GROTTAGLIE. “Prevenzione incendi e terreni incolti, emanata l’ordinanza: multe fino a 500 euro”
Nota stampa del sindaco Ciro D’Alò
Con ordinanza n. 92 del 3 maggio 2017, pubblicata nell’Albo Pretorio del Comune di Grottaglie, il Sindaco Ciro D’Alò ha disposto l’obbligo a tutti i proprietari di terreni incolti presenti sul territorio comunale di eseguire interventi di pulizia e manutenzione nelle loro aree private e il divieto di compiere azioni che possano provocare incendi in vista dell’approssimarsi del periodo ritenuto più a rischio per gli incendi.
Il mancato rispetto delle disposizioni sarà punito con sanzione fino 500 euro; altresì, nell’ipotesi d’irrogazione della sanzione amministrativa, il proprietario resta comunque obbligato alle prescrizioni contenute nell’ordinanza e, in caso di ulteriore inadempienza, l’Amministrazione procederà d’Ufficio con addebito delle spese.
L’ordinanza resterà in vigore fino al 30 ottobre 2017 salvo successivi provvedimenti a modifica o integrazione.
“Ribadisco e ricordo ai cittadini, proprietari di terreni incolti, che sono obbligati alla loro manutenzione. Invito ad averne cura per evitare problemi di carattere igienico-sanitario, di degrado ambientale e soprattutto per prevenire il rischio d’incendi particolarmente elevato nel periodo estivo”.
*in allegato Ordinanza n. 92 del 3.5.2017
Ordinanza n. 92
Prot. n. 11374 del 03/05/2017
IL SINDACO
PREMESSO che con l’avvicinarsi della stagione estiva, incombono una serie di rischi connessi a problematiche già affrontate negli scorsi anni ed in particolare:
. l’incauta accensione delle stoppie e dalla mancata realizzazione di idonee fasce protettive perimetrali nelle coltivazioni cerealicole;
. la molteplice presenza di terreni agricoli incolti;
. lo stato di abbandono di aree urbane e suburbane prive di cura e manutenzione che nella stagione estiva, oltre a costituire un naturale habitat per animali e insetti nocivi alla salute pubblica, spesso sono fatte oggetto di abbandono incontrollato di rifiuti che inducono in comportamenti illeciti quale la combustione degli stessi con l’errato intento di pervenire allo smaltimento dei materiali depositati.
RITENUTO indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti tesi alla tutela dell’incolumità pubblica e alla sicurezza urbana.
VISTO l’art. 54 comma 4 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i. che attribuisce al Sindaco le funzioni di competenza statale per prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana,
ORDINA
1. ai proprietari e/o conduttori a qualunque titolo dei fondi agricoli investiti a colture cerealicole confinati o ubicati in prossimità della viabilità pubblica statale, provinciale e comunale, l’obbligo di non accendere le stoppie e di praticare prontamente su tutto il perimetro dell’appezzamento, per una larghezza non inferiore a 10 metri una lavorazione al terreno con attrezzatura meccanica agricola;
2. ai proprietari e/o conduttori a qualunque titolo dei fondi agricoli ubicati in tutto il territorio comunale che risultano incolti e privi di cura e manutenzione l’obbligo di effettuare le necessarie lavorazioni meccaniche su tutto l’appezzamento incolto e di procedere al corretto smaltimento di eventuali rifiuti giacenti nello stesso fondo incolto;
3. ai proprietari e/o concessionari dei lotti non ancora edificati nella zona PIP, che risultano incolti e privi di cura e manutenzione l’obbligo di effettuare le necessarie lavorazioni meccaniche su tutto l’appezzamento incolto e di procedere al corretto smaltimento di eventuali rifiuti giacenti nello stesso fondo incolto;
4. ai proprietari e/o possessori a qualunque titolo dei suoli ubicati nella cinta urbana e nelle aree suburbane l’obbligo di effettuare sulle stesse aree i necessari interventi di controllo delle infestanti, rovi e sterpaglie con ausilio di adeguate attrezzature meccaniche e/o manuali da ripetersi ciclicamente tale da garantire la pubblica e privata incolumità e la pulizia e il decoro dei luoghi, nonché di procedere al corretto smaltimento di eventuali rifiuti presenti nelle stesse aree.
AVVERTE che l’inosservanza delle disposizioni previste dalla presente ordinanza comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 – art. 7 bis comma 1- bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..
DISPONE che la presente ordinanza sia preventivamente comunicata al Sig. Prefetto della Provincia di Taranto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione, come previsto dall’art. 54 comma 4 del d.lgs. 267/2000 e s.m.i..
DA MANDATO al Comando di Polizia Municipale e agli Agenti della Forza Pubblica per la vigilanza sul rispetto delle disposizioni della presente ordinanza e per l’applicazione delle sanzioni previste dal già citato art. 7 bis comma 1- bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.. in caso di accertata violazione.
AVVERTE altresì che nella ipotesi di irrogazione della sanzione amministrativa nei confronti dei soggetti denunciati, questi ultimi hanno l’obbligo di provvedere comunque alle prescrizioni contenute nella presente Ordinanza. In caso di inadempienza, l’Amministrazione procederà d’Ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell’azione penale per i reati (previsti e puniti dall’art. 650 c.p.) cui fossero incorsi.
DISPONE altresì che la presente Ordinanza sia resa nota alla cittadinanza mediante:
– pubblicazione all’Albo Pretorio Informatico sino alla data del 30.10.2017;
– pubblicazione sul sito internet del Comune;
– affissione di manifesti murali.
La presente ordinanza per i procedimenti di competenza viene notificata:
– al Servizio comunale Protezione Civile per l’attivazione dei procedimenti di diffida e intimazione degli obblighi contenuti nella presente Ordinanza nei confronti dei soggetti inadempienti segnalati e denunciati dal Comando di Polizia Locale e dalla Forza Pubblica, nonchè al recupero della spesa dei lavori eseguiti d’ufficio dal Servizio Agricoltura, nonché all’introito della spesa relativa al recupero dei rifiuti incontrollati eseguita d’ufficio dal Servizio comunale Gestioni Dirette;
– al Servizio comunale Agricoltura per l’esecuzione dei lavori eseguiti d’ufficio e liquidazione dell’onere derivante in favore della ditta agromeccanica prescelta a seguito di gara.
– al Servizio comunale Gestioni Dirette per l’attivazione dei procedimenti relativi al recupero dei rifiuti incontrollati giacenti in aree private e successiva quantificazione economica degli stessi in rapporto alla tipologia del rifiuto.
La presente ordinanza rimane in vigore sino al 30 ottobre 2017 e sino ad eventuale provvedimento modificativo e/o abrogativo della stessa.
Avverso la presente ordinanza è ammesso entro 60 giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale oppure, in alternativa, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Dalla Residenza Municipale, addì 03 maggio 2017.