TORRICELLA. I due abusi edilizi e il diverso modo di intervento dei Vigili urbani e dell’Utc
Risposta del nostro giornale alla lettera dell’avvocato Giuseppe Argentino, difensore di una delle due proprietà chiamate in causa
Egr. avv. Giuseppe ARGENTINO, mi corre l’obbligo di rispondere al suo post al fine di rappresentarLe che l’articolo del 29/7/2017, a cui fa riferimento, veniva pubblicato previa precisa e puntuale informazione documentale della vicenda; di ciò può stare sereno perché quanto argomentato risponde esattamente alla cronistoria dei fatti per come emergente dagli atti amministrativi di riferimento (e perciò pubblici).
D’altronde, mi consentirà, un giornalista serio e “che si rispetti” come da lei definitomi ha il dovere di verificare la fondatezza della notizia prima di procedere a pubblicazione (ciò che per l’appunto è stato fatto).
In tal senso valgano le seguenti considerazioni:
1) Anzitutto è lo stesso Ufficio Tecnico Comunale, in persona del Responsabile del Servizio, a seguito del sopralluogo nell’immobile della sua assistita e all’esito degli accertamenti ivi esperiti nell’anno 2015, a classificare le opere come abusive “… perché realizzate in assenza del relativo titolo autorizzativo”. In proposito si veda l’ordinanza di sospensione dei lavori prima e quella successiva di demolizione ovvero due provvedimenti di natura ammnistrativa che, per come notorio, in tanto vengono emessi in quanto si accerti proprio siffatto stato di cose. Pertanto se si fosse trattato di esecuzione di lavori non necessitanti del titolo autorizzativo (ma rimessi come Lei sostiene a SCIA o CLIA), senz’altro l’Ente non avrebbe avviato tale procedimento.
2) Le evidenzio, comunque, e questi sono sempre dati obiettivi (a bontà e conforto di quanto Le dicevo in ordine alla circostanza che mi sono doverosamente e minuziosamente documentato), che in tal senso tra le opere interne da Lei richiamati si è omesso di dire o perché è semplicemente sfuggito che è stata accertata pure la realizzazione di “Una cisterna interrata in cemento armato delle dimensioni di mt 4,00 x 3,50 circa e una profondità di mt. 1,70 circa” ossia un’opera recante una volumetria di circa 16 mq. Orbene, come di sicuro Lei sa meglio di me, l’art. 3 comma 1 del Dpr n. 380/2001 ricomprende tra gli interventi di nuova costruzione anche la costruzione di manufatti edilizi interrati, parzialmente o totalmente, per le quali serve il permesso di costruire (non lo dice lo scrivente ma una serie di Sentenze della Cassazione che a Lei sono sicuramente più familiari).
3) Dunque non voglio assolutamente entrare nel merito se la sua cliente abbia o meno commesso un abuso edilizio e conseguentemente un reato; non mi compete né mi interessa, per quello ci sono le sedi preposte. Certo è che la situazione riscontrata in casa della medesima da parte dell’Ufficio Tecnico del Comune di Torricella è stata classificata nei termini di “abuso edilizio”, del resto mi dica Lei come possiamo definire un opera realizzata in assenza del titolo autorizzativo. E questo è il dato oggettivo che ho semplicemente riportato nell’articolo; quindi mi pare che dinanzi ad una situazione del genere sia prevista ed anzi è obbligatoria la c.d. Comunicazione di Notizia di Reato da parte della preposta Autorità operante (mi dica Lei se al riguardo sto sbagliando). Cosa che non è stata fatta diversamente per la posizione analoga della sig.ra L.P. e da quest’ultima lamentata nei suoi atti formali indirizzati alla Procura di Taranto (quale altro dato obiettivo riportato nell’articolo).
4) Perciò la doglianza sulla legittimità e/o fondatezza o meno dell’ordinanza di demolizione ovvero che non sarebbe dovuta essere emessa non la deve fare al sottoscritto (almeno su questo concorderà) ma semmai davanti alla A.G. mediante la proposizione di ricorso nel temine di legge. Cosa che mi pare non sia stata fatta e questo è un altro dato e il punto focale che ho richiamato: l’ordinanza di demolizione è definitiva e, come tale, doveva essere eseguita perché produttiva di effetti giuridici ma è rimasta inadempiuta (ciò lo dice la legge e Lei lo sa meglio di me). Anzi, qualora fosse sfuggito ancora, è da dire che da ulteriore sopralluogo nel giugno c.a. è stata accertata la commissione di altri abusi edilizi da parte della sua assistita ovvero “… ancora lavori di manutenzione straordinaria al piano terra consistenti in modifiche interne tra cui la realizzazione di un w.c.”, tant’è che veniva adottata nuova ordinanza di sospensione dei lavori il 20/6/2017: si badi bene, tutto ciò non lo dice ancora il sottoscritto, ma sempre lo stesso Ente Comunale se avrà la bontà di leggere (qualora non lo avesse già fatto) la nota pubblicata sull’albo pretorio on line, concernente l’Elenco dei rapporti e delle ordinanze di sospensione/demolizione di opere di lottizzazione abusive del mese di giugno 2017, nella sezione riguardante proprio la persona della sua Cliente.
Quindi, come vede, ho semplicemente ricostruito la vicenda sulla base degli atti amministrativi ovvero dei dati in essi contenuti se non chè – a fronte di due situazioni analoghe – non vi sarebbe stata parità di trattamento tra le sorelle L.A. e L.P., ragione per la quale la faccenda è al vaglio della Magistratura tarantina cui quest’ultima si rivolgeva.
Comunque la ringrazio per aver voluto chiarire la posizione della sua assistita e credo che nel dibattito, e nel civile confronto, le parti hanno tutto il diritto di esprimere le loro posizioni. Sa, avvocato Argentino, vivo in un paese (Sava) dove basta che il giornale che dirigo sbaglia a mettere una virgola in meno o un punto esclamativo in più, che scatta immediatamente la querela.
Cordialmente ricambio i saluti.
Giovanni Caforio, direttore di Viv@voce