Patente a punti. Nessun obbligo di comunicare i dati del conducente per chi ricorre alla multa principale
Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” segnala una nuova significativa decisione in materia di patente a punti ed obbligo di comunicare i dati del conducente, secondo la quale chi impugna il verbale non deve comunicare alcunché all’autorità che ha contestato la multa
Secondo il giudice di pace di Parma con la sentenza 703/13, magistrato onorario Germana Cesaretti ciò vale se il trasgressore nel frattempo ha impugnato di fronte al giudice di pace competente il verbale presupposto da cui scaturisce l’obbligo informativo stabilito articolo 126 bis Cds. Nel caso di specie, è stato accolto il ricorso di una società cui era stata notificato un verbale che presupponeva anche l’obbligo di comunicare i dati dell’effettivo trasgressore, nonostante la circostanza che l’azienda avesse già proposto opposizione davanti a un altro ufficio del giudice di pace, competente per territorio, che, peraltro, nelle more annullava anche il verbale riferito alla sanzione principale.
Per il magistrato onorario, la causa relativa all’impugnazione della multa sottesa agli obblighi informativi ha natura pregiudiziale rispetto alla causa per la mancata comunicazione delle generalità di chi era alla guida.
Ciò comporta che non si può assolvere all’obbligo fino a quando il primo giudizio non risulta definito.
In nessun caso, rileva il giudice, il proprietario è tenuto a rivelare i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi per l’annullamento del verbale di contestazione dell’infrazione.
Effettivamente, nel sistema delineato dal codice della strada per quanto riguarda la patente a punti la decurtazione può essere attuata soltanto quando l’accertamento è definitivo, vale a dire quando risulta avvenuto il pagamento della sanzione o concluso il procedimento del ricorso (amministrativo o giurisdizionale) oppure ancora è scaduto il termine per l’opposizione.
Peraltro, il provvedimento sanzionatorio presupposto è stato addirittura annullato da un altro giudice di pace e dunque la stessa sorte deve seguire anche il secondo verbale.