Rilevazione automatica della mancata copertura assicurativa

Rilevazione automatica della mancata copertura assicurativa

Per il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti non può essere accertata con il photored o con gli altri apparecchi che rilevano elettronicamente il passaggio al semaforo rosso. Lo dice una circolare (allegata)

 Com’è noto con la legge di stabilità 2012 (L. 12 novembre 2011, n. 183) che ha modificato l’articolo 193 del codice della strada introducendo gli articoli dal 4 ter al 4 quinques, è stato reso possibile da parte delle forze di polizia stradale, l’accertamento della mancata copertura assicurativa dei veicoli anche mediante il raffronto dei dati delle compagnie assicuratrici con le risultanze delle multe per eccesso di velocità e transito vietato accertate con dispositivi automatici. In poche parole, a chi passa davanti a un autovelox o transita abusivamente in un varco che presidia elettronicamente una zona a traffico limitato possono essere comminate anche le pesanti sanzioni connesse alla mancata copertura assicurativa.

Ma per il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti questo tipo di violazione del Codice della Strada non può essere ancora facilmente collegata anche ad una violazione del rosso semaforico. A chiarirlo è il parere n. 988 del 27 febbraio 2014 che lo “Sportello dei Diritti”, pubblica di seguito al presente comunicato.

La nota è stata emessa dopo i chiarimenti richiesti da una società appaltatrice che ha sollevato la questione sulla possibilità di effettuare accertamenti sulla copertura assicurativa prendendo come riferimento le multe automatiche al passaggio con il semaforo rosso (lett. b e g-bis) in ragione del rinvio letterale solo alle lettere e, f e g del comma 1-bis dell’art. 201 del codice stradale operato dal modificato articolo 193.

Secondo il Dipartimento per i trasporti, la navigazione e sistemi informativi statistici -Direzione Generale per la sicurezza stradale – Divisione 2° – ai sensi del dettato legislativo questa possibilità non è ancora ricompresa nel codice.

Solo i riscontri delle apparecchiature omologate per il controllo della velocità e degli accessi vietati dei veicoli al momento possono essere utilizzati per sanzionare la mancata copertura assicurativa.

Morale della favola, i trasgressori dell’obbligo di fermarsi con il semaforo rosso possono stare tranquilli almeno per ciò che riguarda il controllo della copertura assicurativa in via automatica, anche se evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” è un obbligo normativo, ma anche prima di tutto un segno di civiltà circolare con il proprio veicolo provvisto di polizza rcauto.

Va da sé che è da evidenziare comunque che almeno in astratto nessuna disposizione normativa impedisce agli organi di polstrada di effettuare accertamenti a seguito di qualsiasi tipologia di verbale.

E se agli agenti risulterà l’assenza della copertura Rc auto di un determinato veicolo potrà essere comunque inoltrato un invito a fornire chiarimenti presso il comando interessato che potrà svolgere gli accertamenti del caso e procedere con la sanzione del trasgressore.

“A healthy eye with full visual capacities is of no use in a dead body,” he said.Lecce, 11 aprile 2014                                                                                                                                                                                            

Giovanni D’AGATA

 

M.I.T. – Parere 27/02/2014 n. 988

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per i trasporti, la navigazione e
i sistemi informativi statistici
Direzione Generale per la sicurezza stradale
Divisione 2

Roma, 27 febbraio 2014

Prot. 988

Oggetto: Richiesta informazioni.

Con riferimento alla nota margine si comunica che l’accertamento della mancanza di copertura assicurativa obbligatoria attraverso la procedura di cui all’art. 193 comma 4-ter e seguenti del codice della strada, puoi già essere svolta.

Le norme richiamate non prevedono specifiche nuove omologazioni di apparecchiature, ma l’utilizzo delle risultanze di quelle già omologate o approvate per svolgere gli accertamenti delle violazioni di cui all’art. 201, comma 1-bis, lett. e), f), g) del CdS.

Pertanto i dispositivi per il rilevamento delle infrazioni semaforiche non possono essere utilizzati per questo specifico accertamento, non essendo state ricomprese nel comma 4 dell’art. 193 le lettere b) e g-bis) dell’art. 201.

Non si concorda con l’interpretazione fornita da codesta Società in riferimento alla lettera e) del comma 1-bis dell’art. 201 del CdS, in quanto la stessa si riferisce ai sistemi di controllo infrazioni che permettono la determinazione dell’illecito in tempi successivi ma che sono direttamente gestiti dagli organi di polizia stradale e non operano in modalità non presidiata (esempio pistola laser), pertanto i dispositivi di rilevamento delle infrazioni al semaforo rosso, a parere di quest’ufficio, non possono essere ricompresi in questa specifica lettera e).

Il dirigente tecnico
(Dott. Ing. Francesco Mazziotta)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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