LIZZANO. Scavi sotto la pioggia: “Anche i morti hanno bisogno di un pò di refrigerio”
Avi e radici lizzanesi tra putrefazione atmosferica, cinismo e indifferenza
Torniamo, con grande rammarico (purtroppo), sulla vicenda “scavi e ritrovamento di tombe greche nella cittadina lizzanese”. Continua l’Odissea dei “morti viventi” che resuscitan dal nulla, per, poi, scomparire nella totale indifferenza.
Sì, perché, alla luce di quanto emerso negli ultimi mesi, chi di competenza, non è ancora in grado di fornire ulteriori dettagli in merito al ritrovamento dello scheletro e dei reperti rinvenuti all’interno del feretro (un’etimologia che dovrebbe riportare “l’uomo antico” all’interno di un contesto più civilizzato).
Le nostre ipotesi sono sempre le stesse e, data la ricerca e lo studio, effettuati in maniera autonoma, siamo, quasi, in grado di poter esplicare che, quanto da voi ascoltato, risulta essere in parte falso.
La tomba avrebbe delle caratteristiche che farebbero pensare alle sepolture greche, ma non appartenenti al IV sec. a.C., bensì, intorno al V-VI sec. a.C. Questo lo si evince, proprio, dalla presenza e dalla posizione dei reperti che ivi erano contenuti. Il sesso dell’antenato è l’unico dato che possiamo dare per certo, poiché trattasi di un uomo. Ma, dopo l’enfasi iniziale, cosa resta di ciò che aveva entusiasmato l’intera cittadinanza? Praticamente, solo le macerie di quel poco che è stato trovato e che, ingiustamente, non viene valorizzato come si dovrebbe.
Difatti, dopo ben due acquazzoni che si sono abbattuti sul comune jonico, gli scavi sono rimasti, perennemente, in quello stato, senza alcun tipo d’intervento che li salvaguardasse da qualsiasi agente atmosferico o altri tipi di interventi, anche di natura artificiale.
In data 24 luglio c.a., sono stati effettuati dei sopralluoghi notturni, da parte di alcuni volontari lizzanesi, i quali avrebbero riportato lo stato degradante in cui riversa quel patrimonio storico-archeologico.
L’acqua funge da agente corrosivo che intacca le superfici (seppure sia presente la roccia che separa la crosta terrestre dal mantello) consumando ciò che resta. Per non parlare del vento e di ciò che poteva accadere ed è, anche, accaduto. I ritrovamenti sono stati ricoperti, in parte, dalla terra e dalla polvere.
Altra circostanza negativa e che vogliamo, volutamente, rammentare al fine di far smuovere qualche animo caritatevole che ha il “potere di agire” è il deturpamento dell’area interessata da quanto poc’anzi menzionato, bottiglie di birra, d’acqua, carte, sigarette e tanto altro ancora, viene gettato senza alcun rimorso in quella zona, ormai divenuta la “nuova minidiscarica lizzanese”.
Vogliamo davvero che tutto questo continui nell’assordante silenzio dell’imbarazzo generale?
Attendiamo con fervore le vostre risposte.
Anche la legislazione impone la conservazione dei beni culturali e ne impone la salvaguardia. Di seguito, alcuni testi dei codici dei beni culturali e del paesaggio.
Art. 1 – 2, La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura.
3. Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione.
Art. 10 – 1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali….ivi compresi gli enti ecclesiastici vicilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico (in base alla legge, le testimonianze aventi valore di civiltà).
Art.11 – 1,a) Sono beni culturali, in quanto oggetto di specifiche disposizioni del Titolo (Beni oggetto di specifiche disposizioni di tutela): gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista.
Art.18 – 2, Il Ministero provvede alla vigilanza anche mediante forme di intesa e di coordinamento con le regioni medesime.
Art.20 – 1. I beni culturali non possono essere distrutti, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione.
Art. 87 del D.L. N° 490 del 29/10/1999 Ritrovamenti di carattere Archeologico:
Scoperta fortuita -1, Chiunque scopra fortuitamente beni mobili o immobili fa denuncia entro ventiquattro ore al soprintendente o al sindaco, ovvero all’autorità di pubblica sicurezza e provvede alla conservazione temporanea di essi, lasciandoli nelle condizioni e nel luogo in cui sono stati rinvenuti.
4, Le eventuali spese sostenute per la custodia e rimozione sono rimborsate dal Ministero.
In questo modo, si ha una visione più chiara di ciò che, nel nostro paese, non si vuole fare; perché vi sono tutti i presupposti, già prestabiliti dalla Legge, per poter preservare quel “pezzo di storia” tutto da scoprire.
Eleonora Boccuni