La superficie minima da dichiarare ai fini TARSU
Nota dell’Agenzia delle Entrate della Puglia
Con la circolare n. 13, del 7/12/2005, l’Agenzia del Territorio ha fornito ulteriori chiarimenti per l’applicazione dell’art. 1, comma 340, della legge 311/2004. A partire dal 1/1/2005, la superficie degli immobili di proprietà privata, censiti in Catasto e a destinazione ordinaria, è determinata in misura non inferiore all’80% della superficie catastale. Si tratta in particolare delle unità immobiliari descritte nell’all. B al Dpr 138/98 (abitazioni, negozi, uffici, laboratori, eccetera). Nulla cambia invece se si applica la tariffa igiene ambientale (cd. tariffa Ronchi).
I criteri per determinare la superficie catastale sono contenuti nell’all. C al Dpr 138/98. La Circ. n. 13 riporta, in allegato, alcuni esempi di calcolo della superficie catastale, sia per le unità a destinazione abitativa che per le altre. Deve essere peraltro chiaro che se la superficie dichiarata ed effettivamente imponibile ai fini Tarsu è maggiore dell’80% della cifra catastale, l’importo tassabile non cambia, poiché il nuovo parametro di legge si limita a fissare un minimo.
Per le dichiarazioni da presentarsi a partire dal 1/1/2005, i soggetti passivi devono effettuare i conteggi, al fine di indicare, in linea di massima, almeno la superficie minima. Per i soggetti già a ruolo, invece, i Comuni sono tenuti a controllare la superficie dichiarata con il nuovo parametro di riferimento, acquisendo dal Catasto la planimetria dell’immobile.
Qualora la planimetria non ci fosse, gli enti provvederanno a richiederla al proprietario dell’immobile. Se l’80% della superficie catastale è maggiore di quella dichiarata, i Comuni variano d’ufficio il ruolo, richiedendo la sola differenza di tassa e dandone comunicazione all’interessato. In quest’ultimo caso, eventuali impugnazioni da parte del contribuente dovranno essere rivolte contro la nuova cartella di pagamento.
La norma non prevede alcuna scadenza specifica, il che significa che trova applicazione la previsione ordinaria dell’art. 72, comma 1, D. Lgs. 507/93. In pratica, questo comporta che l’importo relativo al 2005 dovrà, di regola, essere iscritto a ruolo entro il 2006.
Non è escluso che i Comuni utilizzino i dati catastali per attivare specifiche procedure di accertamento per infedeltà della dichiarazione che riguardino anche gli anni passati (dal 2002 in avanti). Se così fosse, è evidente che oltre alla differenza di tributo saranno richiesti anche le sanzioni e gli interessi.
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