TUTELA DEL CONSUMATORE: IL VIAGGIATORE PUO’ FARE CAUSA AL TOUR OPERATOR IN CASO DI INCIDENTE AVVENUTO IN TAXI DURANTE LA VACANZA
Il tour operator è tenuto a risarcire l’incidente che il turista ha subito durante un trasferimento in taxi quale mezzo sostitutivo dell’aereo
È quanto deciso dalla Corte di Cassazione che, ha dato ragione a una turista italiana ribaltando il giudizio della Corte d’appello di Perugia che aveva escluso la responsabilità della società organizzatrice del pacchetto turistico per la vacanza all’estero, ritenendo il tassista terzo estraneo al contratto. La turista aveva scelto un pacchetto ‘all inclusive’ e durante il trasferimento verso Nuova Delhi dall’aeroporto di Jaipur era rimasta coinvolta in un incidente automobilistico mentre si trovava a bordo di un taxi. Nel caso di specie l’aereo era dovuto atterrare li a causa di avverse condizioni atmosferiche.
Gli ermellini con la sentenza 22619 dell’11 dicembre 2012 che Giovanni D’Agata, fondatore dello “Sportello dei Diritti”, riporta, hanno decretato che «l’organizzatore e il venditore di pacchetti turistici, la cui rispettiva obbligazione è senz’altro di risultato, sono tenuti all’adeguato sforzo tecnico, con impiego delle energie e dei mezzi normalmente e obiettivamente necessari o utili, in relazione alla natura della rispettiva attività esercitata, volto all’adempimento della prestazione dovuta ed al soddisfacimento dell’interesse creditorio del turista-consumatore di pacchetti turistici, nonché a evitare possibili eventi dannosi. In caso di mancato o inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del pacchetto turistico o package, sono pertanto tenuti a dare la prova che il risultato “anomalo” o anormale rispetto al convenuto esito della propria prestazione professionale, e quindi dello scostamento da una legge di regolarità causale fondata sull’esperienza, dipende da fatto ad essi non imputabile, in quanto non ascrivibile alla condotta mantenuta in conformità alla diligenza dovuta, in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto».
Insomma il tour operator non può esimersi dal risarcire i danni che il turista-consumatore di un pacchetto turistico, subisce durante il viaggio effettuato in territorio straniero per raggiungere l’aeroporto da cui imbarcarsi per il volo di ritorno. E’ irrilevante inoltre che l’incidente sia avvenuto per fatto colpa del taxi di cui la turista si è avvalsa in sostituzione per causa di forza maggiore dell’aereo che era il mezzo contrattualmente previsto. Naturalmente è “fatto salvo il diritto di rivalsa del tour operator nei confronti del vettore sostitutivo”.