I nonni devono garantire il mantenimento ai nipoti di genitori separati anche quando il padre adempie parzialmente ai suoi obblighi

I nonni devono garantire il mantenimento ai nipoti di genitori separati anche quando il padre adempie parzialmente ai suoi obblighi

Il tribunale di Lecce, condanna l’ascendente a versare 150 euro al mese a ciascuno dei nipoti non economicamente autosufficienti

L’obbligo dei nonni di farsi carico del mantenimento dei nipoti allorquando i genitori non hanno mezzi sufficienti non é un’obbligazione “etica”, ma un vero e proprio obbligo sancito nel codice civile nell’articolo 316 bis che vale anche quando uno dei genitori adempie parzialmente ai propri doveri con versamenti non integrali e/o tempestivi.

A stabilirlo un’interessante decreto del Tribunale civile di Lecce nella persona del Presidente di sezione dottor Giovanni Romano, depositato lo scorso 24 agosto, che ha condannato il nonno paterno a provvedere al versamento mensile di 150 euro alla madre dei tre nipoti ai quali né il padre né la madre riuscivano a garantire mezzi sufficienti ai fini del loro sostentamento.

Nella fattispecie la madre di tre figli di cui due minorenni aveva adito il Tribunale perché il padre non aveva da tempo garantito con esattezza e regolarità l’obbligo di versare 700 euro mensili a titolo di assegno di mantenimento dei figli, nessuno dei quali autosufficiente, tanto che lo stesso era stato imputato per la violazione di questi obblighi assistenziali.

Tale situazione aveva spinto la madre a notificare un ricorso ai nonni paterno e materno entrambi viventi ai fini di sopperire a tale grave carenza per vedersi applicato il “rimedio” statuto dal codice civile in precedenza nell’articolo 148 del codice civile, poi trasfuso nel 316 bis, che prevede che quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, spetta agli ascendenti provvedere a fornire ai genitori gli stessi mezzi necessari ai fini del mantenimento dei nipoti.

Il giudice rilevata l’insussistenza dei “mezzi necessari” e la parzialità dei versamenti del padre, ha ritenuto condannare il solo nonno paterno, l’unico costituitosi in giudizio e con una pensione di 1500 euro mensili a farsi carico del pagamento nei confronti della nuora di 150 euro mensili, in quanto ol’obbligo in questione ha natura civile e non squisitamente etica e sussiste anche nel caso della provao di versamenti parziali, ancorché incolpevoli, da parte del padre dei nipoti.

Per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, si tratta di una decisione significativa che tutti i genitori di figli separati dovrebbero conoscere.

viv@voce

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