SAVA. Chi ha permesso a far mettere in Piazza San Giovanni le casette natalizie prive di autorizzazione? Ma la Polizia municipale non controlla?
Addirittura alla ditta che sta gestendo l’area mancano i requisiti della legge sull’Antimafia!
E’ dall’inizio di questo mese che Piazza San Giovanni ospita nella sua area le casette natalizie in legno le quali ospitano il classico mercatino natalizio. E fin qui, almeno, è tutto bene e bello. Si è creato un luogo di attrazione, il quale colpisce l’attenzione dei cittadini e su tutto fa respirare l’aria del Natale ai bambini.
Ma andiamo alle carte. Alle classiche carte che necessitano ogni qualvolta che un Ente pubblico deve fare prima di concedere temporaneamente un suo bene ad un soggetto privato e ora facciamo attenzione, ma molta attenzione alle date in cui le stesse carte vengono prodotte. Da premettere che le casette in legno in Piazza San Giovanni sono state già montante all’inizio di questo mese.
In data 20.12.2018 viene pubblicata all’albo pretorio la determina n. 133 del 12.12.2018, avente oggetto “Annullamento in autotutela della procedura di affidamento attraverso il mercato elettronico della Pubblica amministrazione del servizio di noleggio di n.15 casette di legno mt. 3×2 dotate di punto luce e di presa di corrente – trattativa diretta n.703084 del 29.11.2018”.
In narrativa motivo dell’annullamento dell’affidamento è che “la ditta affidataria è carente dei requisiti previsti per legge ai sensi dell’art. 80 del ci lgs. n. 50/2016″, e questo vuol dire che non ha la documentazione idonea per la legge sull’antimafia.
Proseguiamo. Le casette sono commissionate dall’Amministrazione comunale con delibera di Giunta numero 203 del 20.11.2018, atto di indirizzo e messe a disposizione gratuitamente di chi ne avesse fatto richiesta e a tutt’oggi ancora a disposizione dell’utenza e nella disponibilità della Amministrazione comunale.
Andiamo ora al citato art. 80 del d.lgs. n. 50 /20127 — Motivo di Esclusione – Codice degli appalti – e vediamo cosa riporta specificatamente al comma 1:
“Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati: omissis …”
Alla luce di tutto questo chiediamo con quale atto si è formalizzato ed affidato alla ditta l’allestimento delle casette in legno?
La ditta ha comunicato l’avvenuto allestimento delle casette e depositato la corretta certificazione di collaudo?
La determina in autotutela di revoca, visto che le casette sono ancora nella piena disponibilità della Amministrazione comunale ed in uso alla utenza, è stata notificata alla ditta appaltatrice?
L’Amministrazione comunale è a conoscenza dell’atto di revoca ai sensi dell’art.80 d.lgs. n. 50 /20127 e quali sono gli atti consequenziali da essa adottati?
Perché le casette sono ancora nella disponibilità dell’utenza malgrado il provvedimento di revoca?
Nella malaugurata ipotesi di danni a persone e/o cose a chi sarà addebitata la responsabilità e gli oneri?
L’uso delle casette configura “indebito arricchimento” da parte dell’Amministrazione comunale? E se affermativo chi pagherà?
Moltissimi dubbi ma, su tutto, molte cose non quadrano.
Alla faccia della “trasparenza&legalità” …
Giovanni Caforio