SOSTA A PAGAMENTO SULLE STRISCE BLU: QUASI TUTTE LE MULTE SONO ILLEGITTIME

Annullato dal Giudice di pace di Manduria un verbale di contestazione elevato da una ausiliare del traffico per “sosta in strisce blu con titolo di pagamento scaduto”!

Il Giudice di Pace di Manduria, avv. Corrado DI NOI  ha emesso sentenza favorevole ad un ricorso presentato da un’automobilista savese, ANNULLANDO il Verbale di Contestazione e di conseguenza l’Ordinanza/Ingiunzione emessa  dal Vice Prefetto Aggiunto di Taranto al quale l’automobilista Signor F. Soloperto aveva presentato il ricorso.

II Prefetto di Taranto aveva rigettato il ricorso ma il Signor F. Soloperto certo di aver ragione, caparbiamente senza perdersi d’animo, impugnava  l’ Ordinanza della Prefettura di Taranto ritenendola nulla in quanto “priva di motivazioni” che ne giustificassero il rigetto. Nel ricorso avverso contro il Comune di Sava nonché contro la Prefettura di Taranto in persona del Prefetto p.t., il ricorrente rifacendosi  all’ art. 7, comma 8, Cd.S.  evidenzia che, “su parte della stessa area di parcheggio a pagamento con strisce blu, no su altra parte nelle immediate vicinanze, non è stata riservata un’adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia, o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Nello svolgimento del processo si costituiva in giudizio l’ U.T.G. di Taranto a mezzo dei Vigili Urbani di Sava che contestava il ricorso. Nelle motivazioni della Sentenza emessa dal Giudice di Pace, tra l’altro si legge: “nel giudizio di opposizione ad ordinanza/ingiunzione avente ad oggetto l’irrogazione di sanzioni amministrative per violazioni de C.d.S, il g.o., al quale spetta la giurisdizione,essendo in contestazione il diritto del cittadino a non essere sottoposto al pagamento di somme al di fuori di casi previsti espressamente dalla legge, ha il potere  di sindacare incidentalmente ai fini della disapplicazione gli atti amministrativi posti a fondamento della pretesa sanzionatoria”.

“Pertanto, nel caso in cui sia stata irrogata una sanzione pecuniaria per la sosta di autoveicolo in zona a pagamento senza esposizione del tagliando attestante l’avvenuto versamento della somma dovuta, il controllo del giudice sull’Ordinanza del Sindaco istitutiva del parcheggio a pagamento, se resta escluso con riguardo alle valutazioni di merito attinenti all’esercizio del potere discrezionale dell’ Amministrazione, deve ritenersi consentito con riguardo agli eventuali vizi di legittimità del provvedimento, ivi compresa la violazione dell’ OBBLIGO, previsto dall’art. , comma 8, d.lg.30 aprile 1992 n. 285, di ISTITUIRE AREE DI PARCHEGGIO GRATUITO E LIBERO NELLE IMMEDIATE VICINANZE DI QUELLE IN CUI VENGA PREVISTO IL PARCHEGGIO A PAGAMENTO (Cass. civ.sez. un. 09/01/07 n° 116)”.

 “Onere dell’Ente opposto, quindi, era quello di dare la prova, a mezzo dell’ ordinanza del Sindaco  che istituiva aree di parcheggio a pagamento con indicazioni delle aree di parcheggio gratuito, per avere ottemperato agli obblighi  previsti dall’art. 7, comma 8, d.lg. 30 aprile 1992 n° 285 e poiché lo stesso non vi ha provveduto, il verbale di contestazione elevato dagli Ausiliari del Traffico di Sava per l’infrazione commessa e di conseguenza l’Ordinanza Ingiunzione emessa dal Vice Prefetto Aggiunto di Taranto, vanno annullati.

 Questa sentenza sta a dimostrare  che gran parte delle multe elevate sulle strisce blu per mancato pagamento del ticket sono illegittime e possono essere annullate facendo ricorso al Giudice di Pace. In questo articolo vi spiegheremo i due principali motivi di illegittimità e come fare ricorso.

1) Innanzitutto il Comune non può elevare multe per mancata esposizione del tagliando di pagamento nelle strisce blu se non ha predisposto, nelle immediate vicinanze, anche aree di parcheggio gratuite e senza dispositivi di controllo della durata della sosta. Le strisce blu e quelle bianche devono infatti essere equamente distribuite tra loro e non si può prevedere solo spazi a pagamento (salvo alcune  eccezioni).

 Questo vuol dire che, se il Comune non ha adempiuto a tale onere, le eventuali contravvenzioni per mancato pagamento del ticket sono tutte nulle. Lo prevede la legge [Art. 7, comma 8, Cod. della Strada ] e se ne sono convinti ormai diversi tribunali (Trib. Roma sent. n. 16885 del 7.09.2012. Cfr. anche Cass. S.U. sent. n. 116 del 9.01.2007). Fanno eccezione, come si diceva, le aree pedonali, le zone a traffico limitato (ZTL) per le altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate da delibera della giunta comunale.

 In tali casi, conviene sempre verificare se, nelle vicinanze alle strisce blu ove è stata parcheggiata l’auto, ci siano anche spazi delimitati dalle strisce bianche. Per essere certi, tuttavia, che il vostro ricorso venga accolto dal giudice, è consigliabile verificare, presso il Comune, il piano stradale ove si stabilisce la ripartizione delle strade tra aree di sosta a pagamento e gratuite.

2) Oltre a questo, c’è un altro motivo che rende la quasi totalità delle multe sulle strisce blu. Il codice della strada prevede infatti (Art. 7, comma 6, Cod. della Strada) che le aree destinate al parcheggio debbano essere ubicate fuori della carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico (come noto, la carreggiata è quella parte della strada destinata allo scorrimento dei veicoli, composta da una o più corsie di marcia). Sono quindi illegittime le contravvenzioni elevate per sosta sulle strisce blu se queste aree sono state ricavate (come quasi sempre avviene) lungo la stessa strada destinata al traffico, con conseguente restringimento della carreggiata. Questo rende di fatto nulle gran parte delle multe per mancato pagamento del ticket.

Queste problematiche erano già state rese pubbliche e portate all’attenzione del precedente  Sindaco  il quale aveva “scelto” di non tenerne conto in quanto, visto la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Manduria il quale scrive: “non è stata data prova a mezzo dell’ ordinanza che siano state istituite aree di parcheggio a pagamento con indicazioni delle aree di parcheggio gratuito, ottemperando in tal modo agli obblighi predi sosta a pagamento previsti dall’ art. 7, comma 8 d.lg.30 aprile 1992 n. 285. Da questa vicenda si evince che, l’ unico interesse che hanno le Amministrazioni Comunali,è quello di “fare cassa,” anche in barba alle leggi che “dovrebbero” tutelare i cittadini sempre più tartassati.

Il Comune di Sava dal 2008 ha dato in gestione a privati le aree di sosta a pagamento ed è dal 2008 che questa storia va avanti! Gli Ausiliari del Traffico hanno elevato migliaia di multe (di ogni multa 15 euro vanno nelle casse della ditta che ha in gestione i parcheggi) che hanno fruttato migliaia di euri per le casse comunali, in virtù di questa sentenza si sta pensando di proporre una   “class action” affinché ai cittadini sia restituito (con gli interessi) il mal tolto. Al Sindaco di Sava Dario IAIA da alcuni mesi subentrato al Sindaco Aldo Maggi, e alla Comandante dei Vigili Urbani (che ben conosce il dispositivo di legge richiamato dal Giudice di Pace) ora spetta il compito di riordinare il sistema dei parcheggi a pagamento tenendo “anche conto” dei “diritti dei cittadini automobilisti”.

 Mimmo CARRIERI

viv@voce

2 pensieri su “SOSTA A PAGAMENTO SULLE STRISCE BLU: QUASI TUTTE LE MULTE SONO ILLEGITTIME

  1. Buono a sapersi. La legge va sempre rispettata, ora si passi alla restituzione agli aventi diritto delle somme illecitamente percepite. Almeno consultassero il codice della strada prima di buttarsi a capofitto a fregare soldi ai cittadini (come se tutti trovassero il denaro in mezzo alla strada e senza lavorare).

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