LA DITTA CHE FORNISCE IL TUTOR AL COMUNE NON PUO’ GUADAGNARE A PERCENTUALE SULLE MULTE (CIRCOLARE MARONI): VERBALE ANNULLATO
Il canone fisso per il noleggio dello strumento di rilevamento è stabilito dalla legge, altrimenti l’appalto è da considerarsi «aleatorio»
La società appaltatrice privata che noleggia il tutor al Comune non può guadagnare anche una maggiorazione in proporzione ai verbali elevati per le infrazioni stradali, ossia in percentuale, ma deve incassare solo un canone fisso per la fornitura dell’apparecchiatura: la conseguenza in caso di violazione di questa disciplina è che le multe per eccesso di velocità elevate con questo sistema devono essere annullate.
È da ritenersi, quindi, illegittimo il verbale se le rilevazioni avvengono in questo modo. In tal senso, la circolare “Maroni” del ministero dell’Interno del 14 agosto 2009, ha interpretato il disposto dell’articolo 61, della legge 120/10, in base al quale corrispondere al fornitore dello strumento di rilevamento un compenso parametrato al numero e al tipo di violazioni accertate, trasforma senz’altro il contratto amministrazione-privato in un negozio «aleatorio».
Non lo diciamo noi dello “Sportello dei Diritti”, spiega il fondatore Giovanni D’Agata, che lo ripetiamo da anni, ma ben due sentenze del giudice di pace di Pavia, la 832/13 e la 807/13, emesse dai giudici Giuseppe Casale e Tiziana Belviso.
Nei casi in questione, in particolare sono state accolte le opposizioni alle sanzioni amministrative degli automobilisti sanzionati e annullati i verbali della polizia locale.
Il contratto sottoscritto con la ditta noleggiatrice del tutor parla chiaro: le clausole contenute, infatti, stabiliscono che più incassa l’amministrazione con gli accertamenti delle infrazioni rilevate dalla strumentazione elettronica, più elevata diventa la rimuneratività per la società appaltatrice. Ma ciò, come rilevato dai giudici onorari, non è legittimo poiché la legge indicata peraltro come sottolineato dalla circolare interpretativa del Ministero, impone la «locazione finanziaria o di noleggio a canone fisso».
Peraltro, lo stesso prefetto di Pavia, aveva contestato che si trattasse, nella fattispecie, di tutor “a percentuale”. Ma il giudice di merito non ha avuto dubbio decretando che il surplus commisurato al numero di infrazioni segnalate è stabilito contrattualmente e ciò è sufficiente ad annullare i verbali nell’accogliere i ricorsi, proprio perché è la normativa ha stabilire un costo identico per ogni operazione.
Peraltro, il giudice che ha emesso la sentenza 807/13 bacchetta ulteriormente la P.A. definendo «abnorme» la scelta dell’amministrazione locale che delega al privato una serie di operazioni che comprendono fra l’altro la predisposizione dei ruoli da inviare al concessionario della riscossione. Attività, che al contrario, rientrano nell’esercizio del «potere pubblicistico». Addirittura in un caso l’agente verbalizzante sarebbe stato un vigile urbano di un altro Comune.