Divorzio. All’ex coniuge spetta il TFR anche se il partner si risposa
Un altra notizia che potrà allarmare mogli e mariti separati o in corso di separazione che pensano di poter “farla franca” nel momento in cui percepiscono il TFR o parte di questo e ritengono di non dover nulla all’ex coniuge
Una sentenza della Cassazione civile la numero 24184 pubblicata lo scorso 26 novembre – e che Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” ritiene meritevole di diffusione – ha chiarito, infatti, che al momento della cosiddetta “liquidazione” del proprio rapporto di lavoro, il marito divorziato deve corrispondere alla ex moglie una quota del proprio TFR ricevuto dal datore, anche se si è risposato una seconda volta.
Stesso discorso vale anche per le anticipazioni al TFR richieste dal dipendente in costanza del rapporto di lavoro: anche in questo caso devono essere attribuite in parte alla ex moglie, salvo che il coniuge non dimostri di averle ricevute prima dell’inizio della causa di divorzio, oppure durante la convivenza matrimoniale o nel corso della separazione.
Il coniuge, quindi, che alla fine del proprio rapporto di lavoro o durante l’esecuzione del rapporto, percepisca rispettivamente l’intero TFR o una semplice anticipazione, dovrà corrispondere alla prima moglie la percentuale (40%) a lei spettante.
La normativa vigente, infatti, prevede che: “Il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio [ossia di divorzio, n.d.r.] ha diritto (…) ad una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l’indennità viene a maturare dopo la sentenza”.
Tale percentuale è del 40% della quota di TFR maturato solo negli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio. Quindi, per le parti di TFR maturate dopo l’intervento del divorzio, nulla è dovuto.
In ogni caso, il diritto a percepire il 40% del TFR scatta solo se sussistono due condizioni. In particolare il coniuge richiedente la quota di TFR:
– deve essere titolare di assegno di mantenimento, liquidatogli dal giudice all’esito della causa di divorzio;
– non deve essere passato a nuove nozze. Al contrario il secondo matrimonio del coniuge-lavoratore che percepisce il TFR non impedisce il pagamento della quota all’ex.
Ai fini del calcolo della percentuale spettante all’ex moglie vanno conteggiate anche le anticipazioni da lui già percepite. L’unico modo per evitare tale pagamento è di dimostrare che tali anticipi siano stati ottenuti quando ancora la coppia era unita e non era stato avviato il giudizio di separazione.