MANDURIA. Interessi sugli interessi. L’Unicredit condannata per l’ennesima volta per anatocismo
Dovrà pagare 156 mila euro ad un’azienda commerciale messapica
Con sentenza n. 1318/2016, pronunciata dal giudice, dottoressa Francesca Caputo, depositata presso la cancelleria del Tribunale Civile di Taranto il 21 aprile 2016, è stato disposto il risarcimento a carico dell’Unicredit di Manduria di circa 156mila euro, a favore di un’azienda commerciale di Manduria.
L’azione legale nei confronti dell’Istituto bancario, è scaturita a seguito di una perizia tecnico-contabile, eseguita dal dottor Rinaldo Rossetti di Sava, quindi, la procedura giudiziaria, affidata ai legali Marcello Delaurentis e Maria Marti di Manduria, i quali hanno evidenziato l’anatocismo, per cui l’istituto di credito è stato condannato.
La condanna è stata quindi inflitta all’istituto bancario per anatocismo, cioè la capitalizzazione degli interessi su un capitale affinchè siano a loro volta produttivi di ulteriori interessi. Sull’applicazione del tasso, nella sentenza viene altresì precisato « In merito all’applicazione del tasso ex Art. 117 TUB va osservato come le notazioni svolte dalla convenuta non risultino condivisibili, attesa la funzione precipua di tale norma — la cui ratio deve rinvenirsi nella volontà di «sanzionare » la condotta della banca che non indichi i tassi ovvero pattuisca interessi «uso piazza» o superiori a quelli pubblicizzati — più volte ribadita dalla giurisprudenza di merito (Tribunale di Torino sentenza 02.07.2015 — Tribunale di Mantova, sentenza 02.02.2009 e 16.01.2004) ».
A titolo di informazione, una causa giudiziaria per anatocismo nei confronti di un istituto di credito, può essere avviata entro dieci anni dalla chiusura del conto corrente e si può agire per il recupero di tutto, anche se il fido è durato, ad esempio 30 anni, perché la prescrizione non decorre mentre il conto è aperto.
A tal proposito, viene citato quanto espresso dalla Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 24418/2010 la quale ha stabilito: «Se dopo la conclusione di un contratto di apertura di credito bancario regolato in C/C, il correntista agisce per far dichiarare la nullità della clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale cui tale azione di ripetizione è soggetta decorre, qualora i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data in cui è stato estinto il saldo di chiusura del conto in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati».
Gianluca Ceresio
Quotidiano di Puglia del 26 aprile 2016