Campeggi e Tarsu. La tassa sui rifiuti va pagata solo per le superfici destinate all’effettiva occupazione di strutture abitative

Campeggi e Tarsu. La tassa sui rifiuti va pagata solo per le superfici destinate all’effettiva occupazione di strutture abitative

Con un’interessante sentenza, la n. 1070/02/15 depositata lo scorso 27 marzo, la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, in accoglimento di un ricorso predisposto dall’avvocato tributarista Maurizio Villani, ha annullato la cartella esattoriale di ben  39.040,88 euro per TARSU 2011 notificata dal Comune di Gallipoli al campeggio Niccolò Coppola Srl (La Masseria)

Nella fattispecie i giudici tributari hanno correttamente liquidato la TARSU soltanto per quelle superfici del campeggio destinate all’effettiva occupazione di strutture abitative, escludendo per il resto la relativa tassazione.

Inoltre, hanno ridotto la TARSU nella misura del 40% perché il campeggio provvedeva in proprio allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ciò anche in aderenza a quanto ultimamente stabilito dalla Corte di Cassazione – Sez. Tributaria con la sentenza n. 5047/2015, in base alla quale spetta sempre la riduzione proporzionale della TARSU alla società che ha provveduto in proprio allo smaltimento dei rifiuti.

Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, sottolinea che la decisione in questione costituisce un importante precedente per tutti i campeggi e strutture simili.

viv@voce

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