TARANTO. Il Tribunale dichiara la nullità dell’anatocismo trimestrale e della clausola uso piazza in un contratto di c/c e ordina il ricalcolo degli interessi applicati
Ennesima (e non sarà l’ultima) vicenda giudiziaria vittoriosa per i correntisti nella “guerra dei conti correnti”
Un altro imprenditore si è visto restituire le somme illegittimamente pagate durante il rapporto contrattuale con l’istituto di credito: il Tribunale infatti accogliendo le istanze di tre soci nella loro qualità di titolari ovvero garanti di un rapporto di affidamento su c/c intrattenuto con l’ex Banca Carime S.p.A., ha dichiarato la nullità sia della clausola del contratto di c/c relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi che quella concernente la determinazione degli interessi passivi ultralegali ivi applicati mediante il riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle Aziende di credito sulla piazza.
La vicenda nasce da in ingiunzione di pagamento emessa nei confronti di un azienda savese; ad intuire la presenza di irregolarità nella richiesta di pagamento è stato il dr. Giulio Rossetti che ha immediatamente suggerito un approfondimento legale.
L’avvocato Giuseppe De Sario che si è occupato di proporre la causa di opposizione al decreto ingiuntivo innanzi al Tribunale di Taranto ha richiesto una apposita consulenza contabile diretta alla riclassificazione del rapporto in regime di saggio legale di interesse e con eliminazione delle competenze anatocistiche trimestrali e delle c.d. commissioni sul massimo scoperto.
L’esito della consulenza contabile per il ricalcolo degli interessi ha dato ragione alle tesi difensive del dr. G. Rossetti e dell’avv. G. De Sario ed ha completamente ribaltato le posizioni dare/avere portando all’accertamento di un saldo creditore in favore della azienda correntista, così come segnalato nelle consulenze di parte, di circa 40.000,00€.
La sentenza del tribunale di Taranto è conforme all’ormai pacifico orientamento di giurisprudenza di legittimità e di merito in tema di nullità delle clausole dei contratti di conto corrente relativi al cosiddetto uso piazza e alla capitalizzazione trimestrale
Il dottor Giulio Rossetti e l’avvocato Giuseppe De Sario che si sono occupati della tutela dei diritti del correntista pur dichiarandosi soddisfatti del risultato raggiunto hanno segnalato che la semplice restituzione delle somme illegittimamente pretese dell’istituto bancario durante il rapporto di conto corrente non sono sicuramente sufficienti a ristorare imprenditore del danno che ha subito per non aver potuto godere della liquidità durante il rapporto contrattuale, per non parlare dei danni indiretti derivanti e ricevuti dalle varie segnalazioni che gli istituti bancari applicano a chi risulta avere i conti insofferenza -quali le segnalazioni al crif – che impediscono l’accesso al credito, operazione necessaria e indispensabile per qualunque imprenditore