MANDURIA. Interessi sugli interessi. L’Unicredit condannata per l’ennesima volta per anatocismo

MANDURIA. Interessi sugli interessi. L’Unicredit condannata per l’ennesima volta per anatocismo

Dovrà pagare 156 mila euro ad un’azienda commerciale messapica

Con sentenza n. 1318/2016, pronunciata dal giudice, dottoressa Francesca Caputo,  depositata presso la cancelleria del Tribunale Civile di Taranto il 21 aprile 2016, è stato disposto il risarcimento a carico dell’Unicredit di Manduria di circa 156mila euro,  a favore di un’azienda commerciale di Manduria. 

L’azione legale nei confronti dell’Istituto bancario, è scaturita a seguito di una perizia tecnico-contabile, eseguita dal dottor Rinaldo Rossetti di Sava, quindi, la procedura giudiziaria, affidata ai legali  Marcello Delaurentis  e Maria Marti di Manduria, i quali hanno evidenziato l’anatocismo, per cui l’istituto di credito è stato condannato.  

La condanna è stata quindi inflitta all’istituto bancario per anatocismo, cioè la capitalizzazione degli interessi su un capitale affinchè siano a loro volta produttivi di ulteriori interessi. Sull’applicazione del tasso, nella sentenza viene altresì precisato « In merito all’applicazione del tasso ex Art. 117 TUB va osservato come le notazioni svolte dalla convenuta non risultino condivisibili, attesa la funzione precipua di tale norma — la cui ratio deve rinvenirsi nella volontà di «sanzionare » la condotta della banca che non indichi i tassi ovvero pattuisca interessi «uso piazza» o superiori a quelli pubblicizzati — più volte ribadita dalla giurisprudenza di merito (Tribunale di Torino sentenza 02.07.2015 — Tribunale di Mantova, sentenza 02.02.2009 e 16.01.2004) ».

A titolo di informazione, una causa giudiziaria  per anatocismo nei confronti di un istituto di credito, può essere avviata entro dieci anni dalla chiusura del conto corrente e si può agire per il recupero di tutto, anche se il fido è durato, ad esempio 30 anni, perché la prescrizione non decorre mentre il conto è aperto.

A tal proposito, viene citato quanto espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 24418/2010 la quale ha stabilito: «Se dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in C/C, il correntista agisce per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati».

Gianluca Ceresio

Quotidiano di Puglia del 26 aprile 2016

 

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