GROTTAGLIE. Ordinanza. “Igiene e sanità pubblica, sicurezza urbana – Pulizia edifici e aree private soggetti ad incuria e degrado ed obbligo di manutenzione edifici privati abbandonati, siti nel centro abitato”

GROTTAGLIE. Ordinanza. “Igiene e sanità pubblica, sicurezza urbana – Pulizia edifici e aree private soggetti ad incuria e degrado ed obbligo di manutenzione edifici privati abbandonati, siti nel centro abitato”

Nota stampa del sindaco Ciro D’Alò

IL SINDACO

Premesso:

–          che responsabilità primaria della collettività è la conservazione ed il miglioramento dell’ambiente urbano quale bene primario al fine di favorire non solo adeguati livelli qualitativi della vita cittadina ma anche la fruibilità della stessa città;

Verificato che nel centro abitato di Grottaglie vi è la presenza di edifici privati ed aree private quale cortili, giardini e terreni in stato di abbandono che generano tra le altre cose problemi di igiene e sanità pubblica;

Rilevato:

– che gli immobili abbandonati, i cortili, i giardini e i terreni incolti sono invasi da erbacce e/o arbusti, ricettacolo di rifiuti, sporcizia e di materiali vari in stato di abbondano;

Rilevato, altresì:

– che gli edifici abbandonati sono spesso oggetto di occupazione abusiva da parte di persone senza fissa dimora, sbandati o irregolarmente presenti sul territorio nazionale, spesso dedite ad attività illecite per cui lasciare tale edifici al libero accesso senza alcun impedimento favorisce l’insorgere di fenomeni criminosi, il danneggiamento del patrimonio privato e pubblico e determinano insicurezza nei cittadini e il decadimento della qualità della vita urbana;

– che gli edifici abbandonati sono generalmente carenti dei requisiti igienico-sanitari previsti dalle norme (luce, acqua ecc.) con la conseguenza che la protratta presenza di persone all’interno può determinare l’insorgere  di problematiche di carattere igienico-sanitario;

– che gli edifici abbandonati possono comportare per i minori, a causa della presenza di eventuali insidie, rischio di lesioni e di infortuni anche gravi;

– che sulle facciate degli edifici abbandonati si riscontrano la presenze di scritte, di vegetazione spontanea anche allergenica, che evidenziano lo stato di degrado con pregiudizio del decoro urbano e dell’immagine cittadina;

Considerato che lo stato di abbandono e incuria di edifici ed aree siti nel centro abitato oltre a creare problematiche di sicurezza pubblica, di pubblica incolumità e di carattere igienico-sanitario, favorisce il proliferare di insetti, zanzare tigre, blatte, zecche nonché colombi, roditori, rettili con conseguente rischio per la salute pubblica;

Ravvisata la necessità di prescrivere ai proprietari di edifici ed aree abbandonate la pulizia, la bonifica e la sanificazione dei citati immobili oltre ad inibire l’accesso agli stessi con idonei mezzi di chiusura;

Ritenuto di adottare ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 267/2000 ordinanza contingibile ed urgente per contrastare situazioni urbane di degrado riferibili ad immobili abbandonati ed aree degradate ed al fine di garantire la sicurezza pubblica, la pubblica incolumità e a prevenire ed eliminare gravi pericoli per la salute pubblica;

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno in data 05/08/2008 che fissa i criteri per l’attuazione dei poteri attribuiti ai sindaci individuati ai sensi del D.L. n. 92/2008 convertito con legge n. 125/2008;

Visto il decreto legge 20 febbraio 2017 n. 14, convertito in legge n. 48 del 18/04/2017;

Vista la legge 24/11/1981 n. 689 “modifiche al sistema penale”;

Dato atto che della presente ordinanza è stata data comunicazione preventiva al Prefetto di Taranto;

ORDINA

 

1)      ai proprietari di edifici ed aree private (cortili, giardini, terreni) abbandonati, siti nel centro abitato, di provvedere alla custodia garantendo l’efficace chiusura degli immobili nel rispetto delle disposizioni edilizie e la pulizia degli stessi ponendo in essere interventi di bonifica, sanificazione e decoro urbano (eliminazione di rifiuti, erbacce, arbusti, materiali in stato di abbandono, deiezioni animali/umane, pulizia, scritte e vegetazione spontanea presenti sulle facciate) al fine di prevenire fenomeni di degrado urbano, l’occupazione abusiva e garantire la sicurezza pubblica, la pubblica incolumità ed eliminare gravi pericoli per la salute pubblica;

2)      ai soggetti proprietari di adempiere entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all’albo pretorio agli obblighi sopra indicati procedendo alle suddette attività a loro cure e spese;

3)      in caso di inottemperanza agli obblighi derivanti dalla presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00, ai sensi del Regolamento per l’Accertamento ed Applicazione delle Sanzioni Amministrative per Violazione ai Regolamenti Comunali e alle Ordinanze, approvato con delibera C.C. n. 23 del 27.4.2004 e secondo la procedura stabilita dalla legge n. 689/1981 e ss.mm.ii.;  

4)      in caso di reiterato comportamento omissivo dei proprietari di immobili in stato di abbandono, l’Ente procederà d’ufficio con addebito delle spese ai soggetti inadempienti.

DISPONE

–          la pubblicazione della presente all’albo pretorio on-line e sul sito internet del Comune di Grottaglie;

–          che il Corpo di Polizia Locale vigili sull’osservanza della presente e sanzioni le violazioni accertate;

–          che copia della presente sia trasmessa per quanto di competenza al Commissariato di P.S. di Grottaglie e alla Stazione dei Carabinieri di Grottaglie.

FA PRESENTE

–          che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale da esperirsi entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato da esperirsi entro 120 giorni, decorrenti entrambi dalla pubblicazione all’albo pretorio.

Dalla Residenza Municipale                                                                                                 

IL SINDACO

 Avv. Ciro D’Alò

viv@voce

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