SAVA. “Richiesta di ANNULLAMENTO in autotutela Accertamenti Presunti Tarsu 2009/2010”

SAVA. “Richiesta di ANNULLAMENTO in autotutela Accertamenti Presunti Tarsu 2009/2010”

Dal Consigliere comunale Ivano Decataldo, Laboratorio Politico per l’Alternativa, riceviamo e volentieri pubblichiamo

All’attenzione del Sindaco, all’attenzione del Responsabile Ragioneria, all’attenzione del Cons. Delegato ai Tributi, all’attenzione della Giunta e p.c. Consiglieri Comunali (tutti)

OGGETTO: Richiesta di ANNULLAMENTO in autotutela Accertamenti Presunti Tarsu 2009/2010

Con la presente, il sottoscritto Ivano Decataldo, in qualità di Consigliere Comunale del Laboratorio Politico per l’Alternativa, chiede alle SS.LL in indirizzo di attivarsi URGENTEMENTE verso il gestore dei servizi di accertamento e porre rimedio all’incresciosa situazione delle migliaia di accertamenti TARSU 2009/2010 inviati ai cittadini savesi nelle ultime settimane.

Tante sono state le segnalazioni ricevute e tantissimi gli errori riscontrati.

Non elencheremo tutte le difficoltà e i costi che i cittadini si sono dovuti ritrovare a fronteggiare in periodo di festività e a quello che sono costretti a subire in queste prossime settimane per dimostrare il contrario di ciò che è riportato in moltissimi di quegli accertamenti.

Tuttavia siamo costretti a formulare formale richiesta di ANNULLAMENTO poiché appare illegittimo il presupposto normativo su cui si basano gli accertamenti.

Di fatto sugli avvisi riportanti difformità di dichiarazione (es. superfici maggiori) è riportata la seguente dicitura: “Immobile risultante dalla verifica, in base all’art 73, comma 3, D.Lgs 507/93, per locale ….”

Il comma 3 del suddetto articolo del D.Lgs 507 riporta:

Art. 73  Poteri dei comuni
Modificativo: D.L. 25 novembre 1996, n. 599 / L. 24 gennaio 1997, n. 5

Decorrenza: 26 gennaio 1997

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d’ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, effettuata anche in base alle convenzioni di cui all’articolo 71, comma 4, l’ufficio comunale può rivolgere al contribuente motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte, ed a rispondere a questionari, relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti; può utilizzare dati legittimamente acquisiti ai fini di altro tributo ovvero richiedere ad uffici pubblici o di enti pubblici anche economici, in esenzione da spese e diritti, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti.

2. In caso di mancato adempimento da parte del contribuente alle richieste di cui al comma 1 nel termine concesso, gli agenti di polizia urbana o i dipendenti dell’ufficio comunale ovvero il personale incaricato della rilevazione della materia imponibile ai sensi dell’articolo 71, comma 4, muniti di autorizzazione del sindaco e previo avviso da comunicare almeno cinque giorni prima della verifica, possono accedere agli immobili soggetti alla tassa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l’accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l’accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall’articolo 2729 del codice civile.

Come si evince dal comma 3, l’accertatore attua l’accertamento in base a presunzioni semplici in base ad una MANCATA COLLABORAZIONE DEL CONTRIBUENTE?

Non risulta allo scrivente che siano state formulate richieste ai cittadini, o integrazioni documentali, successivamente rimaste inevase, cosi come prevede il comma 1 dell’articolo succitato.

Altresì non risulta nessuna comunicazione ai contribuenti che preannunciasse un sopralluogo per gli opportuni rilievi del caso e la misura delle superfici, come riportato nel comma 2 del decreto.

Nel comma 3 è anche riportato  “…od altro impedimento alla diretta rilevazione…” , cosa si intende? Ci si aspetta una risposta plausibile prima di trarre le dovute conclusioni.

Non rilevando alcuna forma di “MANCATA O SCARSA COLLABORAZIONE” da parte dei contribuenti, non essendosi concretizzate le procedure come da comma 1 e 2, si resta esterrefatti dell’eccessivo utilizzo di questa forma procedurale “ accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici come riportato nel comma 3 e richiamato su gran parte degli accertamenti ricevuti dai cittadini savesi.

Si CHIEDE pertanto l’ANNULLAMENTO di tutte le cartelle già notificate ai contribuenti riportanti il presupposto accertativo di seguito ribadito: “Immobile risultante dalla verifica, in base all’art 73, comma 3, D.Lgs 507/93, per locale ….”

Qualora non si procederà così come suggerito e non verranno fornite informazioni utili a dissolvere ogni plausibile dubbio, si procedere comunque a coinvolgere l’autorità giudiziaria e la commissione tributaria provinciale al fine di essere certi che nessun abuso o altro reato sia stato messo in atto ai danni dei contribuenti cittadini savesi.

DECATALDO IVANO, 

Consigliere Comunale Laboratorio Politico per l’Alternativa

     

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