CTP Lecce: dopo la sentenza di condanna il Fisco deve pagare immediatamente il contribuente anche per le spese legali
Immediata esecutività delle sentenze tributarie e ripartizione delle spese legali tra più soccombenti
Con sentenza n. 3211 del 05 ottobre 2017, la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce – Sezione 3 – ha accolto il ricorso per ottemperanza presentato dall’avv. Maurizio Villani per conseguire l’attuazione del giudicato formatosi su una sentenza della medesima sezione tributaria e, in particolare, per il pagamento delle spese legali liquidate in suo favore, in qualità di difensore del contribuente.
Ne da notizia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”.
La suddetta sentenza è importante perché i giudici tributari hanno avuto modo di pronunciarsi su varie questioni, ovvero:
– sull’immediata esecutività delle sentenze tributarie;
– sulla peculiarità del giudizio di ottemperanza;
– sulla ripartizione delle spese legali nell’ipotesi di più soccombenti.
Orbene, per quanto riguarda l’immediata esecutività della sentenza, la CTP di Lecce ha posto in evidenza come la disciplina di cui all’art. 69, comma 1, primo periodo, del D. Lgs. n. 546 del 1992, nella formulazione introdotta dall’art. 9, comma 1, lett. f), D. Lgs. n. 156 del 2015, in base alla quale “Le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e quelle emesse sul ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell’articolo 2, comma 2, sono immediatamente esecutive”, è applicabile solo a seguito dell’approvazione del decreto ministeriale 6.2.2017, n. 221, pubblicato nella G.U.R.I. il 13.3.2017, n. 60.
A tal proposito, si rileva come la modifica relativa alla immediata esecutività delle sentenze di cui all’art. 69 citato è stata una delle novità introdotte nel processo tributario, promossa e approvata a seguito della proposta di legge di riforma del processo tributario ardentemente voluta dall’Avv. Villani.
In relazione, invece, al giudizio di ottemperanza la pronuncia in commento ha posto correttamente in evidenza come – diversamente da quanto sostenuto dall’Agente della Riscossione, che riteneva impossibile stabilire quale delle parti, che avevano partecipato al giudizio (nella fattispecie in esame Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara ed Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a.) e che erano state dichiarate soccombenti, fosse tenuta al pagamento delle spese di giustizia – in tale giudizio è vietato al giudice un’opera di integrazione e sostanziale correzione della implicita motivazione sfociata nella statuizione di condanna.
In presenza, quindi, di più resistenti e in mancanza di qualsiasi distinzione tra di essi nella pronuncia riguardo alla rifusione delle spese di lite all’avvocato della parte vittoriosa, si deve ritenere che ciascuno dei soggetti che rivestiva nel giudizio la qualità di resistente ne sia obbligato al pagamento.
Peraltro, sottolineano i giudici tributari, non era necessaria, quale condizione per l’esatto adempimento dell’obbligazione, l’indicazione del beneficiario, in considerazione di tali motivi:
se, in via generale, nel rapporto obbligatorio, con pluralità di debitori sussiste una presunzione di solidarietà passiva, ai sensi dell’art. 1292 c.c.; tuttavia, in tema di condanna alle spese del giudizio, la suddetta presunzione di solidarietà passiva è superata dall’art. 97, comma 2, c.p.c., che, in effetti, disciplina l’ipotesi della “responsabilità di più soccombenti”, secondo cui, “se la sentenza non statuisce sulla ripartizione delle spese e dei danni, questa si fa per quote uguali”.
Alla luce di tanto, applicando tali principi alla fattispecie in esame, l’Agente della Riscossione è stato conseguentemente condannato ad adempiere l’obbligazione pecuniaria pro-quota, e a corrispondere all’avvocato difensore del contribuente la metà delle spese liquidate in sentenza, oltre accessori come per legge.