Stalking. Il sindaco IAIA si dimena e il GUP emana la sentenza: “Il fatto non sussiste, prosciolto Caforio”

Stalking. Il sindaco IAIA si dimena e il GUP emana la sentenza: “Il fatto non sussiste, prosciolto Caforio”

Assolto il direttore di “Viv@voce”, a seguito della querela esposta dall’avv. Dario IAIA, sindaco di Sava

Il GUP, Anna De Simone, ha deliberato la sentenza che vede l’assoluzione di Giovanni Caforio, direttore di “Viv@voce”, testata giornalistica savese.

Un esito positivo che comproverebbe la mancata disposizione di elementi probatori del reato per il quale, Dario IAIA (querelante), avrebbe denunciato Caforio che, a sua volta, si impegnava nel diffondere la veridicità delle informazioni, al fine di far venire a conoscenza la cittadinanza savese delle vicissitudini che attanagliavano il piccolo Comune ionico, mediante una corretta terminologia descrittiva che faceva riferimento all’amministrazione comunale in carica.

Tali presunti fattori che avrebbero incriminato Caforio, avrebbero indotto il P.M. a disporre indagini preliminari per determinare la sussistenza delle prove e delle imputazioni citate nella querela per diffamazione e stalking, ovvero artt. 81 cpv. – 595 – 612 bis c.p. e artt. 81 cpv. – 595 co 1° e 3° c.p. e 13 L. n. 47/1948.

Le indagini preliminari non hanno, così, convalidato l’accusa in giudizio, esplicata negli articoli di legge summenzionati; risultando, quindi, insufficienti e inidonee giungendo alla necessità di addivenire a una pronuncia di n.d.p. ai sensi del co.3° dell’art. 425 c.p.p.

Vi è, dunque, la mancanza di fattori che cagionerebbero e inchioderebbero il Caforio, il quale avrebbe compiuto azioni criminose descritte dallo IAIA che ha, volutamente, rimarcato la gravità della situazione affermando di essere stato costretto a cambiare le proprie abitudini di vita, oltre ai timori e lo stato di ansia che avrebbero segnato la sua esistenza; ma, data la scarsità di indizi relativi al “grave e perdurante stato di turbamento emotivo idoneo ad integrare l’evento del delitto di atti persecutori”, si giunge alla conclusione che prevederebbe l’assoluzione dal reato ipotizzato dalla Pubblica Accusa.

Quindi, il Giudice, visto l’art. 425 co. 3° c.p.p. ha dichiarato di non dover procedere nei confronti di Caforio Giovanni in ordine al reato ascrittogli perché il reato non sussiste. (Fonte: Nota conclusiva della sentenza).

Soddisfazione per l’avvocato Ivan Zaccaria, del foro di Taranto, che alla luce di questa seconda caduta di reato  si è espresso così: “Una pronuncia in senso difforme avrebbe messo un ingiusto bavaglio al diritto di cronaca, al diritto di critica ma soprattutto all’art. 21 della Costituzione italiana che tutela il diritto alla libertà di manifestazione del pensiero”.  

IVAN ZACCARIA

Ma Zaccaria è andato oltre alla difesa del suo assistito e nel reato specifico dello “stalking”  ha puntato il dito contro, quello che lui definisce, un “concetto cardine del nostro ordinamento non poteva, e non può, essere compresso da una interpretazione che possa dilatare oltremodo la casistica riconducibile al reato di stalking, peraltro di recentissima introduzione”. 

Eleonora Boccuni

viv@voce

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