MULTE E AUTOVELOX. ANNULLATO IL VERBALE NON IMMEDIATAMENTE CONTESTATO
Era stato elevato sulla strada priva di banchina o uscite dagli stalli di sosta. Non è applicabile il decreto prefettizio che individua la via come arteria «a scorrimento» se è carente di anche uno solo dei requisiti previsti dal Codice della Strada
Interessante sentenza del Giudice di Pace di Terni che ha annullato il verbale contestato in maniera differita a seguito di rilevazione a mezzo autovelox nel caso in cui la strada risulta carente di uno dei requisiti indicati dal Codice della Strada per la legittimità dei controlli remoti, e tra questi in particolare la banchina o le uscite dagli di sosta prescritti dall’articolo 2, comma 3, del suddetto decreto legislativo.
Con la sentenza 1214/13, pubblicata il 20 febbraio 2013, il Giudice di Pace di Terni ha accolto il ricorso di un automobilista che era stato sanzionato su una del Alfonsine del capoluogo di provincia Umbro ed aveva ricevuto la contestazione successiva del verbale.
Secondo il giudice onorario la multa elevata per superamento del limite di velocità sul tratto in questione dev’essere annullata perché la strada cittadina è carente delle caratteristiche tassativamente richieste dal codice della strada per evitare che il veicolo cui si dovrebbe contestare l’infrazione, sia fermato nell’immediatezza dalle forze di polizia stradale.
In tal senso la legge vigente è assolutamente chiara: si può considerare «a scorrimento» soltanto la «strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ed una eventuale corsia riservata ai mezzi pubblici, banchina pavimentata a destra e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate». Ma la norma è anche più completa: «Per la sosta sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata, entrambe con immissioni ed uscite concentrate». In tal senso l’articolo 4, comma 2, del d.l.121/02 non permette all’autorità prefettizia d’inserire nell’apposito elenco una strada che sia priva delle caratteristiche in questione secondo l’articolo 2 comma 3 del Codice della Strada.
Proprio per tali ragioni, se il Prefetto nonostante l’assenza dei requisiti richiesti va oltre i limiti prefissati dalla norma del codice della strada, il giudice ordinario può disapplicarne, in via incidentale, l’atto o il provvedimento amministrativo. Nel caso di specie, peraltro, sono carenti due specifici requisiti.
Ancora una volta, rileva Giovanni D’Agata, fondatore dello “Sportello dei Diritti”, è il provvidenziale intervento dei giudici di Pace attraverso decisioni esemplari ad evidenziare come troppo spesso le P.A., spinte dalla necessità di recuperare quante più risorse è possibile, siano scarsamente attente alla legittimità della rilevazione delle infrazioni che per tali ragioni, come da tempo andiamo a sottolineare, sembrano più orientate al concetto di “far cassa” piuttosto che da primarie esigenze di sicurezza stradale che dovrebbero essere il faro guida delle amministrazioni anche locali.
TARANTO. MOSTRA FOTOGRAFICA RITI