TURCO: “Tributo al Consorzio di bonifica dell’Arneo”
Lettera aperta del Consigliere regionale al Presidente Emiliano
Sig. Presidente, appena passate le elezioni regionali, i cittadini che risiedono nel comprensorio consortile sono stati subito investiti da un vecchio/nuovo balzello: il contributo al Consorzio dell’Arneo. Tutti pensavano che questo contributo fosse stato ormai messo in soffitta. I cittadini tutti, ci sbagliavamo: l’amministrazione Vendola aveva preparato la polpetta avvelenata per il nuovo Governatore della Puglia fin dal 2011 (L.R. n. 12/2011).
Sig. Presidente, la storia è vecchia. Del problema si è interessata sia il Giudice Ordinario che il TAR di Lecce. E fu a seguito delle pronunce del Giudice Amministrativo e del Giudice Ordinario e delle battaglie portate avanti dai tanti cittadini che la nostra Regione prima annullò gli avvisi di pagamento del contributo consortile relativi agli anni 2000, 2001 e 2002 (L.R. n.4/2003) e poi sospese quelli successivi (L.R. n. 8/2005).
Sig. Presidente, il Giudice Ordinario ha più volte e chiaramente affermato che la pretesa del contributo in questione può essere avanzata soltanto ove sia data prova certa dell’effettività e della utilità della prestazione resa a favore dei beni immobili di proprietà degli utenti.
Sig. Presidente, l’art. 7 della L.R. 4/2012 dice chiaramente che sono tenuti al pagamento del contributo di bonifica tutti coloro i quali traggono un beneficio diretto e specifico dall’azione del Consorzio.
E il successivo art. 18 chiarisce che per contributo specifico e diretto “deve intendersi il concreto vantaggio tratto dall’immobile a seguito dell’opera di bonifica (lo ripeto: “a seguito dell’opera di bonifica”). Ma quale bonifica?
Nella lettera/ordine di avviso di pagamento si legge semplicemente: “Gentile consorziato, le comunico che la presente richiesta si riferisce al pagamento del contributo di bonifica che trova la sua fonte legislativa nell’art. 860 del c.c … e che grava su tutti gli immobili (terreni, fabbricati, reti, opifici) ricadenti nel comprensorio e, quindi, anche sugli immobili che risultano a Lei intestati.
Il piano di classifica individua i benefici recati agli immobili ricadenti nel comprensorio consortile delle opere pubbliche di bonifica mercè l’utilizzazione di parametri tecnici ed economici (indici) che definiscono il beneficio di difesa idraulica”.
Sig. Presidente, da dove si rileva che il singolo consorziato ha tratto un beneficio diretto e specifico dall’azione del Consorzio … a seguito dell’opera di bonifica dal momento che il Consorzio ha laconicamente stabilito che “la presente richiesta si riferisce al pagamento del contributo di bonifica che trova la sua fonte legislativa nell’art. 860 del c.c…. e che grava su tutti gli immobili (terreni, fabbricati, reti, opifici) ricadenti nel comprensorio e, quindi, anche sugli immobili che risultano a Lei intestati”!
Sig. Presidente, il contributo è stato applicato su tutti gli immobili per il solo fatto che ricadono nel comprensorio indipendentemente dal fatto che gli stessi abbiano ricevuto o meno un beneficio ma solo e soltanto perchè l’art. 860 del C.C. ne prevede la contribuzione.
Ed ancora, sig. Presidente, i contributi di bonifica “hanno natura tributaria e sono riscossi mediante ruoli secondo le norme vigenti per la esazione dei tributi..”(art. 17, comma 4, L.R. 4/2012).
E come tali soggiacciano alle norme che regolano la materia tributaria e quindi contenzioso tributario (D. Lgs 546 del 31 dicembre 1992 e s.m. ed int.) e Statuto dei diritti del contribuente (Legge 27 luglio, n. 212) il quale all’rt. 7, comma 2, stabilisce, a pena di nullità, che gli atti impositivi devono contenere, tra l’altro, l’indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni in merito all’atto notificato, il nominativo del responsabile del procedimento, l’indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile proporre un riesame dell’atto attraverso l’istituto dell’autotutela, le modalità, i termini e l’organo cui è possibile proporre ricorso.
Di tutto questo, Sig. Presidente, è stato indicato soltanto il numero di telefono, l’indirizzo internet, il nome del Responsabile del Procedimento (non la firma!!!). Quanti motivi per chiedere l’annullamento.
Ma c’è di più, Sig. Presidente, gli avvisi di pagamento contengono anche il ricatto/minaccia: “IN CASO DI MANCATO O PARZIALE PAGAMENTO SI PROCEDERA’ ALLE FASI SUCCESSIVE CON AGGRAVIO DI SPESE A CARICO DELLA S.V”.
Tanto, chi vuoi che produca ricorso alla Commissione Tributaria. Soltanto per l’iscrizione a ruolo occorrono trenta euro. Rimane però l’istanza al Garante del Contribuente prevista dall’art. 13 della Legge 27/07/2000, n.212.
Sig. Presidente, basta con i tanti lacci, laccioli e balzelli che stanno attanagliando noi cittadini.
Sig. Presidente, INTERVENGA. Blocchi gli avvisi di pagamento inviati dal Consorzio dell’Arneo. I motivi per farlo ci sono tutti: tecnici e politici. Predisponiamo una nuova legge sui Consorzi. Noi ci stiamo già lavorando.
Peppo Turco