SAVA. La sezione regionale della Corte dei Conti ha bacchettato il Comune per gravi mancanze relative all’esercizio finanziario 2018. Ecco quello che non dice Dario IAIA

SAVA. La sezione regionale della Corte dei Conti ha bacchettato il Comune per gravi mancanze relative all’esercizio finanziario 2018. Ecco quello che non dice Dario IAIA

Una nota pubblicata sull’Albo Pretorio e oggetto dell’ultimo Consiglio comunale

Che cosa dice in sostanza la deliberazione n°50 dei giudici contabili dello scorso 30 marzo? Che l’Ente si è comportato in modo discutibile nelle politiche di bilancio da almeno quattro punti di vista:

  1. problematiche relative al fondo crediti di dubbia esigibilità ed al recupero dei crediti nei confronti della società concessionaria che gestiva i tributi;
  2. scarsa capacità di riscossione delle entrate in conto competenza ed in conto residui; scarsa attività di contrasto dell’evasione tributaria;
  3. esiguità del fondo cassa; anticipazione di tesoreria non interamente restituita al 31.12.2018; fondi vincolati utilizzati per spese correnti non ricostituiti al 31.12.2018;
  4. presenza di debiti fuori bilancio.

Sul primo punto c’è da dire che per la Corte dei Conti dall’analisi del fondo crediti di dubbia esigibilità è emerso un dato superiore rispetto all’ammontare accantonato dall’ente nel risultato di amministrazione 2018: data la differenza (-34,49%) dell’importo calcolato rispetto a quello accantonato è stato chiesto al comune di Sava di fornire l’analitico prospetto di conteggio del fondo e ogni possibile delucidazione al riguardo.

L’Ente ha precisato di aver quantificato il fondo crediti di dubbia esigibilità con il metodo semplificato sino all’esercizio 2018 e di aver adottato, invece, il metodo ordinario a partire dal rendiconto 2019. La Corte dei Conti sottolinea però che l’adozione del metodo semplificato, tuttavia, richiede particolari cautele e che si tenga conto “della situazione finanziaria complessiva dell’ente e del rischio di rinviare oneri all’esercizio 2019» (cfr. Corte dei conti, Sezioni Riunite in sede giurisdizionale, ordinanza n. 5/2019/EL). 

Infatti, scrivono i giudici contabili, “è del tutto evidente come una differente modalità di calcolo del detto fondo possa determinare un differente risultato di amministrazione […]

Al riguardo, la scelta del Comune di Sava  di utilizzare il metodo semplificato per il calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità fino al rendiconto 2018, alla luce delle problematiche di riscossione dei residui attivi relativi alle entrate tributarie gestite dalla società concessionaria CE.R.IN. e considerato, altresì, lo scarso avanzo (totale parte disponibile) realizzato negli esercizi precedenti, già faceva presagiva l’emersione di un cospicuo disavanzo nel rendiconto 2019. 

Infatti, dal rendiconto 2019, pubblicato sul sito istituzionale dell’ente, emerge che il fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2019 calcolato con il metodo ordinario è pari a € 6.091.156,62 (di gran lunga superiore al corrispondente fondo del 31.12.2018), con formazione di un disavanzo alla medesima data di € 979.443,56”.

Un disavanzo dovuto alla difficoltà di recuperare la documentazione e i crediti vantati nei confronti della CE.RI.N. Srl, nel frattempo fallita.

Per quanto riguarda la scarsa capacità di riscossione, la Corte evidenzia come “attesa l’esigua liquidità dell’ente appare più che mai necessario un potenziamento dell’attività di riscossione delle entrate”, che non riesce a incamerare molti crediti provenienti dagli esercizi precedenti e che ha predisposto una insufficiente scarsa attività di contrasto dell’evasione tributaria.

Una situazione, scrive la Corte, legata anch’essa in parte alla vicenda CE.R.IN.: “Non può sottacersi, ancora una volta, che l’impossibilità dell’Ente di ottenere la restituzione delle banche dati tributarie da parte della CE.RI.N. s.r.l., oltre al danno immediatamente riscontrabile, ha causato un danno riflesso su diversi esercizi successivi, in quanto ha richiesto la necessità di una ricostruzione ex-novo degli archivi tributari dell’Ente”.

E tuttavia, la stessa Corte sottolinea come l’affidamento del servizio di riscossione dei tributi a una società esterna non esonera l’ente dalla conservazione e dal periodico aggiornamento dei dati relativi alle posizioni dei contribuenti, cosa che non è invece stata fatta causando la situazione attuale.

Con riferimento all’evasione tributaria, invece, il collegio dei revisori ha certificato una percentuale di riscossione pari a zero e una mancata attività di contrasto dell’evasione tributaria con riferimento alla COSAP/TOSAP e agli «altri tributi».

L’ente, inoltre, ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria che non sono state restituite interamente al 31.12.2018 (l’anticipazione ancora da restituire risulta pari ad € 32.577,67). Si evince, altresì, la mancata ricostituzione, al 31.12.2018, di fondi vincolati di cassa utilizzati per spese correnti, per importo pari a € 312.470,32.

La Corte osserva che il ricorso ad anticipazioni di tesoreria si configura come una soluzione di breve periodo per superare transitorie situazioni di scarsa o insufficiente liquidità e non, invece, quale forma sistematica di finanziamento dell’ente, peraltro spesso particolarmente onerosa considerato il costo risultante dall’interesse sulle somme anticipate da pagare all’istituto tesoriere. Infine, a preoccupare è anche la presenza di debiti fuori bilancio che possono pesare sulla situazione finanziaria dell’ente.

Un quadro molto delicato su cui va fatta luce. L’Opposizione vorrà vigilare su questo?

 

 

 

 

 

viv@voce

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