Il Tribunale di Roma condanna in appello Wind per ritardo nell’inserimento dei dati personali negli elenchi telefonici
Telefonia e diritti degli utenti. Ritardo nell’inserimento dei dati personali negli elenchi telefonici da parte della società telefonica. Spetta sempre l’indennizzo automatico anche se la domanda giudiziale di rimborso è generica
Il Tribunale di Roma condanna in appello Wind al pagamento di 1.600 euro in favore di un avvocato dopo che il giudice di pace aveva ritenuto erroneamente non provata la domanda: se c’è inadempimento o ritardato adempimento, le delibere AGCOM prevedono sempre l’indennizzo. Il professionista di Latiano (Br) aveva chiesto con raccomandata l’inserimento dei suoi dati negli elenchi. Non riconosciuti ulteriori danni patrimoniali e non patrimoniali per difetto di prova.
Va sempre riconosciuto l’indennizzo automatico nei confronti dell’utente del servizio che si vede ritardato l’inserimento dei dati personali negli elenchi telefonici. E ciò anche se la domanda giudiziale di rimborso è generica nel riferimento alla richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.
Una volta riconosciuto l’inadempimento, o il ritardo nell’adempimento, va attribuito all’utente vittima del disservizio a prescindere dall’effettiva prova del danno subito. A stabilire questi principi la significativa sentenza del Tribunale di Roma n. 16721 pubblicata in data odierna 7 settembre, che Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” ritiene utile pubblicare per informare i consumatori e gli utenti telefonici in generale.
Con la decisione in commento, è stata riformata la sentenza del giudice di pace della Capitale che aveva rigettato, non ritenendone provati i danni, la domanda risarcitoria formulata dell’avvocato Giampaolo Galiano del Foro di Brindisi che aveva trasferito il proprio studio e contestualmente aveva aderito ad un piano contrattuale per linea telefonica e adsl con Wind Telecomunicazioni S.p.a.
Il professionista aveva più volte anche sollecitato il proprio inserimento negli elenchi telefonici senza che a ciò seguisse alcunchè – se non solo dopo due anni – da parte dell’operatore telefonico che aveva, peraltro, attribuito un numero appartenente ad un esercizio commerciale con tutte le conseguenti confusioni e disagi per la propria clientela dello studio professionale.
Il giudice della decima sezione, dottor Vincenzo Picaro, con condivisibile motivazione ha statuito che il giudice di pace, nonostante avesse ritenuto provato il ritardo avesse tuttavia errato nel non ritenere contenuta nella domanda formulata in primo grado anche quella d’indennizzo automatico, «che una volta riconosciuto l’inadempimento, o come nella specie il ritardo nell’adempimento, va attribuito all’utente vittima del disservizio a prescindere dall’effettiva prova del danno subito, per cui una motivazione di diniego dell’indennizzo basata sul difetto di prova, una volta ammesso il ritardo del gestore telefonico nella richiesta di inserimento dei dati nei pubblici elenchi telefonici, sarebbe del tutto illogica ed inconferente».
Evidenzia, puntualmente il giudicante, in tal senso, che «Le delibere A.G.Com 36/02/CONS e 180/02/CONS prevedono che l’inserimento dei dati personali degli abbonati nella base dati unica da cui vengono attinti i dati pubblicati negli elenchi telefonici avvenga sulla base del consenso manifestato per iscritto dagli utenti, che nell’esercizio di tale facoltà devono esprimere in modo inequivocabile la propria volontà di essere presenti negli elenchi comunicando i dati.
Gli operatori, a loro volta, devono informare gli utenti della facoltà di chiedere l’inserimento dei propri dati negli elenchi ai sensi dell’art. 4 comma 3 lett. f della delibera A.G.Com n. 179/03/CSP, ma non possono inserire i dati del singolo utente di propria iniziativa, né disporre dei dati dei clienti senza una loro espressa richiesta in tal senso. Il diritto dell’utente all’inserimento dei dati negli elenchi telefonici, cartacei, o telematici, infine, si basa sulle previsioni dell’art. 17 comma I lettera a) del D.P.R. n. 318/1997, dell’art. 20 del D.P.R. 11.1.2001 n. 77 e dell’art 55 del D. Lgs. n. 259/2003.
Alla luce della suddetta complessa normativa si deve ritenere ravvisabile l’inadempimento di Wind all’obbligo di comunicare a Seat, ai fini dell’inserimento nelle Pagine bianche e nelle Pagine gialle sia cartacee che telematiche, i dati dell’utenza telefonica e dell’indirizzo dello studio legale dell’avv. Giampaolo Galiano nella categoria “Avvocati” a partire dalla richiesta scritta e firmata dello stesso del 202.2012 e fino al 18.4.2013, con la conseguenza che il nominativo, l’utenza, l’attività svolta e l’indirizzo dell’avv. Giampaolo Galiano non sono stati riportati nelle Pagine bianche e nelle Pagine gialle degli anni 2012 e 2013.
In assenza di prova contraria devono trovano applicazione nel caso di specie gli articoli 10 e 12 comma 3 del Regolamento indennizzi (Allegato A della Delibera A.G. Com 73/11 /CONS), che prevedono per l’omessa indicazione negli elenchi telefonici pubblici l’indennizzo di euro 200,00, da applicare nella misura del quadruplo (E 800,00) per la natura affari dell’utenza oggetto di disservizio, parametrato agli anni di perduranza del disservizio, stante la cadenza annuale della pubblicazione degli elenchi, e ciò in quanto l’art. 5 della Delibera A.G. Com 73/11/CONS ha stabilito che a partire dall’1.1.2012 gli operatori sono tenuti a corrispondere gli indennizzi in misura automatica sulla base degli articoli summenzionati, senza avere più quindi la possibilità di liquidare gli indennizzi secondo Ic diverse previsioni della Carta Servizi (E 5,16 al giorno col limite massimo di responsabilità di Wind ritenuto inefficace ex art. 1341 cod. civ. dall’appellante per mancanza di specifica sottoscrizione di euro 100,00).
Ne consegue che poiché l’inadempimento di Wind è perdurato per il 2012 ed il 2013, e poiché il contratto telefonico concluso dall’avv. Giampaolo Galiano è riferito ad un’utenza affari, Wind va condannata, in riforma dell’appellata sentenza, al pagamento in favore di Giampaolo Galiano della somma di euro 1.600,00 a titolo di indennizzo con gli interessi legali dal 29.5.2013 (data della notifica dell’atto di citazione di primo grado) al saldo.»
Per il togato, tuttavia, non possono essere riconosciuti ulteriori danni patrimoniali e non patrimoniali perché questi devono essere provati al fine della loro liquidabilità. In ogni caso, la società telefonica viene anche condannata anche alle spese del doppio grado di giudizio in base al principio della soccombenza prevalente.