I cani devono avere libero accesso al parco pubblico
Il Tar Toscana ferma l’ordinanza del Comune contro gli escrementi: i provvedimenti urgenti possono essere emessi solo in caso di vera emergenza sanitaria e deve comunque essere limitata nel tempo. Legittimata a chiedere lo “stop” è anche l’associazione che difende gli animali
I comuni non possono vietare l’accesso al parco pubblico solo sul rilievo che sono stati riscontrati “numerosi escrementi canini”: il sindaco può ricorrere all’ordinanza contingibile e urgente solo nel «caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale» ed il provvedimento emesso secondo l’articolo 50, comma quinto, del testo unico degli enti locali deve essere comunque limitato nel tempo.
A stabilirlo la sentenza 694/17, pubblicata il 16 maggio dalla Tar Toscana. I giudici della prima sezione del tribunale amministrativo, in primo luogo ritengono fondata la questione circa la legittimazione ad agire dell’associazione animalista in quanto nel suo statuto è espressamente prevista la difesa della fauna tra le sue attività anche nella facoltà di agire giuridicamente in tale ottica. Risulta, nel merito, insufficiente la motivazione adottata nell’ordinanza del sindaco secondo cui il divieto all’ingresso nel parco pubblico di cani e dei loro conduttori sarebbe motivato dall’eccesso di «escrementi canini in ambito comunale».
Rilevano i giudici amministrativi che il provvedimento d’urgenza può essere adottato soltanto quando il Comune non può fronteggiare la situazione con gli ordinari mezzi di carattere definitivo previsti dall’ordinamento. E si tratta comunque di un’ordinanza che per sua natura dev’essere provvisoria e avrebbe dovuto indicare un limite temporale per la sua efficacia. Peraltro, l’ente locale non ha effettuato un’adeguata istruttoria che consenta di motivare in merito ad un’emergenza in materia di igiene pubblica.
Non è da dimenticare, in ultimo, che la legge regionale dispone l’accesso libero a giardini, parchi e spiagge a patto che il cane abbia il guinzaglio e la museruola qualora previsto dalle norme statali. Insomma, per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, si tratta di una bella vittoria per i nostri amati animali, anche perchè costituisce un nonsense giuridicamente sanzionabile, un’area verde aperta alla cittadinanza, in cui non sia possibile godere della compagnia del caro fido.
Maria D’Urso