Manduria. “RICORSO CONTRO DEPURATORE CONSORTILE MANDURIA-SAVA”

Manduria. “RICORSO CONTRO DEPURATORE CONSORTILE MANDURIA-SAVA”

Nota stampa di Francesco Di Lauro, Associazione di Promozione Ambientale “Azzurro Ionio”

A nome di tutti coloro che, a vario titolo, si sono riuniti nei giorni 5 e 12 del mese corrente, a sostegno dell’iter promosso dall’ Associazione ‘Azzurro Ionio’ con l’avvocato Claudio Linzola, finalizzato a bloccare, tramite ricorso al TAR, la realizzazione del depuratore di Sava, Manduria e Marine di Manduria, comunico quanto segue.

Lunedì 15 aprile, in concomitanza con la prevista ripresa dei lavori, sarà inoltrata formale diffida al Responsabile Unico del Procedimento a non dare inizio ai lavori e a non dare seguito agli espropri, alla luce della mancanza  di atto valido attestante l’esistenza di un vincolo preordinato agli espropri e di una indicazione del recapito finale dei reflui, che abbia in tale vincolo il suo fondamento, non essendovi allo stato alcuna indicazione progettuale in tal senso e, quindi, i riferimenti normativi preesistenti alla stessa.

Comunico inoltre che l’assemblea smentisce quanto sinora sostenuto da Regione, AQP ed alcuni esponenti politici e consiglieri regionali, secondo i quali recedere dal contratto “ormai in fase di realizzazione” sarebbe improponibile perché estremamente oneroso a causa delle altissime penali previste: il recesso dal contratto è regolato dall’ art. 134 del decreto legislativo 163/ 2006, vigente al momento della sottoscrizione dello stesso, disciplinandone possibilità e costi. La norma è chiara e stabilisce che la stazione appaltante, nel nostro caso AQP, può recedere dal contratto in qualunque momento, corrispondendo alla ditta aggiudicataria, nel nostro caso, ditta Putignano:

–     il pagamento dei lavori o prestazioni eseguiti, accertati dal direttore dei lavori o dal RUP;

–     il valore dei materiali esistenti in cantiere o in magazzino;

–     il decimo dell’importo delle opere non eseguite, calcolato sulla differenza tra l’importo di quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato dal ribasso a base d’asta e l’ammontare netto dei lavori eseguiti. Alla resa dei conti una somma tutto sommato molto modesta.

Nell’ipotesi che il recesso non dipenda dalla volontà della Pubblica Amministrazione, ma dalla impossibilità dell’Ente di eseguire i lavori, ad esempio per decadenza dei vincoli necessari agli espropri, è anche da individuare se, in che misura e da chi sia dovuto detto indennizzo: pertanto, la diffida al RUP mette la P.A. nelle condizioni di autotutelarsi anche da un’azione per danno erariale, astenendosi dall’iniziare un’opera contestatissima in assenza delle condizioni di legge.

 

 

viv@voce

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