GROTTAGLIE.” Ordinanza ex. art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in coordinamento con le norme anti Covid-19 di cui al D.L n°33 del 16.05.2020, al DPCM 17 maggio 2020”

GROTTAGLIE.” Ordinanza  ex. art. 50  del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in coordinamento  con le  norme anti Covid-19 di cui al D.L n°33 del 16.05.2020, al DPCM 17 maggio 2020”

Il sindaco Ciro D’Alò: “Finalizzata alla tutela della sicurezza pubblica, della quiete pubblica,  del riposo delle persone,  del decoro urbano, della igiene e salute pubblica, anche attraverso la regolamentazione degli orari di chiusura negli orari notturni delle attività di somministrazione di alimenti e bevande,    delle emissione sonore e dei comportamenti del vivere civile”

“Premesso che, nel territorio comunale della città di Grottaglie  è  presente un cospicuo numero di pubblici esercizi operanti nell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, che attraggono un rilevante concentramento di frequentatori i quali, oltretutto, pur nell’attuale situazione sanitaria legata al COVID-19 tendono a creare assembramenti ancora vietati;

Considerato che, prevalentemente nelle ore serali e notturne, esiste la necessità di un opportuno equilibrio  tra i contrapposti interessi di frequentatori e residenti, oltre che più in generale con le ragioni di tutela  dell’ordine pubblico, del decoro urbano e  della salute pubblica messi a rischio dagli eccessivi assembramenti notturni dunque appare  necessaria una ridefinizione degli orari di chiusura notturna dei  locali pubblici che effettuano somministrazione di alimenti e bevande, della disciplina in materia di impatto acustico, esortando i gestori a forme di  collaborazione sull’ordinata fruizione degli spazi adiacenti i propri locali, al fine anche di garantire il diritto al riposo delle persone;

Preso atto delle numerose  segnalazioni, formali (acquisite agli atti dell’Ente) ed informali,  di cittadini residenti nelle adiacenze dei locali pubblici in argomento, che reclamano migliori condizioni di vivibilità riguardo al rispetto del diritto al riposo, al decoro urbano, alla tutela della quiete, al rispetto dei limiti delle emissioni sonore, della salute  pubblica e dell’ordine pubblico;

Valutato attentamente quanto evidenziato negli esposti dei cittadini, anche riuniti in comitati spontanei, secondo cui l’accentuarsi delle condotte incivili incidono sulla sicurezza ed il decoro urbano, al punto da provocare altre negative conseguenze, quali:

  • problemi di sicurezza urbana e ordine pubblico, cagionati o aggravati dall’abuso di sostanze alcoliche da parte degli avventori che fanno registrare episodi di violenza, che hanno destato allarme sociale, comprovati dalle azioni delle forze di polizia chiamate ad intervenire per la repressione del disturbo alla quiete pubblica e del diritto al riposo delle persone oltre che di alcuni episodi  di aggressione;
  • commissione di comportamenti inurbani e indecorosi in contrasto con le regole del vivere civile, in varie zone del centro abitato, tra i quali : espletamento di bisogni fisiologici e vomito per le vie cittadine, disturbo alla tranquillità  e al  riposo delle persone, schiamazzi, consumazione di cibo per strada  e nelle piazzette con abbandono di rifiuti, il tutto  prevalentemente durante le ore notturne;
  • reiterate violazioni di norme poste a tutela del decoro e dell’igiene ambientale e del rispetto del patrimonio artistico ed architettonico della città , con aggravio dei costi pubblici di pulizia.

 Valutate  le esigenze  rappresentate dai commercianti del settore, più volte  ascoltati anche per il tramite di una organizzazione locale che ne raggruppa un discreto numero;

Valutate anche le esigenze dei giovani e degli avventori, anch’essi sentiti, che abitualmente frequentano i luoghi della cosiddetta “Movida”;

Osservato  che, se da un lato, occorre favorire l’ordinato svolgimento delle attività di divertimento e di aggregazione sociale, come pure le iniziative economiche di settore, dall’altro, non si deve trascurare il dovere di assicurare la qualità della vita urbana, le esigenze di igiene e la quiete pubblica, quali diritti individuali e di interesse

 collettivo; ed anche, che, è opportuno garantire, soprattutto nelle aree pubbliche in cui sono più intense le attività di socializzazione, il decoro mediante la puntuale e corretta raccolta dei rifiuti prodotti collateralmente dalle attività economiche suindicate.

Osservato altresì che la città oltre ad avere una vocazione turistica ha anche una fortissima vocazione agricola che prevede orari di lavoro molto sacrificanti che inducono gli operatori a svegliarsi anche alle ore  03.00 del mattino, senza dimenticare le esigenze degli altri cittadini e lavoratori;

Osservato infine che permane il generale divieto di assembramento, così come imposto dalle norme anti COVID 19 di cui al D.L n°33 del 16.05.2020, al DPCM 17 maggio 2020 vista l’ordinanza del presidente della Regione Puglia n°237 del 17.05.2020, sia all’interno  delle attività commerciali che all’esterno delle stesse;

Preso atto che

  • con D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 conv. con modif. dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono stata apportate modifiche all’art. 3, comma 1 lett. d-bis introdotta dall’art. 35 comma 6 del D.L. 16 luglio 2011 conv. con modificazioni dalla 15 luglio 2011, n. 111 – del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 con modificazioni della 4 2006, n. 248.
  • il Ministero dello Sviluppo Economico (cfr. Circolare n. 3644/C del 28.10.2011 e nota n. 0108027)  si è ripetutamente espresso in merito alla legittimità dei  provvedimenti amministrativi volti a limitare l’orario dei pubblici esercizi  in relazione a  prevalenti motivazioni di tutela di salute umana dell’ambiente del paesaggio e del patrimonio culturale.
  • secondo il punto 4 della citata Circolare n. 3644/C/2012 del Ministero dello Sviluppo Economico “specifici atti provvedimentali adeguatamente motivati  e finalizzati a limitare le aperture notturne o a stabilire orari di chiusura correlati alla tipologia ed alle modalità di esercizio della attività di somministrazione di alimenti e bevande per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela (….) (in particolare in connessione alle problematiche connesse alla somministrazione di alcoolici), possono continuare ad essere applicati ( … ) potendosi legittimamente sostenere che trattasi di vincoli necessari ad evitare danno alla sicurezza (. .. ) e per la protezione della salute umana ( … )  dell’ambiente  del paesaggio e del patrimonio espressamente richiamati come limiti all’iniziativa economica privata ammissibili, dall’art. 3 comma 1 del Decreto 13 agosto 2011, n. 138, conv. con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011. n. 148.

 

Vista la Risoluzione del Ministro dello Sviluppo economico n. 230558 dell’8 novembre 2012.

Dato atto che la Costituzione della Repubblica Italiana all’art.41 prevede la libertà di iniziativa economica  privata, stabilendo che la stessa non possa essere esercitata in modo tale da creare danno  alla libertà e alla vita umana, ed eventuali vincoli possono essere fissati esclusivamente per motivi imperativi di interesse  generale  nell’assoluto rispetto dei principi di necessità proporzionalità e non discriminazione;

Dato che  la sentenza n. 299 del 2012 della Corte Costituzionale, ha stabilito che, la liberalizzazione dell’orario degli esercizi commerciali così come delle giornate di apertura, tuttavia, non determina alcuna deroga rispetto agli obblighi e alle prescrizioni cui tali esercizi sono tenuti in base alla legislazione posta a tutela di altri interessi costituzionalmente rilevanti quali l’ambiente, l’ordine pubblico, la pubblica sicurezza, la salute e la quiete pubblica” che non devono subire un pregiudizio dalla liberalizzazione degli orari.

Dato atto che la Giurisprudenza amministrativa, ha affermato come la circostanza che il regime di liberalizzazione degli orari sia applicabile indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli di somministrazione, non preclude all’amministrazione comunale la possibilità di esercitare il proprio potere di inibizione delle attività, per comprovate esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, nonché del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica“. (Cons. di Stato, 30 giugno 2014, n. 3271).

Dato atto della sentenza del  Consiglio di Stato  n. 1567 del 7 marzo 2019 con la quale stabilisce «nell’ambito delle competenze che la legge attribuisce al Sindaco vi è quella del coordinamento degli orari della Città e, tra l’altro, degli esercizi commerciali in genere» con un evidente collegamento alla previsione di cui all’articolo 50, comma 7 del TUEL; I compiti di coordinamento e riorganizzazione degli orari degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi rientrano nei tipici poteri esercitati attraverso ordinanze di contenuto – per così dire – ‘ordinario’, adottate dal Sindaco nella sua qualità di capo dell’amministrazione comunale;

Ravvisato sussistere, pertanto, la contingibile necessità ed  urgenza di predisporre una disciplina delle attività e degli orari di chiusura dei pubblici esercizi e luoghi di svago che sia quanto più possibile compatibile con le esigenze di vivibilità urbana e di ottimale fruizione degli spazi  pubblici, nel senso sopra precisato, nel rispetto della  vigente legislazione.

Considerato, per di più, che:

  • provvedimenti di riduzione dell’orario notturno delle attività economiche predette, e una più ferrea disciplina di utilizzazione collettiva degli spazi pubblici e delle emissioni sonore, siano utili sia a contenere le aberrazioni suindicate, sia ad agevolare le attività di controllo del territorio da parte delle forze dell’ordine;
  • misure atte a limitare l’uso di bevande alcoliche e impedire l’abbandono di contenitori di bevande in vetro, siano altrettanto utili non solo a diminuire il degrado ambientale e igienico , ma anche ai fini di sicurezza e libera fruizione degli spazi pubblici, in quanto: l’abbandono di tali rifiuti provoca rischi per l’incolumità dei passanti, soprattutto quando siano infranti e sparsi sul suolo o nei casi di uso di bottiglie di vetro come corpi contundenti in occasione di litigi.

Preso atto della lettura combinata dei nuovi  artt. 50  del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  con le  norme anti Covid-19 di cui al D.L n°33 del 16.05.2020, al DPCM 17 maggio 2020,  vista l’ordinanza del presidente della Regione Puglia n°237 del 17.05.2020,

ORDINA

Ai sensi dei nuovi dell’art 50 commi 5 e  7  del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 cosi come  modificati, ad anche del  D.L n°33 del 16.05.2020, del DPCM 17 maggio 2020 e vista l’ordinanza del Presidente della Regione Puglia n°237 del 17.05.2020, cpn effetto immediato

Ai titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che operano  all’interno del centro abitato

  1. la chiusura delle attività di somministrazione di alimenti e bevande dalle ore 01:20 di tutti i giorni alle ore 03:00; apposite deroghe potranno essere concesse in occasioni di manifestazioni autorizzate al pubblico spettacolo ;
  2. il divieto di somministrazione in contenitori di vetro e lattine “ per il consumo in piedi” all’interno del locale, delle sue pertinenze e/o nelle immediate adiacenze;
  3. il divieto di vendita di bevande superalcoliche da asporto dalle ore 00:00;
  4. il divieto di vendita di bevande alcoliche da asporto in contenitori di vetro e/o lattine delle ore 00:00;
  5. il divieto di somministrazione di alcolici e superalcolici ai minori di 18 anni e a soggetti in stato di alterazione psicofisica;
  6. fino alla vigenza delle specifiche  norme anti Covid-19, il rispetto delle stesse;

ORDINA

Ai sensi dei nuovi art 50 commi 5, 7  del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 cosi come modificati, ed anche  del  D.L n°33 del 16.05.2020, del DPCM 17 maggio 2020 e vista l’ordinanza del Presidente della Regione Puglia n° 237 del 17.05.2020, con effetto immediato

Agli  esercenti la somministrazione di alimenti e bevande che operano nel perimetro del centro abitato,

  1. la cessazione della diffusione di musica e canti, ove autorizzati, a qualsiasi titolo esercitati nel locale e/o nelle sue pertinenze entro le ore 00,30 durante il periodo estivo ed entro le ore 00,00 durante il periodo invernale, fermo restando l’obbligo del rispetto delle norme nazionali e regionali sulle emissioni sonore e che la diffusione sonora in nessuno caso dovrà arrecare disturbo al riposo delle persone;
  2. di vigilare e garantire, sia all’interno del proprio locale che nel perimetro esterno dell’area autorizzata, di pertinenza del proprio locale – anche avvalendosi di addetti autorizzati al controllo- e quindi ponendo in essere tutto quanto necessario affinché gli avventori tengano comportamenti che non disturbino, mediante urla,  schiamazzi o rumori, ovvero, abusando di strumenti sonori, la quiete pubblica e il riposo delle persone.
  3. di vigilare ed evitare, adottando opportune cautele, che durante le attività di chiusura e pulizia notturna gli avventori permangano nelle aree di pertinenza;
  4. di vigilare nell’area esterna di stretta pertinenza dell’esercizio che gli avventori, non tengano comportamenti che contrastino con le norme igieniche e di tutela dell’ambiente del decoro urbano  e del vivere civile, in conseguenza alla fruizione del locale e di porre in essere  delle soluzioni idonee per agevolare il rispetto delle norme;
  5. di esporre la presente ordinanza in modo ben visibile ai fruitori del locale

 

   ORDINA

Ai sensi  dei nuovi artt. 50  comma 5, 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 cosi come modificati,  del  D.L n°33 del 16.05.2020, del DPCM 17 maggio 2020 e vista l’ordinanza del Presidente della Regione Puglia n° 237 del 17.05.2020, con effetto immediato

Ai frequentatori dei locali per motivi di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, nonché per prevenire rischi o pericoli per la  pubblica incolumità, che tutte le aree pubbliche, soprattutto quelle del centro storico, anche in funzione dell’agibilità e della sicurezza conservativa dei beni storici, artistici e monumentali ivi presenti, siano utilizzate esclusivamente nel rispetto delle regole comportamentali del vivere civile e di decoro urbano, nonché come luogo di fruizione delle prospettive monumentali ivi godibili.

In particolare è vietato:

  1. gettare o abbandonare per terra carte e qualsiasi tipo di rifiuti solidi e liquidi, lattine, bottiglie ed altri oggetti che costituiscono pericolo per l’incolumità pubblica e pregiudizio per il decoro della città;
  2. imbrattare con disegni, scritte e simili i muri e gli edifici sia pubblici che privati, nonché qualsiasi atto o comportamento che possa deturpare o limitare la fruibilità collettiva del bene, come ad esempio atti vandalici in danno di aree verdi, panchine, segnaletica, veicoli, impianti sportivi, prospetti di edifici privati ecc.,
  3. imbrattare, con disegni, scritte e simili i muri degli edifici di culto e i monumenti storico-artistici, nonché qualsiasi atto o comportamento che possa deturpare o insudiciare, anche mediante abbandono di rifiuti solidi e liquidi, o limitare la fruibilità collettiva del bene medesimo;
  4. tutti gli atti e i comportamenti, anche dovuti all’uso dell’alcol, come alterchi, schiamazzi, molestia che impediscano il diritto di serena convivenza civile;
  5. bivaccare o usare i luoghi e gli spazi pubblici e privati come siti di deiezione;
  6. consumare bevande alcoliche lontano dalle adiacenze dei locali pubblici;
  7. stazionare dinanzi alle residenze private elo delle locande ostacolando chi vi abita o dimora limitando l’ingresso in piena sicurezza;
  8. sostare per consumare bevande o cibo, banchettando e abbandonando ogni minimo rifiuto per le strade oltre le aree appositamente autorizzate di pertinenza dei locali pubblici;
  9. emettere suoni disturbanti, grida, urli, uso di strumenti e/o apparecchiature, segnalazioni acustiche di auto o oltre i limiti della normale tollerabilità, in ragione anche del rispetto della pubblica e del riposo delle persone;
  10. fare assembramenti in vigenza delle norme anti Covid-19;

AVVERTE CHE

salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto della presente ordinanza comporta la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad  un minimo di  € 50,00  ad un massimo  € 500,00 ai sensi della legge 689/81 e l’immediato adeguamento alla stessa;

salvo che il fatto non costituisca più grave reato, per la violazione della norme anti-covid 19,  ai sensi dell’art. 4 comma 1, del Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19, il trasgressore sarà punito  con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad da € 400,00 ad un massimo di  € 3.000,00 e la sanzione amministrativa accessoria della chiusura  dell’ esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni;

ai sensi dell’art . 12 comma 1 Legge 48/2017   nei casi di reiterata inosservanza delle ordinanze emanate ai sensi dell’articolo 50, commi 5 e 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato  può essere disposta la misura della sospensione dell’attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell’articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

DISPONE

che sia data preventiva comunicazione della presente Ordinanza al Sig. Prefetto della provincia di Taranto ai sensi dell’art. 54, comma 4, del D lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii..

DISPONE

altresì

che la presente ordinanza venga pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Grottaglie e trasmessa per opportuna conoscenza a:

  • Prefettura di Taranto Settore Protezione Civile e Difesa Civile;
  • Questore della provincia di Taranto;
  • Comando provinciale dei Carabinieri;
  • Comando provinciale della Guardia di Finanza
  • Presidente della Giunta Regionale;
  • Servizio Regionale  Protezione Civile;

DEMANDA

al Commissariato di P.S. di Grottaglie, alla Stazione Carabinieri di Grottaglie e al Comando di Polizia Locale

la vigilanza sulla esecuzione del presente provvedimento e gli atti conseguenziali.

Avverso la presente Ordinanza Sindacale è ammesso il ricorso al TAR Puglia entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione all’Albo Pretorio.

Dispone la più ampia diffusione attraverso la pubblicazione sul sito web del Comune di Grottaglie”.

 

Addì  03  luglio  2020

 Il Sindaco     

 avv. Ciro D’Alò

viv@voce

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