE “SALVA ILVA”: POTREBBE ESSERE IMPUGNATO COME “ANTICOSTITUZIONALE” E POTREBBE VIOLARE ANCHE IL DIRITTO INTERNAZIONALE
Ecco perchè:
Il Decreto Legge del Governo, per la risoluzione della vicenda ILVA andrebbe incontro nel suo impianto diretto ad autorizzare l’attività aziendale nelle aree sottoposte a sequestro, alla violazione delle seguenti norme costituzionali e comunitarie.
A) Art. 2 Costituzione, a norma del quale la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità.
Il diritto alla salute, inteso quale diritto alla salubrità dell’ambiente, costituisce un diritto inviolabile anche per la stessa Pubblica Autorità.
Tale principio è stato affermato nella sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 5172/1979, che ha avuto il merito di delineare, per la prima volta, il concetto di diritto alla salubrità dell’ambiente quale diritto fondamentale delle persone, incomprimibile anche a fronte di rilevanti interessi pubblici.
Art. 3 Costituzione, in virtù della violazione del principio di uguaglianza insito nell’elaborazione di una normativa ad hoc in favore di una singola azienda ed in violazione del dovere della Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno svolgimento della persona umana.
Tale seconda circostanza deve ravvisarsi nella condizioni di vita che, tramite decreto, verrebbero perpetuate a carico dei cittadini di Taranto.
C) Art. 9, comma 2, Costituzione, in virtù della violazione dell’obbligo gravante sulla Repubblica di tutelare il paesaggio, nella sua accezione più ampia di ambiente naturale.
D) Art. 41, co. 2, Costituzione, nella misura in cui consentirebbe lo svolgimento di un’iniziativa economica con modalità tali da arrecare danno alla sicurezza e dignità umana.
E) Il D.L., inoltre, sarebbe in aperto contrasto con quanto sancito dall’art. 174 del Trattato Istitutivo dell’Unione Europea.
Tale disposizione, testualmente, così recita: “La politica della Comunità in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell’azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente, nonché sul principio “chi inquina paga”.
F) Il D.L. viola diverse disposizioni della Carta Europea dei Diritti Fondamentali, approvata a Strasburgo nel 2007, e resa vincolante dal Trattato di Lisbona.
(art. 6 “L’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea del 7 dicembre 2000, adottata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso valore giuridico dei trattati”).
Le disposizioni della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea sono le seguenti:
Articolo 2
Diritto alla vita
1. Ogni persona ha diritto alla vita.
Articolo 3
Diritto all’integrità della persona
1. Ogni persona ha diritto alla propria integrità fisica e psichica.
Articolo 35
Protezione della salute
Ogni persona ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e nell’attuazione di tutte le politiche ed attività dell’Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana.
Articolo 37
Tutela dell’ambiente
Un livello elevato di tutela dell’ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell’Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile.
G) Il Decreto “Salva ILVA” si pone poi in contrasto di diverse disposizioni della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 Dicembre 1948.
Articolo 1
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti.
Articolo 3
Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.
Articolo 22
Ogni individuo in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale nonchè alla realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l’organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.
H) Infine, giusto per ricordare i principi ispiratori che dovrebbero guidare l’azione dello Stato italiano in materia di diritti fondamentali della persona, quale il diritto alla salute, vale la pena riportare parte del Preambolo della Carta delle Nazioni Unite, approvata a San Francisco nel 1945, dove si afferma “Noi popoli delle Nazioni Unite, decisi….a riaffermare la fede nei diritti fondamentali dell’uomo, nella dignità e nel valore della persona umana”.
La violazione delle norme costituzionali, lette anche alla luce delle norme internazionali cui l’ordinamento italiano aderisce, determinerebbe l’illegittimità del Decreto Legge si appresta ad emanare.
Tale illegittimità andrebbe dichiarata dalla Corte Costituzionale che, chiamata ad esprimersi, mai si potrebbe prestare ad un sindacato di legittimità costituzionale basato, come da più parti viene invocato, su un contemperamento del diritto alla salute ed il diritto all’iniziativa economica privata.
La Corte Costituzionale, investita delle questioni sopra appena accennate, dovrebbe semplicemente riconoscere la prevalenza, nell’ordinamento giuridico italiano, del diritto alla salute ed alla salubrità dell’ambiente rispetto ad altri interessi, quale quello all’iniziativa economica, costituzionalmente tutelati.
Sul punto giova ricordare l’importante lezione contenuta nella Sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 5172 del 06/10/1979: “…Nessun organo di collettività neppure di quella generale e del resto neppure l’intera collettività generale con unanimità di voti potrebbe validamente disporre per qualsiasi motivo di pubblico interesse della vita o della salute di un uomo o di un gruppo minore. Il sacrificio o la compressione di tali beni può costituire fatto giustificato dallo stato di necessità o dalla legittima difesa – ma in tal caso anche se posto in essere da qualsiasi privato – non già espressione di un potere preminente di disposizione. È chiaro che l’Amministrazione non ha il potere di rendere l’ambiente insalubre neppure in vista di motivi di interesse pubblico di particolare rilevanza…”.
Infine, giova ricordare la lezione politica di chi, geograficamente e culturalmente lontano dall’Italia, già nel 1968 avvertiva dei rischi insiti in ogni ragionamento avente quale unico referente il PIL.
“Il PIL non misura né la nostra arguzia né il nostro coraggio, né la nostra saggezza né la nostra conoscenza, né la nostra compassione né la devozione al nostro paese. Misura tutto, in breve, eccetto ciò che rende la vita veramente degna di essere vissuta”. (Robert Kennedy).
Prof. Fabio Matacchiera
(presidente della Onlus “Fondo Antidiossina Taranto”