La Commissione Tributaria Provinciale di Lecce annulla avvisi di accertamento per complessivi 1 milione e 200 mila euro ed oltre, nei confronti di ditte addette alla raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani

La Commissione Tributaria Provinciale di Lecce annulla avvisi di accertamento per complessivi 1 milione e 200 mila euro ed oltre, nei confronti di ditte addette alla raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani

Per il collegio tributario hanno diritto alle deduzioni IRAP in quanto in regime di appalto e non di concessione perché gli oneri del servizio ricadono sull’amministrazione comunale

La Commissione Tributaria di Lecce nei giorni scorsi ha depositato due interessanti sentenze, la 2825/17 e la 2826/17, in materia di accertamenti fiscali e diritto alle deduzioni IRAP, per due note ditte appaltatrici addette alla raccolta dei rifiuti.

Nella fattispecie rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, la sezione numero 2 della commissione tributaria, ha accolto le eccezioni di diritto e di merito su ricorsi predisposti dall’avvocato Maurizio Villani ed ha totalmente annullato gli avvisi di accertamento notificati, per l’anno 2011, alla MONTECO S.R.L. (totale € 866.000 oltre interessi) e, per l’anno 2012, alla BIANCO IGIENE AMBIENTALE S.R.L. (totale € 360.000, oltre interessi).

In particolare, i giudici tributari hanno rilevato che le due società effettuano il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani a Lecce e Nardò (Public Utilities) in regime di appalto e non di concessione, per cui nei loro confronti correttamente si devono applicare le deduzioni IRAP in presenza di personale dipendente impiegato a tempo indeterminato (art. 11, lettera a), D.Lgs. n. 446/97).

Infatti, come più volte chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, si ha appalto di servizi quando l’onere del servizio stesso viene a gravare sostanzialmente sull’amministrazione comunale, come nel caso di specie, dimostrato anche con il parere pro-veritate del Prof. Francesco Vetrò che ha analizzato tutti i contratti di appalto.

Nei rapporti in questione, ribadiscono i giudici tributari, non è mai previsto un corrispettivo ancorato alla variazione della domanda né l’obbligo dei Comuni di Lecce e Nardò di coprire eventuali perdite derivanti dalla gestione del servizio, che ricadono sempre sulle due società ricorrenti (c.d. rischio imprenditoriale).

 

viv@voce

Lascia un commento