Taranto. “NON CHIEDIAMO L’ ANNULLAMENTO MA LA MORATORIA DEGLI AVVISI DI MANCATO PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI SANITARIE FRA IL 2011 E IL 2017”
Nove Associazioni del territorio scrivono alla Regione Puglia
“Noi sottoscritti Angelo Riccardi Presidente dell’Associazione “Anffas Puglia”, Anna Maria Caponio Presidente dell’Associazione “Le Amazzoni”, Giovanni Santoro Presidente dell’Associazione “Ato Puglia”, Caterina Fraccascia Presidente dell’Associazione “Cuori Solidali”, Pasquale Rizzi Presidente dell’Associazione “Echèo O.d.V.”, Formisano Michele Presidente dell’Associazione “Nps Puglia Onlus”, Cosimo Pascadopoli Presidente dell’Associazione “Soverato 2000”, Giovanna Failli Presidente dell’Associazione “T Genus Magna Grecia”, Francesco Terulli Presidente dell’Associazione “Vi.Ta”, in riferimento a quanto in oggetto e alle numerose segnalazioni pervenute da pazienti e cittadini, destinatari di avvisi di pagamento afferenti a penali per mancata disdetta di prestazioni sanitarie, atteso il particolare periodo di profonda crisi economica legato alla pandemia da Coronavirus, abbiamo ritenuto in qualità di portavoci e in rete associativa, chiedere il Vostro autorevole intervento al fine di addivenire ad una soluzione della problematica in atto.
Premesso: Che le comunicazioni, a cui si fa riferimento, sono quelle avviate dall’Asl Taranto, per mancate disdette di prenotazioni effettuate in un arco temporale compreso fra il 2011 e il 2017; Che nelle stesse comunicazioni si cita la Delibera di Giunta Regionale n. 2268 del 26.10.2010, oltre che il Regolamento Aziendale dell’Asl di Taranto, approvato con Deliberazione n. 2223 del 26.09.2017. Atteso: che la delibera di Giunta Regionale n. 2268/2010, al punto 10), testualmente recita: “di stabilire che, ai sensi dell’art.3, comma 15 del D. Lgs. 124 del 29/04/1998 ed al fine di ridurre i tempi di attesa, per le nuove prenotazioni non disdette almeno 48 ore prima della data fissata dai cittadini, mediante i diversi canali di comunicazione verso il sistema CUP aziendali si dovrà applicare una penale equivalente al ticket previsto per quella prestazione”.
Che la norma citata (art.3, comma 15 del D. Lgs. N.124/1998) testualmente recita: “L’utente che non si presenti ovvero non preannunci l’impossibilità di fruire della prestazione prenotata è tenuto, ove non esente, al pagamento della quota di partecipazione al costo della prestazione”; che il Regolamento Aziendale dell’Asl di Taranto n. 2223/2017, che detta tempi e modalità di riscossione, non ha valenza retroattiva rispetto alle prestazioni non erogate negli anni precedenti al 2017.
Considerato: Che la norma nazionale, richiamata nella gerarchia delle fonti legislative, ha valore di rango primario, per cui ogni regolamento o deliberazione di derivazione secondaria debba scrupolosamente attenersi. Si sottolinea: che sia la deliberazione di Giunta Regionale che il succitato Regolamento Aziendale dell’Asl di Taranto, appaiono in netto contrasto con la norma principale, poiché non prevedono, anche in assenza di disdetta della prenotazione, l’esonero del pagamento per tutti quei soggetti esenti a causa di patologie, anzianità o fascia di reddito. Inoltre, ci pare discutibile la richiesta di pagamento di una penale che, sia pur non prescritta nei termini di legge, si riferisca a un periodo precedente l’approvazione del regolamento Aziendale (anno 2017) e in alcuni casi, a prenotazioni difficilmente verificabili per i pazienti/cittadini, perché risalenti ad oltre 9 anni di distanza.
Per quanto premesso, riteniamo indispensabile che la Regione Puglia, e nello specifico gli Assessorati ed i Dipartimenti di competenza, convengano su una moratoria degli avvisi di pagamento, sia pur per un periodo limitato e senza vincoli interdittivi sulla prescrizione, al fine di giungere, in tempi brevi, ad una risposta esaustiva e risolutiva per tutti quei cittadini/pazienti, già disorientati a causa della pandemia, che versano in una situazione particolarmente difficile e delicata dal punto di vista socio-economico.
Al contempo, Vi invitiamo a rivedere la normativa vigente, nell’ottica di una maggiore tutela dei soggetti cittadini/pazienti esenti da ticket come espressamente previsto dal D. Lgs. n. 124/98. In attesa di riscontro, porgiamo cortesi saluti”.