TARANTO. “Tema di diritto di famiglia: obbligo di pagamento assegno di mantenimento in fase di separazione personale tra i coniugi”
Una interessante sentenza del Tribunale di Via Marche
“Il subentro di una convivenza more uxorio determina la presunzione di spostamento dell’onere di mantenimento dal coniuge al nuovo soggetto convivente che diventa soggetto agli obblighi di solidarietà familiare segnatamente di assistenza morale e materiale”.
Questa la tesi difensiva sostenuta in giudizio dall’avv. Giuseppe De Sario e che è stata accolta dal Tribunale di Taranto (che ha confermato un orientamento che va ormai consolidandosi in tutta la penisola dopo la pronuncia della Suprema Corte di Cassazione in tema di assegno divorzile) con la quale M.C. ha finalmente ottenuto la revoca dell’obbligo – a cui era tenuto – di pagare l’assegno di mantenimento in favore dell’ex coniuge vedendosi così modificate le statuizioni prese con la sentenza di separazione personale tra i coniugi omologata
L’assegno di mantenimento cessa anche se il nuovo partner è disoccupato e non percepisce alcun reddito. È proprio il fatto di aver avviato una convivenza o, comunque, un rapporto stabile e basato sui presupposti di una tipica famiglia di fatto a far venir meno il dovere del mantenimento. Tale dato è decisivo. Esso, spiegano i Giudici, rende secondaria la “sperequazione dei redditi” tra gli ex coniugi. È completamente irrilevante, quindi, l’inadeguatezza dei mezzi a disposizione del “mantenuto”, confrontati col tenore di vita avuto in costanza di matrimonio.
“Non tutte le fattispecie sono uguali e non sempre può trovare applicazione tale orientamento, – ricorda l’Avv.Giuseppe De Sario – l’ex moglie che convive con un altro uomo può perdere il diritto all’assegno, ma solo e soltanto se la nuova convivenza è stabile e duratura, ovvero si traduca in un progetto di vita in comune che consente di rescindere ogni connessione con la precedente vita matrimoniale .
È in ogni caso fondamentale tenere presente che non si può mai procedere, in autonomia – senza cioè aver ottenuto una autorizzazione del giudice – a interrompere l’erogazione del mantenimento, poiché altrimenti si potrebbero rischiare serie conseguenze giudiziali”.
Non ci si può fare giustizia da sé dunque.