La Sicurezza a scuola e in azienda, gli studenti sono equiparati a lavoratori

La Sicurezza a scuola e in azienda, gli studenti sono equiparati a lavoratori

Il 22 e 23 novembre torna a svolgersi in tutta Italia la Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole, introdotta dalla legge 107/2015 (la Buona Scuola)

Due giorni di eventi, attività didattiche, occasioni di discussione e di sensibilizzazione, organizzati dalle scuole sui temi della sicurezza nell’edilizia scolastica, della prevenzione dei rischi e della sostenibilità.

A tal proposito ricordiamo anche che gli studenti sono equiparati ai lavoratori, specie quando esplicano la loro attività nei laboratori di informatica, tecnologia, macchine utensili, elettrotecnica, elettronica, automazione, chimica, fisica, in palestra e così via. Ma anche nel loro vivere di tutti i giorni a scuola, in merito ad un comportamento educato e corretto in ogni momento vissuto nell’edificio scolastico.

Lo scorso anno il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  Valeria Fedeli, in visita ad alcune scuole romane aveva detto che l’impegno del MIUR sulla prevenzione nel mondo della scuola per i lavoratori di domani, vuol dire intervenire sul lungo periodo e incidere significativamente sulle società del domani, con l’intenzione di porre le basi per la costruzione di un mondo del lavoro sempre più attento alla sicurezza delle donne e degli uomini che mettono le loro intelligenze e capacità al servizio del bene comune.

Dal punto di vista della sicurezza sul lavoro le scuole italiane devono essere evidentemente considerate sia luoghi di lavoro, dove prestano la loro attività quotidiana insegnanti, assistenti e coadiutori, sia ambienti in cui trascorrono gran parte delle loro giornate i nostri figli.

Il D.Lgs 81/08 precisa che alla definizione di “Lavoratore” sono equiparati gli allievi degli istituti di istruzione e che nel campo di applicazione della normativa rientrano, a pieno titolo, anche le scuole (art 3).

Il decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio, anche negli istituti di istruzione universitaria, nelle istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica, negli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado.

All’interno del contesto scolastico sono quindi riconducibili le figure di riferimento della normativa della sicurezza sul lavoro, dove, oltre agli studenti già citati, il datore di lavoro è identificabile con il dirigente scolastico sul quale ricadono gli obblighi di valutazione dei rischi e di nomina degli addetti. I docenti ricoprono il ruolo di preposti, in quanto figure deputate al controllo e alla sorveglianza delle attività scolastiche, oltre che dei lavoratori come tutto il personale impiegato.

La figura dell’RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) può essere ricoperto da un consulente esterno, mentre l’RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) deve essere nominato all’interno del parco docenti o tra gli impiegati. Infine anche gli addetti alle squadre di emergenza devono essere identificati tra il personale docente, amministrativo o ausiliario.

Le tipologie di rischi riscontrabili all’interno di una scuola non differiscono molto da quelle oggetto di una valutazione di rischi in un ambiente di lavoro in cui siano presenti molte persone contemporaneamente, anche se in questo caso si deve necessariamente tenere in considerazione il fatto che la maggior parte degli studenti sono minorenni, spesso anche con le caratteristiche proprie dell’età adolescenziale e infantile.

I rischi principali sono quindi quelli infrastrutturali, quelli relativi al rischio Incendio, allo Stress lavoro, come all’uso dei videoterminali, a cadute accidentali. Esistono poi alcuni istituti in cui possono essere presenti dei laboratori ove è opportuno valutare la componente di rischio chimico e biologico.

Ogni tipo di prevenzione parte da un’adeguata conoscenza e consapevolezza dei rischi e di come affrontarli per ridurli e tenerli sotto controllo.  La formazione del personale, è diventata obbligatoria e dettagliata nei contenuti, nell’Accordo Stato Regioni del dicembre 2011.

All’interno di una scuola inoltre, proprio a causa dell’elevato numero di studenti presenti, assume fondamentale importanza una buona prassi di gestione dell’emergenza, con prove di evacuazione periodiche, documentate e frequenti.

Inoltre tutto ciò sta rivestendo estrema importanza anche nell’alternanza Scuola-Lavoro, anche per questo gli studenti vanno formati.

È noto come la normativa sulla sicurezza consideri lo studente che si reca in azienda per progetti di alternanza scuola-lavoro, anche qui alla stregua di un lavoratore. Lo consideri in particolare equiparato, secondo l’articolo 2, comma 1, del Testo unico sicurezza lavoro.

Essendo tale, lo studente rappresenta quindi a tutti gli effetti un componente dell’azienda, per il quale si applica quanto previsto dalla normativa in materia di rischi, prevenzione, visite, formazione.

Abbiamo contattato a tal proposito l’ing. Giovanni Trisolini, responsabile del servizio prevenzione e protezione (R.S.P.P.) dell’Istituto Professionale “F.S. Cabrini” di Taranto.

Ci ha confermato tutto ciò e ci ha riferito che nel suo istituto è stato avviato un Corso di Formazione sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro per le classi terze, quarte e quinte che partecipano ai progetti di stage e/o di alternanza scuola-lavoro.

“Per i  suddetti progetti, il D.Lgs. 81/20018, Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, considera gli studenti a tutti gli effetti lavoratori e quindi ricadono nell’applicazione e negli obblighi di attuazione del decreto stesso. La scuola, pertanto, ha l’obbligo di provvedere alla formazione generale così come previsto dal suddetto decreto e dall’accordo Stato-Regioni del 7/7/2016. All’azienda che accoglie l’allievo è demandato invece il compito di informazione sui rischi specifici riferiti alla mansione a cui sarà adibito, nonché sulle misure di prevenzione ed emergenza in atto. L’impegno dell’allievo in stage è quello di attenersi alle norme di sicurezza, generali e specifiche, e alle disposizioni aziendali” ha precisato.

Vito Piepoli

 

viv@voce

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