Audizione di Legambiente alla Camera dei Deputati
Presentate Osservazioni e proposte di Emendamenti sulle misure riguardanti Ilva contenute nel Decreto Terra dei Fuochi
Il decreto “Terra dei Fuochi” pone anche misure importanti in merito all’Ilva di Taranto, con riferimento alle modalità e ai tempi di approvazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dei lavoratori e della popolazione e di prevenzione del rischio di incidenti rilevante.
Su questo riteniamo innanzitutto non accettabile ogni ulteriore allungamento dei tempi previsti per l’adozione del Piano. Infatti lo schema del Piano è stato reso pubblico l’11 ottobre 2013, circa un mese dopo la scadenza indicata dalla stessa legge 89 per la sua predisposizione e proposta al Ministro dell’Ambiente, (il termine indicato nella L. 89 è sessanta giorni dalla nomina del comitato di tre esperti incaricati della redazione). L’11 novembre è scaduto il termine per la presentazione di eventuali Osservazioni, che avrebbero dovuto essere valutate dal comitato ai fini della definitiva proposta entro il termine di centoventi giorni dalla nomina del comitato stesso. Dalla data di presentazione della proposta definitiva, sempre secondo la legge 89, decorrono i 15 giorni entro i quali il Piano, che equivale a modifica dell’A.I.A. – limitatamente alla modulazione dei tempi di attuazione delle relative prescrizioni – andrebbe approvato con decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Regione competente.
È evidente che lo slittamento dei termini di approvazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria alla data “ultima” del 28 febbraio 2014 comporta inevitabilmente un ulteriore slittamento dell’adozione del Piano Industriale e quindi delle concrete indicazioni temporali ed economiche di attuazione degli interventi necessari al risanamento dello stabilimento. L’urgenza di procedere con l’approvazione è dettata dal fatto che le continue proroghe stanno determinando un crollo della fiducia dei tarantini verso le istituzioni e alimentando l’angoscia di una città colpita nel suo diritto a coniugare salute, ambiente e lavoro. La certezza dei tempi di attuazione degli interventi previsti dall’AIA, unitamente al puntuale monitoraggio della qualità dell’aria e delle altre matrici ambientali, ed alla verifica dell’efficacia delle misure adottate, costituiscono una necessità assoluta.
Torniamo infine a denunciare quella che non esitiamo a definire una drammatica beffa, ossia il decreto interministeriale sulla Valutazione del Danno Sanitario (VDS) approvato definitivamente lo scorso 23 agosto che indica criteri – peraltro fortemente contestati su un recente numero di Epidemiologia e Prevenzione in un saggio di Bianchi – Forastiere – Terracini- che consentono una valutazione delle ricadute sulla salute solo ad AIA completamente attuata. Nella legge regionale pugliese è previsto invece che la VDS sia fatta anche sulla base di proiezioni dei risultati attesi sulla salute dall’attuazione di determinate misure di protezione ambientale, proiezioni effettuate con metodiche largamente utilizzate a livello internazionale in paesi come gli USA per esempio. Pertanto, nonostante la VDS effettuata da ARPA PUGLIA ci consegni un quadro ad AIA attuata non ancora accettabile per la salute dei cittadini, non sarà comunque possibile per la Regione Puglia (e in generale per le Regioni interessate da impianti di interesse strategico nazionale) chiedere la riapertura dell’AIA prima del 2016 e cioè solo dopo aver contato eventuali altri morti e malati a causa dell’inquinamento prodotto dagli impianti. Chiediamo pertanto che si introducano norme che modifichino quel decreto interministeriale adottando i criteri formulati in materia dalla Regione Puglia nel Regolamento regionale contenente le Linee guida per l’attuazione della Legge Regionale n. 21 del 24 luglio 2012.
Oltre le considerazioni generali sopra riportate, fanno seguito alcune richieste di integrazione e modifica puntuale al testo del decreto in discussione, riportando per ciascuna la motivazione per cui è stata proposta:
Art. 7 comma 1 lettera a)
Al terzo (e ultimo periodo) sostituire le parole “entro il 28 febbraio 2014” con le parole “quanto prima e comunque non oltre il 15 gennaio 2014”
MOTIVAZIONE: L’11 novembre è scaduto il termine per la presentazione di eventuali Osservazioni, che avrebbero dovuto essere valutate dal comitato ai fini della definitiva proposta entro il termine di centoventi giorni dalla nomina del comitato stesso. Dalla data di presentazione della proposta definitiva, sempre secondo la legge 89, decorrono i 15 giorni (quindi il 26 novembre 2013) entro i quali il Piano, che equivale a modifica dell’A.I.A. – limitatamente alla modulazione dei tempi di attuazione delle relative prescrizioni – andrebbe approvato con decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Regione competente.
Art. 7 comma 1 lettera b)
Inserire in seguente periodo iniziale: al comma 7 sostituire “i rapporti di valutazione del danno sanitario si conformano ai criteri metodologici stabiliti dal decreto interministeriale di cui al comma 2 del medesimo articolo 1-bis. Il rapporto di valutazione del danno sanitario non può unilateralmente modificare le prescrizioni dell’a.i.a. in corso di validità, ma legittima la regione competente a chiedere il riesame ai sensi dell’articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.” con “A seguito di rapporto di valutazione del danno sanitario, redatto ai sensi di leggi regionali adottate dalla Regione territorialmente competente, l’aia sarà soggetta a riesame ai sensi dell’art.29 octies, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 su istanza della Regione stessa”
MOTIVAZIONE: Si chiede che per l’Ilva di Taranto si dia corso a quanto stabilito nel riesame dell’a.i.a. circa la la necessità di revisione dell’AIA stessa, sulla base della “Valutazione del Danno Sanitario-Stabilimento ILVA di Taranto ai sensi della LR 21/2012 Scenari emissivi pre-AIA (ANNO 2010) e post AIA (anno 2016)” recentemente presentata dall’Arpa Puglia in conseguenza della legge regionale 21/2012. Nel testo attualmente in vigore si toglie valore alla VDS presentata dalla Regione Puglia prescrivendo che i rapporti di valutazione del danno sanitario debbano essere conformi ai criteri metodologici stabiliti da un decreto interministeriale già previsto dalla legge salva-Ilva n. 231/2012. Si ricorda che tali criteri utilizzano una metodologia meno protettiva per la salute dei cittadini. Si evidenzia inoltre che nel decreto interministeriale sui criteri metodologici per la VDS non viene previsto il riesame dell’AIA neppure a fronte di dati epidemiologici e sanitari catastrofici