SAVA. Inaugurata la sede operativa ANPAR per la mediazione civile

SAVA. Inaugurata la sede operativa ANPAR per la mediazione civile

Giulio Rossetti: “La mediazione civile comincia a dare risultati positivi”

Visti i risultati positivi riscontrati dall’Istituto della Mediazione civile su tutto il territorio nazionale, abbiamo ritenuto utile istituire anche nel nostro Comune di Sava una sede operativa di un Organismo di Mediazione di primaria importanza quale è appunto l’A.N.P.A.R. (Associazione Nazionale per l’Arbitrato & la Conciliazione).

Oggi la mediazione civile, dopo numerose vicissitudini che ne hanno frenato la diffusione, comincia a dare effettivi risultati positivi. Molto spesso, nelle cause civili, dietro un contenzioso non vi sono esclusivamente motivazioni di carattere giuridico ma si nascondono motivazioni emotive e personali delle parti che poi costituiscono l’effettiva ragione della lite. Pertanto, il ruolo del mediatore si sostanzia proprio nel portare le parti ad un accordo che soddisfi tutti nella più completa imparzialità.

Ormai, numerosi Tribunali si sono espressi nel senso di un effettivo svolgimento della mediazione e soprattutto con la presenza delle parti in causa e non solo dei loro legali. Appare sicuramente superata la visione della mediazione intesa come un fastidioso passaggio burocratico necessario prima di portare la causa in Tribunale. Già nella fase di primo incontro, il mediatore è chiamato a spiegare alle parti in che cosa consiste l’Istituto della mediazione e soprattutto, tenta di riattivare la comunicazione proprio tra di loro. Ecco perché numerosi Giudici (Tribunale di Firenze, ordinanza del 19.04.2014; Tribunale di Roma, ordinanza del 21.01.2015) insistono sulla necessaria presenza personale delle parti nonché sull’effettivo svolgimento di un tentativo di mediazione vero e proprio giungendo a sanzionare addirittura eventuali comportamenti non corretti e non reali avuti dalle parti nella fase della mediazione.

La mediazione rappresenta un cambiamento culturale e, se si affermerà così come si sta già iniziando ad affermare, sicuramente funzionerà meglio anche la giustizia civile. E’ statisticamente dimostrato (Osservatorio sulla Giustizia civile di Firenze e Luam) che se la mediazione viene effettivamente e seriamente svolta, il 40% delle procedure o delle potenziali liti, giunge ad un accordo. Da non trascura è anche l’effetto deflattivo svolto dalla mediazione ossia da tutte quelle procedure che, dopo il tentativo di mediazione conclusosi con il mancato accordo, risultano cessate ossia, non sfociano in un processo (28%). Dalla lettura di detti importanti risultati, si evince con chiarezza che la mediazione mette in moto dei meccanismi comunicativi che altrimenti rimarrebbero bloccati e che portano una alta percentuale di potenziali liti alla loro risoluzione senza giungere ad un giudizio.

Affinchè questo istituto si sviluppi sarà necessaria la sensibilità del legislatore, dei giudici e degli stessi avvocati con il fine comune di migliorare la qualità della giustizia e ridurre la durata dei processi con conseguenti notevoli economie per il cittadino. Affinchè ciò avvenga è necessario in primis conoscere bene tale istituto, i suoi strumenti e le sue potenzialità e, ad onor del vero, oggi i giudici che demandano le parti alla mediazione delegata sono assai numerosi con l’esplicita richiesta che il tentativo di mediazione venga effettivamente svolto senza limitarsi solo ad espletare simbolicamente il primo incontro riservandosi i giudici anche di valutare il comportamento assunto dalle parti in sede di mediazione e, nei casi di mediazione obbligatoria, ove vengano evidenziati comportamenti non leali e non corretti assunti dalle stesse parti, queste possono essere destinatarie di vere e proprie sanzioni economiche.

La figura del mediatore è riassumibile in un terzo imparziale che assiste due o più soggetti ricercando e facilitando un accordo amichevole per la composizione non giudiziale della controversia, il mediatore non è quindi un giudice. Il verbale di mediazione, se sottoscritto alla presenza dei rispettivi avvocati delle parti, costituisce titolo esecutivo, ha cioè valore di sentenza. Le materie per le quali è obbligatorio per legge esperire la mediazione sono liti in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitti d’azienda, risarcimento danni da responsabilità medica e sanitaria, diffamazione mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.

Ricapitolando, oggi i vantaggi per le parti di far ricorso alla mediazione sono:

  • La mediazione costituisce l’ultima fase prima del processo, ove a decidere sono ancora le parti;
  • quando la causa è in uno stato molto avanzato, è meglio una “buona mediazione”  che una “cattiva transazione”;
  • attraverso la mediazione evito l’incertezza del giudizio;
  • la mediazione rispetto al giudizio ordinario presenta una durata inferiore e certa (deve concludersi al massimo entro 3 mesi) ed un costo inferiore e certo;
  • attraverso la mediazioni si aprono i canali comunicativi tra le parti pertanto, potrebbero continuare anche eventuali rapporti commerciali tra le stesse;
  • spesso, vi sono aspetti emotivi (scuse della controparte) che altrimenti non troverebbero soddisfazione in un giudizio;
  • lo Stato, per perseguire l’evidente fine di incentivare le parti a ricorrere alla mediazione, riconosce un credito d’imposta fino ad un massimo di € 500,00 per parte nel caso di successo della mediazione, e fino ad un massimo di € 250,00 in caso di insuccesso; inoltre, il verbale di mediazione è esente dall’imposta di bollo e dall’imposta di registro fino ad € 50.000,00, pagando solo su un’eventuale eccedenza a tale importo.

Per concludere, la mediazione, metodo alternativo di composizione delle controversie, già fortemente sviluppato negli Stati Uniti e ampiamente supportato nella maggior parte dei paesi della U.E. nonché fortemente voluto dal Legislatore nazionale, costituisce un importante strumento alternativo  e rivoluzionario di risoluzione delle controversie civili, in grado di rendere decisamente più veloci i tempi della giustizia civile nonché di incidere fortemente sullo smaltimento dell’enorme arretrato di cause civili pendenti, ammontanti a circa 5,5 milioni.

Dott. Giulio ROSSETTI

Dott. Emanuele RAHO

 

 

viv@voce

Lascia un commento