CNA cittadini e CNA impianti: “INSIEME PER SEMPLIFICARE LA VITA ALLE FAMIGLIE! “

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La manutenzione delle caldaie: abbattere i consumi, garantire la sicurezza dell’impianto e assicurare la giusta temperatura degli appartamenti

E’ noto come diversi enti (Comuni, Province, Asl, Inail, Vigili del Fuoco etc.) possano intervenire nel controllo della sicurezza ed efficienza delle caldaie a volte anche con sanzioni notevoli; ma è anche noto come un buon funzionamento garantisca sicurezza efficienza e rispetto delle regole.

La manutenzione delle caldaie è indispensabile e obbligatoria in primo luogo per assicurarsi in casa una giusta temperatura, per consumare meno, per non inquinare (il 25% dell’inquinamento dipende dalle caldaie) e per avere il massimo della sicurezza da incidenti derivanti da monossido di carbonio, perdite di gas etc. Inoltre, attuando un programma di verifica delle caldaie in rispetto con le tante norme di settore, si evita di incorrere in sanzioni che possono essere irrogate da Comuni, Province o da enti quali Asl, Inail, Vigili del Fuoco etc.

Dal 2013 è operativo il DPR n. 74, norma in materia di controlli sull’efficienza energetica dei sistemi di climatizzazione (caldaie e condizionatori), che si aggiungono a quelli per la sicurezza. Le norme attuali, che delegano alle regioni di legiferare in materia, per i controlli di efficienza energetica (vedi regione Puglia) prevedono una verifica obbligatoria ogni due anni.

Per le verifiche di sicurezza si fa riferimento alle prescrizioni del costruttore dell’apparecchio e/o dell’installatore,  che deve indicare, con un allegato alla dichiarazione di conformità, i tempi di cadenza delle manutenzioni (in genere ogni anno).

In definitiva si dovrebbe fare la manutenzione annualmente con una verifica di efficienza (analisi di combustione etc.) ogni due anni e il generatore deve sempre dare un’efficienza che rispetti i minimi previsti dalle norme. In caso di difetto va sostituita la caldaia o il generatore di calore.

A partire dal 16 ottobre 2014, con il DM n. 74, si stabilisce che ogni caldaia debba essere fornita di un nuovo libretto d’impianto indispensabile per la registrazione di tutte le operazioni da eseguire sui generatori, ma utile anche ai fini della redazione dell’attestato di prestazione energetica, da allegarsi obbligatoriamente in tutti gli atti di compravendita e nei contratti di affitto; le manutenzioni e gli attestati di prestazione energetica verranno inviati all’ufficio regionale deputato.

L’obbligo della manutenzione, con il relativo costo, è a carico di chi occupa e conduce l’immobile e la norma prevede una sanzione a carico del responsabile dell’impianto (conduttore o terzo responsabile) da 500 a 3000 Euro in assenza di tali verifiche.

Si rammenta infine che la manutenzione può essere eseguita solo da tecnici iscritti alla Camera di Commercio  in base alla norma 37/08  ed ai quali siano già stati riconosciuti i requisiti con le lettere C ed E della stessa norma.

Gli stessi obblighi valgono per gli impianti alimentati a pompa di calore dove, ai requisiti previsti dalla CCIAA si aggiunge – per quanto attiene gli installatori/manutentori – l’obbligo del possesso di patentino Fgas previsto dal DPR 43/12. Nel caso di impianti contenenti determinate quantità di gas fluorurati è obbligatoria anche la comunicazione una volta l’anno all’ISPRA con le relative verifiche annuali.

Nota informativa a cura di Michele Piccione, presidente regionale Unione impianti – CNA

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