Responsabilità per danni causati da cani randagi. Il Comune risponde dei danni se non prova di avere assolto diligentemente il suo dovere di controllo e vigilanza del territorio

Responsabilità per danni causati da cani randagi. Il Comune risponde dei danni se non prova di avere assolto diligentemente il suo dovere di controllo e vigilanza del territorio

Condannato il Comune  al risarcimento danni subiti da un motociclista che a causa dell’improvviso attraversamento  della  strada  da  parte di un cane randagio era precipitato per terra riportando, oltre al danno per la distruzione della moto, anche gravi lesioni con rilevanti postumi permanenti

In materia di responsabilità per danni cagionati da cani randagi, disciplinata dalla L. n. 281 del 1991 e dalle singole leggi regionali di recepimento, la legge regionale della Regione Puglia n. 12 del 1995, successiva alla soppressione delle USL, configura i rapporti tra Comune e ASL, quali rapporti volti alla leale cooperazione nello svolgimento delle rispettive attività finalizzate   al perseguimento dell’interesse pubblico, specificamente costituito dal trattamento riservato ai cani randagi recuperati e, nel contempo, dalla tutela della pubblica incolumità attraverso la lotta al fenomeno del randagismo, da attuare con il recupero dei cani, la loro iscrizione nell’anagrafe, la loro eventuale cessione a privati o enti, che ne garantiscano il buon trattamento e la loro accoglienza nei canili comunali costruiti o risanati.

Spetta, pertanto, al Comune, quale ente locale, la vigilanza sul territorio, che si estrinseca nella individuazione dei cani randagi e alla loro segnalazione alla ASL, nonché nella predisposizione di canili e d i risorse economiche per il sostentamento e la custodia degli animali ricoverati, mentre spetta alla ASL il recupero dei randagi e la prestazione di ogni attività per il loro trattamento  e  tutela igienico-sanitaria.

Le  predette  funzioni sono tra loro complementari e si integrano a vicenda, con la conseguenza che la responsabilità del Comune o della ASL o di entrambi (in via solidale) sarà configurabile a seconda della specificità del caso concreto.

Nel riaffermare detto principio, in una causa patrocinata dall’avvocato Angelo Fachechi del Foro di Lecce, il Tribunale salentino con la recente sentenza n. 1402 del 17\03\2016 ha precisato che “sotto un profilo astratto, si potrà ravvisare la responsabilità del Comune nei casi in cui non sia stata segnalata la presenza di un cane randagio o nel caso in cui il Comune non abbia predisposto  i canili per il ricovero degli animali randagi raccolti; si avrà responsabilità della ASL nei casi in   cui   questa,   nonostante   la   segnalazione,   non   abbia   provveduto  al ‘accalappiamento e alle altre attività di sua competenza“.

Conseguentemente, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, nella fattispecie in esame, rilevato che il Comune non aveva fatto alcuna segnalazione alla ASL, ha condannato il Comune al risarcimento danni subiti da un motociclista che a causa dell’improvviso attraversamento  della  strada  da  parte di un cane randagio era precipitato per terra riportando, oltre al danno per la distruzione della moto, anche gravi lesioni con rilevanti postumi permanenti.

 

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