RIMBORSO TASSA RIFIUTI PAGATA IN ECCESSO: SAVA TRA I COMUNI CON CALCOLI ERRATI

RIMBORSO TASSA RIFIUTI PAGATA IN ECCESSO:  SAVA TRA I COMUNI CON CALCOLI ERRATI

Da Giulio Rossetti, dottore commercialista, riceviamo e volentieri pubblichiamo

E’ un caso a livello nazionale quello relativo all’errato calcolo della TARI operato da molti Comuni d’Italia. Purtroppo l’errore in oggetto è a scapito dei cittadini che, avendo versato in eccesso la tassa rifiuti, ora hanno diritto al rimborso.

Per capire l’origine dell’errore è necessario comprendere come avviene il calcolo. La tassa rifiuti si compone di due parti:

  • una quota fissa, la cui tariffa viene determinata dai Comuni ed è applicata all’intera superficie dell’abitazione comprensiva delle pertinenze;
  • una quota variabile, calcolata esclusivamente in base al numero dei componenti del nucleo familiare.

L’errore nel calcolo della TARI sta nell’applicazione della quota variabile sia sull’abitazione che sulle pertinenze. Il calcolo corretto della TARI prevede l’applicazione della quota variabile un’unica volta, sull’abitazione e sulle pertinenze insieme.

Dalla verifica di diversi avvisi di pagamento TARI emessi dal Comune di Sava ho rilevato che l’Ente è incorso in errore chiedendo il pagamento della quota variabile ripetutamente sia sull’abitazione che sulle pertinenze come nel caso sottostante:

Per come è evidente nel caso su esposto relativo all’anno 2017, il Comune di Sava chiede al cittadino la parte variabile per ben due volte ossia, una prima volta per euro 90,90 (importo corretto e dovuto) ed una seconda volta per euro 45,45 (non dovuto e da rimborsare).

Alla luce di questo, il cittadino può presentare istanza di rimborso all’Ente impositore.

Il consiglio che diamo è quello che ogni cittadino verifichi la propria posizione dal 2014 ossia da quando fu istituita la TARI sino al 2017, facendo presente che in base all’art. 1 comma 164 della L. n. 296/2006 il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

Una volta tanto sarebbe auspicabile, nel rispetto del principio della collaborazione e della buona fede cui sono improntati i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria (art. 10 dello Statuto dei diritti del contribuente), che il rimborso delle somme indebitamente percepite fosse disposto spontaneamente dall’Ufficio Tributi del Comune di Sava in regime di autotutela atteso che lo stesso Ufficio dispone di tutti i dati dei cittadini-contribuenti, senza attendere l’istanza di rimborso del contribuente che, stanco di una burocrazia asfissiante e costosa, potrebbe rinunciare ab origine. Semplificato, dal principio originario.

Giulio Rossetti

 

 

 

 

 

 

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