SAVA. “Proposta Consiliare per fronteggiare la ripresa economica post Covid-19”
Lettera di Fabio Pichierri e di Giuseppe Brigante, Consiglieri comunali di opposizione, inviata al Presidente del Consiglio Pasquale Calasso, al sindaco e ai Capogruppo consiliari
“Lo scenario venutosi a determinare con l’insorgere della pandemia Covid-19 comporta alcune riflessioni in merito alla determinazione di alcuni tributi locali, nella fattispecie: TARI, TOSAP e IMU.
A tal proposito giova ricordare che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte operative suscettibili di produrre rifiuti solidi urbani, invece per la TOSAP è l’occupazione di qualsiasi natura effettuata, anche senza titolo, sui beni appartenenti al demanio od al patrimonio dei Comuni e delle Province.
Ovviamente, tali presupposti impositivi sono venuti meno a causa della forza maggiore che ha indotto il Governo ed il Legislatore ad attuare dei provvedimenti urgenti per limitare il contagio, difatti, numerose imprese commerciali, chiuse per decreto (DPCM 11.3.20), hanno visto quasi azzerato l’utilizzo delle superfici fino a quel momento impiegate per produrre e vendere beni.
Conseguentemente non avrebbe senso per le imprese corrispondere allo Stato o ad un ente pubblico un tributo riguardante dei servizi che non possono essere fruiti per una norma di legge.
Tutto ciò premesso:
I sottoscritti Consiglieri Comunali Fabio PICHIERRI e Giuseppe BRIGANTE, nelle funzioni di espletamento del mandato amministrativo ed in ossequio al principio di solidarietà cui gli amministratori sono chiamati nei confronti dei concittadini
visti i DPCM 08.03.2020; 09.03.2020; 11.03.2020; 22.03.2020; 01.04.2020; 10.04.2020; 26.04.2020 e 17.05.2020;
considerati i D.L. n.19 del 25.03.2020 ; n.23 del 08.04.2020 e n.33 del 16.05.2020;
CHIEDONO
che codesto Consesso voglia disporre:
1) L’ESENZIONE TOSAP/COSAP PER I PUBBLICI SERVIZI in applicazione dell’art. 181 del D.L. 34 del 19/5/20.
Nell’art. 181 del D.L. 34 del 19/5/20 è stabilito che,anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5, L. 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e del canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP).
Sono esonerate le imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5, L. 25 agosto 1991 n. 2875, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico.
Si tratta degli:
- a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
- b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
- c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
- d) esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione.
È stabilito che, ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all’emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte degli esercenti le attività, innanzi viste, di strutture amovibili, quali “dehors”, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all’attività, innanzi viste, non è subordinata alle autorizzazioni di cui all’art. 21, concernente gli interventi soggetti ad autorizzazione, e all’art. 146, relativo alle autorizzazioni attinenti la gestione dei beni soggetti a tutela, del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42).
Viene sancito che per la posa in opera delle strutture amovibili, innanzi viste, è disapplicato il limite temporale di cui all’art. 6, comma 1, lett. e-bis),D.P.R. n. 380 del 2001. Quest’ultima norma dispone che le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e a essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a 90 giorni, previa comunicazione di avvio lavori all’amministrazione comunale.
- Rideterminazione in diminuzione della TARI per il periodo di chiusura delle attività’ soggette ad obbligo di serrata;
- Riduzione della TARI per tutte le utenze commerciali del 20%
- Riduzione della TARI per le utenze domestiche (per nuclei familiari con isee inferiore a 15.000 euro annui) del 20%
- Ove sia possibile e sentito il parere del Responsabile del’ Ufficio di Ragioneria concedere alle aziende che hanno visto un significativo calo del fatturato e/o con le modalità che le commissioni comunali vorranno adottare, un CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO a parziale ristoro dei danni patiti a causa della pandemia da Covid-19.
- di disporre, come suggerito dall’IFEL, la non applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di versamento dell’acconto IMU 2020 entro il 30 settembre 2020 (o altra data individuata), limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche, da attestarsi entro il 31 ottobre 2020, a pena di decandenza dal beneficio, su modello predisposto dal Comune;
- di dare copertura finanziaria alle operazioni suddette dalla rinegoziazione di mutui deliberata dall’organo esecutivo il 25.05.2020 (deliberazione n. 60) per quell’importo che si conoscerà solo dopo che si provvederà all’obbligatoria iscrizione nel bilancio di previsione; di dare altresì copertura finanziaria oltre a quanto innanzi, da eventuali economie di bilancio confluite nel risultato di amministrazione.
Fiduciosi di un celere riscontro e di un unanime accoglimento”.