Intestazioni temporanee. Dal 3 novembre in vigore le nuove procedure

Intestazioni temporanee. Dal 3 novembre in vigore le nuove procedure

Novità per i veicoli aziendali

Le imprese che, dopo il 3 novembre 2014, volessero predisporre nuovi atti di comodato d’uso gratuito dei propri veicoli aziendali a favore dei dipendenti, soci o ad altri soggetti per un periodo di tempo superiore ai 30 giorni hanno l’obbligo di presentare (su delega del comodatario a cui viene concesso in uso il veicolo) una istanza alla Motorizzazione per l’aggiornamento/registrazione, nell’Archivio Nazionale dei Veicoli, dell’annotazione del nominativo del soggetto che ha in disponibilità temporanea un veicolo aziendale.

I veicoli aziendali dati in comodato d’uso gratuito possono essere in disponibilità dell’Impresa a titolo di proprietà, di acquisto con patto di riservato dominio, di usufrutto, di leasing o di locazione senza conducente.

Qualora i veicoli fossero in disponibilità dell’Impresa a titolo di leasing o di acquisto con patto di riservato dominio non occorre, per la comunicazione del nominativo del soggetto che ha in disponibilità temporanea detto veicolo, il preventivo assenso scritto del locatore (Società di Leasing) o venditore.

Diversamente, se i veicoli fossero in disponibilità dell’impresa a titolo di locazione senza conducente, occorre il preventivo assenso scritto del locatore per la comunicazione del nominativo del soggetto che ha in disponibilità temporanea detto veicolo.
Detti veicoli, di norma, sono dati in comodato d’uso gratuito in regime di fringe benefit; sono guidati, cioè, sia per ragioni di lavoro (durante l’orario di lavoro) sia per finalità private (al di fuori dell’orario di lavoro).

La comunicazione del nominativo dell’effettivo soggetto che ha in disponibilità temporanea il veicolo aziendale non comporta l’annotazione del nome dell’utilizzatore sulla carta di circolazione del veicolo dell’impresa e neppure il rilascio di un nuovo documento di trasporto da tenere a bordo del veicolo.

Gli Uffici della Motorizzazione rilasceranno, in tempo reale, semplicemente una ricevuta attestante l’assolvimento di detto obbligo senza la necessità di emissione del tagliando di aggiornamento della carta di circolazione del veicolo aziendale.

Ai fini della regolarità della circolazione, in sede di controllo su strada da parte dei competenti organi di polizia, non è obbligatorio esibire la predetta ricevuta. Non essendo prescritto che la medesima debba essere tenuta a bordo del veicolo, la sua mancanza a bordo non costituisce violazione del Codice della Strada.

E’ invece sanzionata l’omessa presentazione alla Motorizzazione della comunicazione del nominativo che ha in disponibilità il veicolo. E’ previsto, infatti, il pagamento di una somma da euro 705,00 ad euro 3.526,00 nei confronti dell’avente causa (cioè del soggetto comodatario che utilizza il veicolo) e ritiro della carta di circolazione.

In sede di rilascio della ricevuta di avvenuto aggiornamento/annotazione nell’Archivio Nazionale dei Veicoli, la Motorizzazione non procederà a verifiche in merito ai rapporti privatistici intercorrenti tra l’intestatario della carta di circolazione ed il comodatario del veicolo.

 

VEICOLI PRESI IN LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE

Anche per i veicoli presi dalle imprese in locazione senza conducente per periodi superiori a trenta giorni, vige l’obbligo, a carico del locatore (se il locatario non concede a terzi dipendenti e/o soci detto veicolo in comodato d’uso) di comunicare alla Motorizzazione la denominazione e la sede principale o secondaria del locatario se si tratta di persona giuridica, che ha in disponibilità il veicolo per più di trenta giorni. Il fine è solo quello di tenere aggiornato l’Archivio Nazionale dei Veicoli senza necessità di emissione del tagliando di aggiornamento della carta di circolazione.
Viene infatti rilasciata dalla Motorizzazione, e in tempo reale (come per i veicoli aziendali), solamente una ricevuta attestante l’assolvimento di detto obbligo.

Al riguardo si sottolinea che, ai fini della regolarità della circolazione, anche per detti veicoli non è prescritto che la predetta ricevuta debba essere tenuta a bordo del veicolo locato. Pertanto, la sua mancanza a bordo del veicolo non costituisce violazione suscettibile di sanzioni in sede di controllo su strada da parte dei competenti organi di polizia.

La medesima comunicazione è effettuata, sempre a carico del locatore, anche in caso di variazione delle annotazioni relative al medesimo locatario, ivi compresa l’ipotesi di proroga della locazione per un periodo superiore a trenta giorni e nel caso in cui il locatario restituisca anticipatamente il veicolo.

Decorso il termine contrattuale, senza che vengano comunicati i dati relativi ad un nuovo locatario, il veicolo deve intendersi tornato nella piena disponibilità del locatore e, pertanto, le annotazioni presenti in Archivio perdono ogni validità al fine della individuazione del responsabile della circolazione del veicolo.

Inoltre:

a) il locatore ha facoltà di presentare un’unica comunicazione cumulativa contenente i dati relativi alle locazioni senza conducente stipulate nell’arco temporale di trenta giorni (il termine decorre dalla data di stipulazione del contratto di locazione senza conducente);

b) alla comunicazione deve essere allegata la delega scritta di ciascun locatario, ferma restando la facoltà del locatore di far sottoscrivere un’unica delega cumulativa riguardante le locazioni senza conducente stipulate dal medesimo locatario nell’arco temporale di trenta giorni.

Anche in questo ambito le descritte procedure saranno concretamente operative da lunedì 3 novembre 2014, termine a partire dal quale dovranno essere comunicate solamente le locazioni senza conducente, di durata superiore ai trenta giorni, contratte a decorrere dalla predetta data.

ESCLUSIONI

Detti adempimenti non riguardano i veicoli in disponibilità di soggetti che effettuano attività di autotrasporto sulla base di:

– iscrizione al Registro Elettronico Nazionale o all’Albo degli Autotrasportatori conto terzi;

– licenza per il trasporto di cose in conto proprio (cioè autocarri aventi peso complessivo a pieno carico superiore a 6.000 Kg, muniti di licenza della Provincia rilasciata ai sensi della Legge n° 298/74 nella quale devono risultare anche le cose o le classi di cose autorizzate al trasporto);

– autorizzazione al trasporto di persone mediante autobus in uso proprio o mediante
autovetture in uso di terzi (taxi e noleggio con conducente).

Sono esclusi dalla comunicazione del nominativo della persona che ha in disponibilità il veicolo ai fini dell’aggiornamento dell’Archivio Nazionale dei Veicoli tutti i veicoli aziendali che, per ragioni di lavoro, possono essere guidati da un dipendente o da più dipendenti solo ed esclusivamente durante l’orario di lavoro e che, pertanto, non sono veicoli destinati ad essere guidati per finalità private dei dipendenti stessi (cioè non sono veicoli concessi in regime di comodato d’uso gratuito a un singolo soggetto).

Sono esentati da tale obbligo di comunicazione anche i componenti del nucleo familiare, purché conviventi, nel caso in cui l’intestatario della carta di circolazione conceda ad un familiare in comodato d’uso il proprio veicolo per un periodo superiore a trenta giorni.
Sono escluse da detto adempimento le imprese che prima del 3 novembre 2014 abbiano già posto in essere atti di comodato d’uso gratuito dei propri veicoli aziendali a favore dei propri dipendenti, soci.

CHI È OBBLIGATO ALLA COMUNICAZIONE DELL’UTILIZZATORE ALLA MOTORIZZAZIONE

La circolare del Ministero dei Trasporti, ha chiarito che il soggetto obbligato alla comunicazione alla Motorizzazione del nominativo della persona che ha in disponibilità il veicolo ricade su chi ha la disponibilità del veicolo aziendale (cioè il comodatario).Pertanto, se un’impresa concede in uso ad un dipendente o ad un socio un veicolo aziendale per più di 30 giorni, l’obbligo di richiedere l’aggiornamento dell’Archivio Nazionale dei Veicoli è del comodatario (dipendente e/o socio).

Ciò premesso, la circolare ministeriale prevede la possibilità che, con opportuna delega scritta da parte dell’avente causa, cioè del comodatario dipendente/socio (v. moduli allegati alla citata Circolare Ministeriale), tale obbligo possa essere ottemperato anche dal dante causa, cioè da parte dell’impresa intestataria/in leasing del veicolo.

 

QUANDO SCATTA L’OBBLIGO?

Le procedure descritte saranno operative dal 3 novembre 2014 e riguardano solo ed esclusivamente i nuovi atti di comodato d’uso gratuito posti in essere a decorrere da tale data. Da tale data saranno applicabili anche le citate sanzioni previste dall’art. 94 del Codice della Strada.

 

AGGIORNAMENTO CARTE DI CIRCOLAZIONE

Con riferimento alle carte di circolazione di autoveicoli (autovetture, autocarri), motoveicoli e rimorchi di massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate, l’obbligo di tracciabilità degli effettivi utilizzatori dovrà essere effettuato in caso di variazione della denominazione dell’ente intestatario. In questo caso, è obbligatorio aggiornare la carta di circolazione ogni qualvolta vi sia un cambiamento della denominazione o della ragione sociale del soggetto giuridico intestatario della carta di circolazione; ciò anche a seguito di atti di trasformazione o fusione societaria, a condizione che non diano luogo alla creazione di un nuovo soggetto giuridico distinto da quello originario e non necessitino di annotazione nel Pubblico Registro Automobilistico.
La circolare dispone l’obbligo di aggiornamento tramite l’emissione di apposito tagliando da apporre sulla carta di circolazione da parte degli Uffici della Motorizzazione Civile.

NON sono tenuti all’obbligo di comunicazione del nominativo del reale utilizzatore del veicolo i seguenti usi:
– utilizzo a titolo di fringe-benefit di veicoli aziendali. In tal caso infatti, non ricorre il comodato, venendo meno il carattere della “gratuità”.
– utilizzo promiscuo di veicoli aziendali cioè utilizzati dal dipendente sia per l’esercizio di attività lavorativa sia ad uso personale. In tal caso, non ricorre il comodato, venendo meno il carattere di “uso esclusivo e personale”.
– utilizzo del medesimo veicolo aziendale da parte di più dipendenti della stessa azienda. In tal caso, non ricorre il comodato, venendo meno il carattere di “uso esclusivo e personale”.
Il Ministero chiarisce quindi che, a seguito di dette esclusioni, l’obbligo vale solo in caso di comodato” cioè: “uso esclusivo e personale” nonché “a titolo gratuito” di veicoli aziendali.

 

FONTE

Web

viv@voce

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