SAVA. Quote rosa inferiori al 40%. Alla luce della sostituzione dei due assessori la giunta IAIA è legittimata a firmare gli atti pubblici?
E a Sava stiamo al 20% …
Con la sostituzione dei due assessori, maschi, sono stati altri due maschi a prendere in mano i loro assessorati. Ma c’è un dubbio. Un forte dubbio. Un fortissimo dubbio. L’amministrazione IAIA questo lo poteva fare? Da quello che pare, e leggendo la sentenza del TAR della Calabria, no! Ecco cosa dice, in sintesi, la legge Del rio …
Ecco cosa dice il TAR Calabria sent. n. 1, 2, 3 e 4 del 2015: “Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico”. Prosegue poi con “l’art. 1, comma 137°, della Legge 7 aprile 2014, n. 56 (“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”), pubblicata sulla GU Serie Generale n. 81 del 7 aprile 2014, stabilisce: “Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico”.
La Circolare del Ministero dell’Interno del 24 aprile 2014, al punto 3 “Rappresentanza di genere”, stabilisce: “Per completezza, si soggiunge che occorre lo svolgimento da parte del sindaco di una preventiva e necessaria attività istruttoria preordinata ad acquisire la disponibilità allo svolgimento delle funzioni assessorili da parte di persone di entrambi i generi. Laddove non sia possibile occorre un’adeguata motivazione sulle ragioni della mancata applicazione del principio di pari opportunità”,
La Circolare del Ministero dell’Interno del 24 aprile 2014, al punto 3 “Rappresentanza di genere”, stabilisce: “Per completezza, si soggiunge che occorre lo svolgimento da parte del sindaco di una preventiva e necessaria attività istruttoria preordinata ad acquisire la disponibilità allo svolgimento delle funzioni assessorili da parte di persone di entrambi i generi. Laddove non sia possibile occorre un’adeguata motivazione sulle ragioni della mancata applicazione del principio di pari opportunità”, il provvedimento avversato non risulta supportato da adeguata attività istruttoria né da congrua motivazioni per il mancato adeguamento alla Legge.
Invero, la Circolare Ministeriale del 24 aprile 2014 sembra compendiare i principi elaborati dalla giurisprudenza in epoca anteriore all’entrata in vigore della legge n. 56 del 2014 (nel medesimo solco, specifica ed approfondisce le modalità di svolgimento dell’istruttoria la successiva circolare 18/EL del 30.5.2014 della Direzione Centrale delle Autonomie Locali del Friuli-Venezia Giulia), ma, a fronte del chiaro ed inequivocabile testo normativo, non può ammettersi alcuna deroga generale all’obbligo normativo“.
FONTE
segretaridellazio.blogspot.it