Cassazione. E’ truffa aggravata mettersi in malattia e svolgere altro lavoro
Non si può escludere la truffa senza accertare che il lavoro svolto durante la malattia ritardò la guarigione
La Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi della questione delle assenze dal lavoro per malattia durante le quali il dipendente è stato colto a svolgere altro che curarsi il malanno.Con la sentenza depositata oggi dalla seconda sezione penale, gli ermellini hanno sancito la condanna per truffa aggravata per il dipendente che durante la malattia svolge altri lavori per conto di terzi. Con la sentenza 33743/14, Piazza Cavour annulla con rinvio il provvedimento emesso dal Gup del Tribunale di Rovigo che proscioglieva un lavoratore dall’imputazione per truffa aggravata. Per il giudice dell’udienza preliminare il fatto non sussisteva, perché non era stato provato in che misura l’attività lavorativa alternativa svolta dall’imputato avesse ostacolato il processo di guarigione dalle lesioni conseguenti a un infortunio. Il difensore del datore, costituitosi parte civile, ricorreva per Cassazione, chiedendo che la sentenza fosse annullata.
A giudizio degli “ermellini” il ricorso dell’azienda è fondato e la sentenza va, perciò, annullata con rinvio al tribunale di Rovigo.La Cassazione ricorda che la previsione dell’articolo 425, comma terzo, c.p.p., secondo la quale «il gup deve emettere sentenza di non luogo a procedere anche quando gli elementi acquisiti risultino insufficienti o contraddittori, è qualificata dall’ultima parte del suddetto comma terzo che impone tale decisione soltanto dove i predetti elementi siano comunque inidonei a sostenere l’accusa in giudizio».
Ne deriva che «solo una prognosi d’inutilità del dibattimento relativa all’evoluzione, in senso favorevole all’accusa, del materiale probatorio raccolto, può condurre a una sentenza di non luogo a procedere».Il giudice dell’udienza preliminare, pertanto, può pronunciare sentenza di non luogo a procedere «non quando pervenga a una valutazione d’innocenza dell’imputato, ma solo nei casi in cui non esista una prevedibile possibilità che il dibattimento possa invece pervenire a una diversa soluzione e più in particolare quando l’insufficienza e la contraddittorietà degli elementi probatori acquisiti rivestano caratteristiche tali da non poter essere ragionevolmente superabili nel giudizio».
Ne consegue, concludono i giudici di legittimità, che il giudice, anche in tal caso, «deve pronunciare sentenza di non luogo a procedere solo quando sia ragionevolmente prevedibile che gli stessi elementi siano destinati a rimanere tali all’esito del giudizio, non potendo esprimere, quindi, un giudizio sulla colpevolezza dell’imputato». Per Giovanni D’Agata, presidente e fondatore dello “Sportello dei Diritti”, non è una semplice infedeltà lavorativa, ma un vero e proprio reato di truffa aggravata e falso ideologico quello che pone il dipendente pubblico che si mette in malattia e poi svolge un’altra attività parallela.
Ricordiamo che, insieme all’obbligo di fedeltà, il lavoratore è soggetto anche all’obbligo di riservatezza o di segretezza. Esso vieta al lavoratore di divulgare o di utilizzare, a vantaggio proprio o altrui, informazioni attinenti l’impresa, in modo da poterle arrecare danno. A differenza del divieto di concorrenza, che cessa al momento dell’estinzione del rapporto di lavoro, l’obbligo di riservatezza permane intatto anche dopo la cessazione del rapporto, per tutto il tempo in cui resta l’interesse dell’imprenditore a tale segretezza, ossia fino a quando l’azienda svolgerà la sua attività, nello specifico settore imprenditoriale in cui opera attualmente.
Maria Lasaponara