Parcheggi a pagamento: la multa per grattino scaduto non è valida

Parcheggi a pagamento: la multa per grattino scaduto non è valida

Ecco Il modulo per richiedere il rimborso

Il tagliando del parcheggio è scaduto e scatta la multa ma in realtà non esiste alcuna norma che prevede tale sanzione. Pochi minuti di ritardo e il famoso “grattino” scade, ed ecco che, prodigiosamente, un vigile o un ausiliare è già pronto, dietro l’angolo, a elevare la multa. Situazioni di “guerriglia urbana” che si ripetono ogni giorno ovunque in Italia e principalmente nel napoletano dove, a volte, sono più le multe in tal senso che quelle per “parcheggio selvaggio”. Una vera ingiustizia per l’automobilista, insomma, che, a quanto pare, sarebbe anche illegittima.

O meglio, addirittura “inesistente” perché non prevista da nessuna norma. Infatti, l’infrazione relativa al grattino scaduto non può considerarsi come un illecito amministrativo, ma un inadempimento che può comportare il recupero del credito e non  una sanzione. A renderlo noto è lo stesso Ministero dei Trasporti e diversi Giudici di Pace.

Tuttavia i Comuni ci “marciano” e, puntualmente, gli “odiati” controllori lasciano sul parabrezza del malcapitato una contravvenzione da 24 euro: un importo, tra l’altro, troppo basso per giustificare un ricorso al giudice di pace che, solo di tasse, ne costa ben 37. È vero che la parte che perde la causa, in questo caso l’amministrazione, deve poi rimborsare le spese del giudizio, ma in quanti sono riusciti a recuperare somme dalle disastrate casse dei nostri enti territoriali?

Risultato: non resta che pagare al ricatto o rivolgersi, in extremis, al Prefetto del Comune di interesso del tutto gratuitamente. Un opzione questa che ha portato ad un boom di richieste negli ultimi mesi tanto che su internet si può trovare il modulo di richiesta per il ricorso al verbale.  

MODULO DI RICORSO AL VERBALE PER GRATTINO SCADUTO

Al Signor Prefetto della Provincia di …                                                                                             

tramite Comando Polizia Municipale
OGGETTO: Ricorso al verbale di accertamento n.°                 del                          , per violazione alle norme del Codice della Strada.

Il sottoscritto _________________________________________ nato a _____________________ il _____________ residente a ________________________ via____________________________ n.° ___________, in qualità di:

conducente del veicolo

proprietario del veicolo

Visto l’art. 203 del D. L.vo 30/04/1992 n. 285 e successive modificazioni, il quale prevede che “il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell’art. 196, nel termine di giorni sessanta dalla constatazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al Prefetto del luogo della commessa violazione”;

RICORRE

avverso il verbale di accertamento n.°                      del                           , per i seguenti motivi:

  1. 1.     La sanzione non è applicabile in quanto circolari del Ministero dei Trasporti di marzo 2010 citano testuali parole:” Se viene acquistato il ticket, ma la sosta si prolunga oltre l’orario di competenza non si applicano sanzioni ma si da corso al recupero delle ulteriori somme dovute, maggiorate dalle eventuali penali stabilite da apposito regolamento comunale, ai sensi dell’art. 17 c. 132 della legge n. 127/1997. In caso di omessa corresponsione delle ulteriori somme dovute, l’applicazione di questo comune della sanzione di cui all’art. 7 c. 15 del Codice, non è giuridicamente giustificabile, in quanto l’eventuale evasione tariffaria non configura violazione alle norme del Codice, bensì una inadempienza contrattuale, da perseguire secondo le procedure” jure privato rum” a tutela del diritto patrimoniale dell’ente proprietario o concessionario”.
  1.     La sanzione è inapplicabile perché in contrasto con l’obbligo imposto al Comune, dal Codice della strada, di destinare una zona nelle vicinanze a parcheggio libero.(Cass.Sez.Un. 116/07 e n. 5218 del 28/05/08 del TAR del Lazio).
  2.    La sanzione di mancato pagamento del tagliando è illegittima perché il verbale non indica il provvedimento istitutivo della zona a pagamento.
  3.    La sanzione di mancato pagamento del tagliando è illegittima perché non specifica la destinazione obbligatoria del provento derivante dal pagamento della sanzione (art.7/7 C.d.S).
  4. Nella relata di notifica non è stata specificata la qualifica e matricola dell’ accertatore. Questo rende nulla la notifica e la relativa sanzione.

Si allegano i seguenti documenti:

Copia  documento d’identità

Copia del verbale di accertamento e del ticket esposto.

Il sottoscritto

chiede di essere udito personalmente in merito al ricorso

non chiede di essere udito personalmente in merito al ricorso

(barrare una delle due ipotesi)

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(luogo e data)

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Adriana Costanzo

 FONTE

retenews24.it

viv@voce

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