MARUGGIO. Porto turistico e peschereccio di Campomarino. E’ la Regione Puglia che deve interessarsi del dragaggio e della movimentazione
La sentenza, del 4 aprile 2018, del TAR (Tribunale amministrativo regionale) di Lecce
Con la sentenza del TAR finalmente si dovrebbe mettere la parola fine alla “querelle” che va avanti da anni tra la Società Concessionaria “Torre Moline S.p.A., il Comune di Maruggio, e la Regione Puglia. Ma cosa dice la SENTENZA?
Il Ricorso é iscritto al numero di registro generale 688 del 2017, integrato da motivi aggiunti, viene proposto dalla Torre Moline S.p.A, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro Leuci, contro il Comune di Maruggio; la Regione Puglia; l’Agenzia del Demanio (che non si é costituita in giudizio); la Provincia di Taranto; la Capitaneria di Porto di Taranto; e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Si sono costituiti il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la Regione Puglia, la Provincia di Taranto e il Comune di Maruggio, resistendo al ricorso e chiedendone la reiezione.
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 aprile 2018 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori come da verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
Il ricorso e i motivi aggiunti sono fondati.
Per quel che attiene ai provvedimenti che pretendono di addebitare a Torre Moline S.p.A. i costi dei lavori di dragaggio del fondale relativo allo specchio acqueo del passo di accesso al porto, esterno all’area in concessione, rileva il Collegio L’art.15 co.2 L. R. Puglia n.20/2000 attribuisce “ai comuni provvisti di porto e non sede di autorità portuale le attività di escavazione dei fondali dei porti da effettuare mediante l’affidamento a soggetti privati scelti attraverso procedure di gara pubblica”.
Già alla luce di tale previsione normativa, è del tutto contraddittorio sostenere che l’attività di escavazione dei fondali competa al Comune, e i relativi costi debbano pur tuttavia essere addebitati al concessionario. L’intrinseca illogicità di tale opzione ricostruttiva costituisce pertanto un primo e significativo elemento che conduce nel senso dell’addebito dei relativi costi in capo al Comune. Tale disciplina non è derogata dagli atti della concessione demaniale 30/2001.
In particolare, è vero che, ai sensi dell’art. 6 lettera h) dell’Atto Formale 30/2001: “La società concessionaria Torre Moline S.p.A. dovrà inoltre:” [..] Sostenere i costi per la manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre che delle aree ed opere in concessione, anche delle opere portuali destinate alle imbarcazioni da pesca e di tutte le ulteriori strutture del porto non in concessione (con particolare riferimento alla banchina molo sopraflutto, al molo sopraflutto di levante, al molo sopraflutto di ponente ed allo scalo di alaggio)”.
Tuttavia, tale previsione va letta in combinato disposto con il Piano di monitoraggio e manutenzione delle opere da realizzare negli specchi acquei, che dispone (cfr. pp. 7-8) che: “… i processi di sedimentazione sia in corrispondenza dell’imboccatura portuale, che nel bacino retrostante, sono determinati esclusivamente da fattori esterni, indipendentemente dalle opere e dalle attività che andranno ad interessare l’area oggetto di richiesta di concessione, in relazione alla quale rappresentano un danno per cause di forza maggiore … Appare evidente come il relativo onere di manutenzione straordinaria per l’eventuale ripristino dei fondali non possa essere posto a carico del soggetto richiedente la concessione, ma debba rientrare nel quadro degli interventi che, in tali casi di forza maggiore, sono posti in essere dall’Amministrazione (Regione Puglia), che per legge ha competenza sul porto”.
Orbene, ad avviso del Collegio le due previsioni sopra citate, apparentemente antinomiche, vanno lette nel senso che la prima enuncia la regola, e la seconda l’eccezione. In particolare, mentre la regola è quella che i costi per la manutenzione ordinaria e straordinaria sono a carico del concessionario (art. 6 lett. h) Atto 30/2001), l’eccezione è invece rappresentata dalla attività di dragaggio fondali e raccolta di alghe, che rientra nei casi di forza maggiore, e cui oneri sono pertanto a carico dell’Amministrazione (Piano di monitoraggio cit.). Ne consegue che la determinazione del Comune, volta a far ricadere sulla concessionaria i costi di dragaggio e raccolta alghe, è illegittima, e va pertanto annullata. Alla stessa stregua, i vari verbali di conferenza di servizi, nonché il verbale conclusivo, in quanto assunti con il contributo determinante (in senso negativo) del Comune, contributo influenzato dalla falsa rappresentazione in ordine al soggetto su cui gravano i costi del dragaggio, devono parimenti ritenersi illegittimi. Ne consegue, in accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti, l’annullamento degli atti impugnati.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, nonché sui motivi aggiunti, li accoglie, e annulla per l’effetto gli atti impugnati.