Equitalia caput. La Commissione Tributaria Provinciale di Lecce annulla due provvedimenti dell’agente per la riscossione

Equitalia caput. La Commissione Tributaria Provinciale di Lecce annulla due provvedimenti dell’agente per la riscossione

Motivo: per non aver rispettato il codice deontologico dei concessionari in quanto voleva iscrivere un’ipoteca di oltre 1 milione e mezzo di euro senza prima instaurare il contraddittorio con il contribuente ed anche perchè aveva illegittimamente respinto una richiesta di rateizzazione

Una importantissima sentenza, la n. 478/2016 della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce depositata in data di ieri 11 febbraio, ha condannato Equitalia perché non ha rispettato il codice deontologico dei concessionari (Decreto Ministero delle Finanze n. 280 del 16/11/2000) oltre all’articolo 10 comma 1 della Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), ed inoltre perché voleva iscrivere un’ipoteca di oltre 1 milione e mezzo di euro senza prima instaurare il contraddittorio con il contribuente, come previsto dalla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia Europea.

La decisione che ha accolto le doglianze del ricorrente difeso dall’avvocato Maurizio Villani, ha un rilevo nazionale, sottolinea Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, perché stabilisce dei principi che Equitalia deve rispettare per evitare gravi danni economici al contribuente.

Nella fattispecie, si tratta di un’azienda leccese del settore calzaturiero con oltre 100 dipendenti.Appunto per questo, Equitalia Lecce oltre ad aver visto annullati sia il provvedimento di comunicazione di iscrizione ipotecaria che il diniego di rateizzazione, è stata condannata anche a pagarele spese legali per oltre 8.500 euro ed accessori.

viv@voce

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