PUGLIA. 2mila euro di bonus per professionisti: dal 15 luglio domande, reddito non oltre 23mila euro

PUGLIA. 2mila euro di bonus per professionisti: dal 15 luglio domande, reddito non oltre 23mila euro

Operazione a sportello, la misura aiuterà chi finora è rimasto escluso da altri interventi. Coinvolti giovanni avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, ecc.

Contributo a fondo perduto dalla Regione per i liberi professionisti. Sarà attiva sulla piattaforma di Sistema Puglia a partire da mercoledì 15 luglio, la misura START messa in campo dalla Regione Puglia, a sostegno dei lavoratori autonomi, titolari di partita IVA e professionisti a basso reddito.

Finalizzata a contrastare gli effetti negativi innescati dalla crisi epidemiologica Covid19, la misura, già annunciata, si chiama START ed è una sovvenzione una tantum, pari a € 2.000,00, al lordo delle ritenute di legge, da concedere ai soggetti proponenti, la cui istanza evidenzi i requisiti previsti, innanzitutto un reddito dichiarato non superiore ai 23 mila euro.

START è una misura straordinaria di sostegno verso una fascia di lavoratori in difficoltà per l’eccezionalità dell’evento Covid19, una misura che peraltro offre una boccata di ossigeno a quanti professionisti iscritti agli ordini, sono rimasti fuori dagli interventi nazionali del bonus rilancio.

Il sostegno è stato finanziato con 124 milioni di euro nell’ambito della manovra economica anti Covid19 messa a punto dalla Regione attraverso la riprogrammazione dei fondi europei (per un totale di 750 milioni di euro) destinata a quei lavoratori autonomi, partite Iva e professionisti che a causa del lockdown si sono impoveriti e sono in difficoltà con la ripartenza.

La platea beneficiaria della misura START riguarderà:

–      i liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data dell’istanza, compresi i partecipanti agli studi associati, costituiti esclusivamente con contratto di associazione in partecipazione o altra forma associativa, purché non di natura commerciale d’impresa. Sono tassativamente escluse le forme di aggregazione professionale che prevedano l’obbligatoria iscrizione al Registro delle Imprese della competente Camera di Commercio;

–      i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla data del 01/02/2020, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

–      I lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2019 e il 12 marzo 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’articolo 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data del 13 marzo 2020.

FONTE

https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/

Del 9 luglio 2020

 

 

viv@voce

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