Banche che tentano di disattendere i propri obblighi cassate dalla Suprema Corte
L’istituto di credito è sempre responsabile dei prelievi sospetti
Il ritardo nella denuncia dello smarrimento della carta è irrilevante e la banca deve rimborsare se non dimostra di aver adottato tutte le misure per garantire la sicurezza da manomissioni.
Basta con la solita arroganza delle banche che pensano di sfuggire dai propri obblighi. A stabilire dei paletti importanti in favore dei correntisti in materia di smarrimento di carte di credito e bancomat è una sentenza depositata ieri 4 agosto dalla Corte di Cassazione, la n.16333/2016, che ha ribadito il principio secondo cui la responsabilità di prelievi abusivi non è del correntista che perde la carta e denuncia tardi lo smarrimento, ma della banca che ha il dovere di vigilare sulle operazioni.
I giudici della prima sezione civile hanno, infatti, accolto le doglianze di due correntiste che chiedevano alla propria banca il risarcimento dei danni per prelievi abusivi effettuati sui loro conti, a causa dello smarrimento dei bancomat, peraltro, denunciato in ritardo. Ribaltata la decisione della Corte di appello, secondo cui la responsabilità dell’accaduto doveva ricadere in capo alle titolari che si erano attivate troppo tardi nella segnalazione dello smarrimento.
Va sottolineato, per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, associazione che da anni difende anche consumatori ed utenti bancari da questi atteggiamenti degli istituti di credito con un servizio all’uopo dedicato, che i giudici di legittimità, per valutare la responsabilità della banca nel caso di utilizzo illecito da parte di terzi di carta bancomat, hanno sostenuto il principio che «non può essere omessa, a fronte di un’esplicita richiesta della parte, la verifica dell’adozione da parte dell’istituto bancario delle misure idonee a garantire la sicurezza del servizio da eventuali manomissioni, nonostante l’intempestività della denuncia dell’avvenuta sottrazione da parte del cliente e le contrarie previsioni regolamentari».
In tal senso, si legge in sentenza, che «la diligenza posta a carico del professionista ha natura tecnica e deve valutarsi, tenendo conto dei rischi tipici della sfera professionale di riferimento, assumendo come parametro la figura dell’accorto banchiere».